Cassazione Civile, Ordinanza n. 19643/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Lo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva chiesto il rinnovo del titolo. La Questura rigettava l'istanza e notificava contestualmente il provvedimento di rigetto e il decreto prefettizio di espulsione, fondato sulla ritenuta irregolare permanenza sul territorio nazionale per mancanza del permesso. Dinanzi al Giudice di Pace il decreto di espulsione veniva impugnato, ma il ricorso era respinto. In cassazione il ricorrente proponeva sette censure: i primi quattro motivi denunciavano la violazione degli artt. 18, commi 5 e 6, d.lgs. n. 150/2011, dell'art. 182 c.p.c. e dell'art. 101 c.p.c., contestando la legittimità della costituzione in giudizio di un funzionario della Questura anziché della Prefettura e sostenendo che la delega non potesse provenire da organo diverso dalla Prefettura; gli ultimi tre motivi deducevano la violazione dell'art. 13, comma 2, T.U. immigrazione e dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, assumendo che la contestualità tra rigetto del rinnovo ed espulsione escludesse il presupposto dell'irregolare trattenimento sul territorio e che il provvedimento fosse stato adottato valorizzando indebitamente profili di stabilità abitativa, in realtà smentiti dalla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, perché l'irrituale costituzione della parte convenuta non comporta di per sé nullità della decisione, ma al più incide sull'infondatezza nel caso in cui la decisione si fondi su eccezioni o prove non rilevabili d'ufficio; nella specie, tale specifica incidenza non era stata dedotta. Ha poi ritenuto infondati gli ultimi tre motivi, affermando che l'art. 13, comma 2, lett. b), T.U. immigrazione consente l'espulsione quando il permesso di soggiorno è rifiutato, senza richiedere un ulteriore tempo di permanenza irregolare; inoltre, non vi è pregiudizialità tra il giudizio sul diniego del permesso e quello sull'espulsione, dovendosi verificare solo l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei presupposti legali, e la mera mancanza del titolo basta a legittimare l'allontanamento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'amministrazione intimata, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la legittimità della costituzione in giudizio della parte pubblica; la Corte non ne ha ravvisato una violazione utile a incidere sulla decisione.
art. 18, comma 6, d.lgs. n. 150/2011
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla costituzione del convenuto nel giudizio di opposizione all'espulsione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 182 c.p.c.
Invocato per sostenere la nullità derivante dalla costituzione di un soggetto non legittimato; la Corte ha escluso che l'irritualità della costituzione determini automaticamente nullità della sentenza.
art. 101 c.p.c.
Invocato in relazione al contraddittorio; la censura è stata ritenuta irrilevante rispetto all'esito del giudizio.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Interpretato nel senso che l'espulsione può essere disposta quando il permesso di soggiorno è stato rifiutato, senza necessità di un ulteriore periodo di permanenza irregolare sul territorio.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
quando il permesso di soggiorno è stato ... rifiutato
La Corte vi ricava il presupposto legale autonomo dell'espulsione, fondato sulla sola mancanza/rifiuto del titolo di soggiorno.
art. 13, comma 2, lett. i), d.lgs. n. 286/1998
Richiamato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della legittimità del decreto di espulsione.
art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990
Richiamato per dedurre l'illegittimità del provvedimento amministrativo; la Corte ha escluso l'utilità della censura in presenza di un valido presupposto legale dell'espulsione.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La Corte non ha ravvisato che eventuali vizi procedimentali o motivazionali potessero incidere sull'atto, poiché il provvedimento risultava comunque sorretto dalla mancanza del permesso di soggiorno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, l'eventuale irregolarità della costituzione in giudizio della parte pubblica non determina, di per sé, la nullità della decisione; occorre che il ricorrente deduca e dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'utilizzo di eccezioni o prove non rilevabili d'ufficio.
- L'espulsione dello straniero è legittimamente disposta quando il permesso di soggiorno è stato rifiutato, senza che l'ordinamento richieda un ulteriore tempo di permanenza irregolare sul territorio nazionale.
- Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sul diniego del permesso di soggiorno e quello avente ad oggetto il decreto di espulsione: il giudice dell'espulsione deve verificare soltanto l'esistenza, al momento dell'adozione del provvedimento, dei presupposti di legge che ne impongono l'emissione.
- La mera carenza del permesso di soggiorno fa venir meno il diritto dello straniero a permanere nel territorio nazionale e rende legittimo il provvedimento espulsivo, indipendentemente dall'esito del parallelo giudizio amministrativo sul titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19600/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19601/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19603/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19609/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19611/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19617/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →