Cassazione Civile, Sentenza n. 11418/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Alessandro aveva citato Rudi per ottenere il rilascio di una porzione di terreno che asseriva di detenere in comproprietà e che il convenuto occupava senza titolo. Il Tribunale di Chieti aveva accolto la domanda e condannato al rilascio; la Corte d'Appello di L'Aquila, in sede di gravame, ha ritenuto la citazione generica e ha ricondotto la domanda alla rivendicazione (azione reale), rilevando l'assenza di prova del titolo di proprietà e il mancato indicazione/produzione di atti che comprovassero la comproprietà. D'Alessandro ha impugnato la sentenza d'appello in Cassazione deducendo violazioni di norme sostanziali e processuali (artt. 2794, 948, 950 c.c. e artt. 183, 167, 345 c.p.c.), censurando la ricostruzione della natura dell'azione da parte della Corte distrettuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la domanda come azione di rivendicazione e aveva legittimamente rifiutato la domanda per difetto di prova del diritto reale di proprietà e per genericità della domanda. Ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato né allegato titoli di proprietà né chiarito la fonte del diritto di comproprietà né il titolo in base al quale Rudi avrebbe occupato l'area. Di conseguenza il giudice d'appello ha fatto corretta valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in € 3.700 oltre oneri, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato secondo l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
Norma richiamata quale disciplina dell'azione di rivendicazione; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse riconducibile a questa azione reale e quindi soggetta all'onere probatorio del titolo di proprietà.
art. 950 c.c.
Norma relativa agli effetti della sentenza di rivendicazione; richiamata nell'ambito della qualificazione dell'azione come reale.
art. 2794 c.c.
Richiamata in relazione all'onere probatorio sulla proprietà; la Corte osserva che il soggetto che agisce in rivendicazione deve provare l'acquisto del diritto (la cosiddetta 'probatio diabolica').
art. 183 c.p.c.
Norma di diritto processuale richiamata dalle censure; nell'interpretazione della Corte, la mancanza di chiarezza del petitum e l'assenza di allegazione di titoli/documenti incidono sulla decisione.
art. 167 c.p.c.
Norma sul ruolo delle prove documentali e sulla loro produzione; la Corte ha rilevato l'assenza di documenti a fondamento della pretesa di proprietà.
art. 345 c.p.c.
Norma relativa all'impugnazione di sentenze; citata nei motivi ma la Corte ha ritenuto che le censure non attingessero il punto decisivo (mancanza di prova del titolo).
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento per i motivi di cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate rispetto alla concreta carenza probatoria e alla qualificazione dell'azione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sui contributi unificati: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento di un importo pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Occorre distinguere nettamente tra azione di rivendicazione (reale) e azione di restituzione (personale): la prima richiede la prova del titolo di proprietà, la seconda si basa su un rapporto obbligatorio.
- Il termine 'restituzione' nella domanda non determina di per sé la natura personale dell'azione; va valutato il petitum e la causa petendi indicata nell'atto introduttivo.
- La prova della proprietà non può essere desunta dalle sole risultanze catastali: è necessario indicare e produrre il titolo (atto, successione, contratto, ecc.) che fondi la proprietà o la comproprietà.
- La genericità della domanda e la mancata indicazione/produzione di titoli/documenti espone il ricorrente al rigetto per difetto probatorio; in Cassazione le censure devono colpire adeguatamente la motivazione decisiva del giudice di merito.
- In caso di soccombenza in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio e può sorgere l'obbligo di un ulteriore contributo unificato secondo la normativa vigente.
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