Cassazione Penale, Sentenza n. 34498/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare applicata per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente ha dedotto che era già stato sottoposto a misura cautelare il 17/03/2023 per reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (cessione di stupefacenti), che le condotte oggetto del procedimento per l'associazione erano anteriori a quella data e che vi era connessione qualificata tra i reati; pertanto la seconda ordinanza doveva retrodatare alla prima. La difesa ha sostenuto che gli elementi a sostegno dell'associazione erano già desumibili dagli atti (intercettazioni, indagini, informativa), mentre il Tribunale del riesame aveva respinto la retrodatazione ritenendo che la partecipazione all'associazione fosse proseguita dopo l'arresto e negando la connessione qualificata tra i fatti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo inficiata la motivazione del Tribunale del riesame. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale sull'istituto della retrodatazione e stabilito che il Tribunale aveva: 1) presunto la persistenza della partecipazione di D'Angelo dopo l'arresto senza indicare elementi specifici riferibili al singolo indagato; 2) valutato in modo contraddittorio la (non) sussistenza della connessione qualificata, senza confrontarsi con l'imputazione che collegava le cessioni al programma associativo. La sentenza è stata annullata con rinvio affinché il giudice di merito riesamini, alla luce dei principi indicati, l'anteriorità delle condotte, la sussistenza della connessione qualificata e se, all'epoca della prima ordinanza, fossero già desumibili dagli atti indizi sufficienti per la misura cautelare relativa all'associazione.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso in esame è il reato per cui è stata adottata la seconda misura cautelare e rispetto al quale si discute la retrodatazione dei termini custodiali.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma che disciplina i reati di cessione/detenzione di stupefacenti; i fatti contestati ai sensi dell'art. 73 hanno dato luogo alla prima ordinanza del 17/03/2023 e servono a verificare anteriorità e connessione con l'associazione.
Codice di procedura penale - art. 297, comma 3
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini della misura cautelare; la Corte interpreta il meccanismo limitandone l'operatività nei procedimenti diversi alla parte dei fatti 'desumibili dagli atti' prima del rinvio a giudizio del primo procedimento.
Codice di procedura penale - art. 335
Registro delle notizie di reato: il dato formale dell'iscrizione nel registro è rilevante per stabilire se i procedimenti siano distinti e dunque quale regime di retrodatazione applicare.
Codice di procedura penale - art. 12
Richiamato nella valutazione della connessione qualificata fra reati; la Corte sottolinea che la connessione sostanziale non può sostituire il dato formale dell'iscrizione e delle notizie di reato.
Corte Costituzionale, sentenza n. 233/2011
Principio che ha ammesso la retrodatazione anche se il primo fatto è stato già oggetto di sentenza passata in giudicato anteriore alla seconda misura, estendendo in taluni casi l'applicabilità dell'istituto.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare può operare anche tra misure emesse in procedimenti diversi, ma solo per la parte dei fatti che risultavano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio del procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.
- Per valutare la retrodatazione, il dato formale dell'iscrizione della notizia di reato (art. 335 c.p.p.) è determinante: la mera connessione sostanziale non annulla la rilevanza della separazione formale dei procedimenti.
- La persistenza della partecipazione di un indagato a un'associazione dopo il suo arresto non può essere postulata in modo automatico: la presunzione di continuazione è relativa e richiede elementi concreti e specifici riferibili al singolo soggetto per escludere l'interruzione del vincolo associativo.
- Il giudice che nega la retrodatazione deve motivare in modo specifico perché le condotte contestate nella prima ordinanza non rientrano nel programma criminoso dell'associazione; non sono sufficienti affermazioni generiche o deduzioni riferite ad altri soggetti del sodalizio.
- La verifica della 'desumibilità' dagli atti riguarda la presenza, in termini quantitativi, di un complesso di indizi disponibili agli atti all'epoca della prima ordinanza, e non l'eventuale mancata decodificazione o approfondita elaborazione di quegli indizi da parte del pubblico ministero.
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