Cassazione Penale, Sentenza n. 18140/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Massa per reati in materia di stupefacenti commessi tra l'8 ottobre e il 24 novembre 2023. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) mancata sussistenza di gravi indizi circa l'acquisto di cocaina del 19 ottobre 2023 (assenza di accordo fra cedente e acquirente); 2) errore sulla quantità riferita all'acquisto del 30 ottobre 2023 (valore contestato tra circa 1.000 e oltre 2.000 euro); 3) carenza della motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari (ritardo e mancanza di nuovi elementi); 4) errata esclusione della rilevanza della causa di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; 5) inesatta valutazione della marginalità del ruolo del Fazio (argomento basato sulla bassa purezza dello stupefacente sequestrato).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito delle censure il Collegio ha ritenuto: 1) infondato il primo motivo perché esistono indizi (offerta reiterata, promessa di stupefacente di qualità migliore e accordi sulla disponibilità il giorno successivo) idonei a fondare il convincimento sulla esistenza dell'accordo per la cessione anche senza materiale passaggio immediato della droga; 2) il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse: la prova dell'esistenza di un versamento superiore a 1.000 euro non è stata negata dal ricorrente e, comunque, anche accettando una quantità pari a 1.000 euro la misura cautelare sarebbe stata legittima perché non è configurabile la lieve entità; 3) il Tribunale ha adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari richiamando i legami dell'indagato con ambienti criminali e l'assenza di redditi leciti, con conseguente rischio di reiterazione; 4) la censura relativa alla qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 è generica e non dimostra in maniera manifesta gli elementi di lieve entità, per cui la valutazione discrezionale del riesame non è viziata; 5) infine il quinto motivo è manifestamente infondato: la supposizione di marginalità fondata sulla bassa purezza è contraddetta dall'ordinanza (cocaina al 57% considerata di qualità medio‑buona) e non è dimostrabile che tale dato valga per tutte le partite trattate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il provvedimento non ha disposto la liberazione dell'imputato.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 73 comma 5
La Corte ha ritenuto che, nella fase cautelare, l'assunto della difesa circa la sussistenza dei presupposti per la qualificazione come ipotesi di lieve entità non fosse provato in modo manifesto e che la valutazione discrezionale del riesame, alla luce della ripetitività delle condotte, fosse giustificata.
Codice di procedura penale art. 616
Applicato per irrogare la sanzione a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso (condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende).
Disposizioni attuative c.p.p. art. 94
Richiamato per gli adempimenti da svolgere in cancelleria dopo il provvedimento di cassazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. IV, 5 aprile 2023 n. 14276; Sez. IV, 12 febbraio 2014 n. 6781)
Si richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai fini del perfezionamento del reato di cessione di stupefacenti, non è necessario il materiale trasferimento della sostanza: è sufficiente l'accordo tra cedente e cessionario anche se perfezionato solo sui punti qualificanti dell'intesa.
Massime di principio
- Per il reato di cessione di stupefacenti, in sede cautelare è sufficiente dimostrare l'accordo tra le parti anche senza prova del materiale passaggio della droga; atti e conversazioni che indicano l'intesa sono indizi rilevanti.
- La quantificazione del valore/quantità della droga può non essere decisiva ai fini della legittimità di una misura cautelare se, anche assumendo una stima inferiore, l'ipotesi non rientra nella lieve entità prevista dalla norma.
- Per giustificare la persistenza delle esigenze cautelari occorre una motivazione che consideri il legame dell'indagato con ambienti criminali, l'assenza di redditi leciti e il concreto rischio di reiterazione; tali elementi sono idonei a sorreggere la custodia anche in assenza di nuovi fatti sopravvenuti.
- La censura sulla qualificazione giuridica (es. lieve entità) richiede, già in sede di impugnazione, una dimostrazione chiara e circostanziata; valutazioni generiche non inficiano la discrezionalità del giudice del riesame.
- Argomentazioni meramente assertive sulla marginalità del ruolo investigato (es. deduzioni sulla purezza della sostanza come elemento esclusivo di minor pericolosità) sono difficilmente persuasive se contraddette da dati probatori e non adeguatamente supportate.
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