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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38089/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile nei giudizi di merito del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico dopo un sinistro stradale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia. Ha dedotto: (1) vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e violazioni processuali, sostenendo che mancassero i presupposti per la richiesta di alcoltest e che la prova fosse stata valutata illegittimamente; in particolare contestava la legittimità dell'invito a sottoporsi all'accertamento, la valorizzazione di sue dichiarazioni rese nell'immediatezza e la violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p.; (2) erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e incongruità del trattamento sanzionatorio, nonché della mancata concessione delle attenuanti generiche. Nella memoria difensiva ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e immune da illogicità: il primo motivo è stato reputato inammissibile perché riproponeva questioni già correttamente disattese in appello; è stata confermata la legittimità della richiesta di alcoltest, poiché l'imputato era stato coinvolto in un incidente stradale e aveva avuto esito positivo al test preliminare con precursore, circostanze che rendevano doveroso sottoporlo all'accertamento. È stata inoltre esclusa la fondatezza della doglianza sulla prova dichiarativa, poiché i giudici di merito avevano valorizzato il comportamento dell'imputato che si era sottratto all'accertamento legittimamente richiesto. È stata giudicata infondata anche la tesi secondo cui il rifiuto sarebbe stato giustificato da asserite irregolarità delle verifiche periodiche dell'etilometro, trattandosi di mera ipotesi che non esclude la consumazione del reato, perfezionato con la semplice manifestazione di indisponibilità. Infine, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione del disvalore oggettivo del fatto, della negativa personalità dell'imputato, dei precedenti specifici, dell'entità del fatto e della mancanza di resipiscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, cod. strada

    Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest integra il reato e si perfeziona con la semplice manifestazione di indisponibilità del conducente, quando l'invito degli operanti è legittimo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di un apprezzabile disvalore oggettivo della condotta e di elementi negativi desumibili dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell'imputato.

  • artt. 62 e 63 cod. proc. pen.

    La censura relativa a tali norme è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e con il comportamento dell'imputato che si era sottratto all'accertamento.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, la legittimità dell'invito della polizia può discendere dall'esito positivo del test preliminare con precursore e/o dalla circostanza che il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, senza necessità di ulteriori sintomi esteriori di ebbrezza.
  • Il reato si consuma con la mera e inequivoca indisponibilità del conducente a eseguire l'alcoltest, non essendo necessario che l'accertamento venga effettivamente eseguito.
  • Doglianze fondate su asserite irregolarità tecniche dell'apparecchiatura di accertamento, quando formulate in modo ipotetico e non supportato da elementi concreti, non elidono la sussistenza del reato di rifiuto.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, le modalità del fatto, i precedenti specifici e la mancata resipiscenza dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio o delle attenuanti generiche se la decisione di merito è sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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