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Sentenza

Sentenza n. 6684/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n.783/2024, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l'annullamento: - del provvedimento di esclusione in autotutela del 14 giugno 2023, di cui alla determina di pari data notificata via PEC, recante provvedimento di esclusione in autotutela della dott.ssa Monte Marianna dalla graduatoria/elenco ex art. 132 DPR n. 320/2000 degli esperti in criminologia, ai sensi dell’art. 80 della legge n. 354/1975 per la Calabria, di cui all’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio di idoneità pubblicato il 22.12.2021, per pretesa inidoneità del titolo di specializzazione speso nella domanda di partecipazione; - di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo e in particolare: - il citato parere dell’Avvocatura distrettuale di Catanzaro n. 2834/2023; - la D.D. n. 454.ID del 14.6.2023, mai notificata, recante annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 della precedente D.D. n. 388.ID del 14.6.2022, approvativa dell’elenco e contestuale ripubblicazione dell’elenco aggiornato degli esperti in criminologia ex art. 80 O.P. (Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e Centro per la giustizia minorile – CALABRIA) con depennamento della dott.ssa Monte Marianna in relazione all’“Avviso di selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti criminologi, pedagogisti, mediatori culturali ed interpreti ai sensi dell’art. 80, L. 354/75 e degli art. 6 e 8 D. Lgs 272/89 da inserire nell’elenco ex art. 132, D.P.R. 230”, cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Uffici della Giustizia Minorile per la Calabria , la cui graduatoria è stata pubblicata con avviso sul Sito del Ministero il 16.06.2022;

Giustizia amministrativa202500349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione in autotutela dall'elenco degli esperti in criminologia e contro l'annullamento d'ufficio dell'ammissione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l'esclusione in autotutela dall'elenco degli esperti in criminologia ex art. 80 l. 354/1975 e l'annullamento d'ufficio della precedente approvazione dell'elenco, sostenendo l'idoneità del diploma in scienze criminologiche conseguito presso l'Università Europea Jean Monnet di Bruxelles. In appello ha contestato la decisione del TAR e, in via principale, ha chiesto la disapplicazione della clausola dell'avviso che richiedeva un titolo accademico, deducendone il contrasto con l'art. 45 TFUE e con i principi europei di non discriminazione, equivalenza sostanziale ed effettività. Ha inoltre chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha dedotto anche la violazione del termine per l'esercizio dell'autotutela e la lesione del legittimo affidamento. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva della clausola del bando che prescriveva il possesso di un titolo accademico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ma ha riformato la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso originario. L'art. 3 dell'avviso richiedeva, per gli esperti criminologi, una laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze criminologiche oppure altra laurea magistrale accompagnata da diploma di specializzazione o master di II livello conseguito presso università. La ricorrente non possedeva un titolo avente valore accademico formale riconosciuto in Italia e non aveva impugnato tempestivamente tale clausola, pur contestandola sostanzialmente. Secondo il Collegio, una clausola escludente del bando non può essere disapplicata in sede di impugnazione dell'atto applicativo, neppure quando si deduca il suo contrasto con il diritto dell'Unione europea: la clausola deve essere autonomamente e tempestivamente impugnata. L'applicazione della clausola rendeva attuale l'interesse della ricorrente a contestarla già con il bando. È stato negato anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché, una volta ritenuta inoppugnabile la clausola, la questione europea era priva di rilevanza e utilità ai fini della decisione; tale irrilevanza esclude l'obbligo di rinvio del giudice nazionale di ultima istanza. Le ulteriori censure relative al termine per l'esercizio dell'autotutela e al legittimo affidamento sono state dichiarate assorbite. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 dell'avviso pubblico del 22 dicembre 2021

    laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze criminologiche ovvero altra laurea magistrale o vecchio ordinamento e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi, conseguiti presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in criminologia, conseguito presso università

    La clausola prescriveva il possesso di un titolo accademico formale per la partecipazione alla selezione degli esperti criminologi.

  • art. 45 TFUE

    La ricorrente ne invocava l'applicazione, in combinato con i principi di non discriminazione ed effettività, per ottenere la disapplicazione della clausola del bando; il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendola preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione della clausola.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio quando la questione di diritto dell'Unione non è rilevante ai fini della decisione; nel caso concreto la questione è stata ritenuta priva di utilità, poiché la clausola del bando non era stata impugnata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Era la base normativa dell'annullamento d'ufficio dell'atto di approvazione dell'elenco, ma le relative censure sono state assorbite per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 80 l. 354/1975

    Costituiva la base normativa della selezione e degli incarichi di collaborazione degli esperti presso gli uffici di esecuzione penale esterna e della giustizia minorile.

  • art. 132 d.P.R. 230/2000

    Individuava l'elenco regionale degli esperti in criminologia dal quale attingere per il conferimento degli incarichi.

Massime di principio

  • La clausola di un bando che prescrive un requisito di partecipazione immediatamente escludente deve essere impugnata tempestivamente e autonomamente dal soggetto che ne contesta la legittimità; non può essere rimossa mediante disapplicazione in occasione dell'impugnazione dell'atto applicativo.
  • Il divieto di disapplicazione della clausola escludente non viene meno per il solo fatto che il ricorrente deduca il contrasto della clausola con il diritto dell'Unione europea.
  • Quando l'applicazione della clausola del bando determina direttamente l'esclusione del candidato, sussiste già l'interesse concreto e attuale a impugnarla, anche prima dell'adozione dell'atto di esclusione.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto dell'Unione sia priva di rilevanza e utilità per la decisione della controversia.
  • La mancata tempestiva impugnazione della clausola escludente impedisce l'esame delle censure rivolte contro il requisito e determina l'inammissibilità del ricorso contro il successivo atto applicativo; restano assorbite le ulteriori questioni relative all'esercizio dell'autotutela e all'affidamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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