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Ordinanza

Ordinanza n. 15180/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'atto di “approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)”, prot. 5284/2024, pubblicato l'11 gennaio 2024 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate nella sezione “Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia soggetti a pubblicità legale”; 2) degli allegati A e B al sopra menzionato atto, contenenti, rispettivamente, la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori relativi al “Concorso per il reclutamento di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010)” pubblicati l'11 gennaio 2024 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; 3) in subordine, anche gli atti di nomina della nuova Commissione (doc. 21, 32 e 33), il verbale di riunione n. 2 della Commissione esaminatrice del 4 ottobre 2023 col quale sono stati individuati i criteri di rivalutazione dei punteggi della prova per titoli e dei verbali n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Commissione esaminatrice attraverso i quali sono stati rivalutati i punteggi della prova per titoli in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato; 4) in ulteriore ed estremo subordine, anche gli esiti della prova orale, come fissati nelle pregresse graduatorie (doc. dal 9 al 17); 5) nonché di tutti gli ulteriori atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali anche se non conosciuti; e per l'effetto, la riassunzione in servizio del dott. Gianluca Cilia nella qualifica a tempo indeterminato di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle Entrate o la rivalutazione del titolo “Master universitario di II livello in discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale”, nonché, ove occorra, in subordine per la condanna dell'Amministrazione a ripetere la fase di valutazione titoli con modifica dei criteri utilizzati o, eventualmente, in ulteriore subordine per la condanna a ripetere integralmente la procedura concorsuale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CILIA GIANLUCA il 30\12\2024 : L’annullamento: 1) dell’atto di “approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)”, prot. 5284/2024, pubblicato l’11 gennaio 2024 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia soggetti a pubblicità legale”; 2) degli allegati A e B al sopra menzionato atto, contenenti, rispettivamente, la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori relativi al “Concorso per il reclutamento di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010)” pubblicati l’11 gennaio 2024 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; 3) degli atti di “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia” del 7 ottobre 2024 (prot. n. 379056/2024) e del 14 novembre 2024 (prot. n. 414780/2024) nonché dei rispettivi allegati contenenti le nuove graduatorie di merito e i nuovi elenchi dei vincitori risultanti dalle rettifiche (doc. 53/58); 4) in subordine, anche gli atti di nomina della nuova Commissione (doc. 21, 32 e 33), il verbale di riunione n. 2 della Commissione esaminatrice del 4 ottobre 2023 col quale sono stati individuati i criteri di rivalutazione dei punteggi della prova per titoli e dei verbali n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Commissione esaminatrice attraverso i quali sono stati rivalutati i punteggi della prova per titoli in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato; 5) in ulteriore ed estremo subordine, anche gli esiti della prova orale, come fissati nelle pregresse graduatorie (doc. dal 9 al 17); 6) nonché di tutti gli ulteriori atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali anche se non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CILIA GIANLUCA il 18\3\2025 : per l'annullamento 4) dell’atto di “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia” del 22 gennaio 2025 (prot. n. 14722/2025) nonché dei relativi allegati contenenti la nuova graduatoria di merito e il nuovo elenco dei vincitori risultanti dalle rettifiche (doc. 59/61) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cilia Gianluca il 14/9/2026: per l'annullamento dell’atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 215296 del 22 luglio 2026, recante “Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia” (doc. 66), pubblicato in data 22 luglio 2026, nonché dell’Allegato A al predetto atto, contenente la graduatoria di merito aggiornata, e dell’Allegato B, contenente l’elenco dei vincitori aggiornato (docc. 67 e 68); nonché, per ribadire e reiterare l’impugnazione di cui al ricorso introduttivo iscritto al n. 3212/2024 R.G. di codesto TAR e nei due successivi ricorsi per motivi aggiunti, anche nei confronti dei nuovi atti impugnati per illegittimità derivata.

Giustizia amministrativa202403212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale e successive rettifiche della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate, comprese le rettifiche del 7 ottobre 2024, 14 novembre 2024, 22 gennaio 2025 e 22 luglio 2026; in via subordinata, gli atti e i verbali di rivalutazione dei titoli e gli esiti della prova orale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per 175 dirigenti di seconda fascia, gli elenchi dei vincitori e le successive rettifiche, chiedendo l’annullamento degli atti e, per l’effetto, la propria riassunzione in servizio come dirigente oppure la rivalutazione del titolo costituito da un master universitario di II livello in discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale. In subordine ha chiesto la ripetizione della valutazione dei titoli con diversi criteri o la rinnovazione integrale della procedura. Ha inoltre impugnato la nomina della nuova commissione, i criteri e i verbali di rivalutazione dei titoli adottati in esecuzione di precedenti sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, nonché, in ulteriore subordine, gli esiti della prova orale. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alle rettifiche della graduatoria del 7 ottobre 2024, 14 novembre 2024, 22 gennaio 2025 e, da ultimo, 22 luglio 2026. L’ordinanza non esamina i vizi di legittimità dedotti nel merito: rileva che, in seguito alla nuova rettifica del 22 luglio 2026, occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso le censure di merito. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria. La notificazione dovrà avvenire per pubblici proclami sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, pubblicando gli estremi dell’ordinanza, il ricorso principale e i motivi aggiunti in versione integrale e l’elenco nominativo dei controinteressati. Il ricorrente deve provvedere agli adempimenti di propria competenza entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a pena d’improcedibilità del gravame, e depositare la prova dell’avvenuta pubblicazione, insieme all’attestato rilasciato dall’Agenzia, entro dieci giorni dalla pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell’attestato, a pena di decadenza. L’Agenzia deve pubblicare e mantenere online gli atti fino alla sentenza definitiva, predisporre dalla home page un collegamento denominato “Atti di notifica” e rilasciare l’attestazione della pubblicazione con la relativa data. Il giudizio è stato rinviato per la definizione nel merito all’udienza pubblica del 28 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    ai fini del decidere sussistono i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, primo comma, c.p.a;

    Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio verso i soggetti utilmente collocati in graduatoria quando la ritenga necessaria ai fini della decisione.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti in versione integrale e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

    La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita, secondo le modalità prescritte dal giudice, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti del giudizio e dell’elenco dei controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti in versione integrale e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

    L’integrazione del contraddittorio è attuata con notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate dal giudice, mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti in versione integrale e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

    La pubblicazione per pubblici proclami deve includere l’elenco nominativo dei controinteressati, oltre agli atti del giudizio indicati dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione di un ricorso contro una graduatoria, risulta necessario coinvolgere i soggetti utilmente collocati, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere ordinata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli estremi dell’ordinanza, del ricorso e dei motivi aggiunti integrali e dell’elenco nominativo dei controinteressati; il giudice può prescrivere obblighi di permanenza online degli atti, accessibilità dalla home page e attestazione della data di pubblicazione.
  • Il giudice può fissare un termine perentorio per l’esecuzione e la prova degli adempimenti di notificazione, stabilendo che la loro inosservanza comporti l’improcedibilità del gravame o la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi

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