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Ordinanza

Ordinanza n. 2131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 1660/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda provvedimenti amministrativi fondati su richiami normativi ritenuti puntuali e pertinenti dall’amministrazione, nonché abusi edilizi consistenti in una notevole discrepanza tra il progetto originario e quanto effettivamente realizzato o in corso di realizzazione, in un’area destinata a verde pubblico. L’appellante ha inoltre dedotto argomenti relativi al pregiudizio derivante dalla mancata sospensione, ritenuti sostanzialmente di natura patrimoniale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, pur con riserva dell’esame di merito e nei limiti propri della fase cautelare, ha ritenuto che l’appello non presentasse prima facie indizi di fondatezza, valorizzando i puntuali richiami normativi posti dall’amministrazione a fondamento dei provvedimenti impugnati e la gravità degli abusi, desumibile dalla rilevante difformità tra il progetto assentito e le opere realizzate o in corso di realizzazione, nonché dalla localizzazione in area destinata a verde pubblico. Quanto al periculum in mora, ha escluso che gli argomenti dell’appellante, riferiti prevalentemente a profili patrimoniali, dimostrassero un danno di gravità e irreparabilità tale da giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta per la ritenuta carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone una valutazione prima facie favorevole sulla fondatezza dell’impugnazione e la prospettazione di un danno grave e irreparabile; la misura può essere negata quando entrambi i presupposti non risultino integrati.
  • La notevole difformità tra il progetto originario e l’opera realizzata o in corso di realizzazione, soprattutto se riferita a un’area destinata a verde pubblico, può costituire elemento rilevante per escludere, nella fase cautelare, la prima evidenza di fondatezza dell’appello contro i provvedimenti repressivi dell’abuso.
  • Il pregiudizio prevalentemente patrimoniale derivante dalla mancata sospensione della sentenza non integra, di regola, un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare, se non sono allegati e dimostrati ulteriori elementi di irreversibilità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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