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Sentenza

Sentenza del 12/07/2018 n. 18403 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo cartolare - Duplicazione dei crediti esposti in dichiarazione - Prova - Risultanze dell'anagrafe tributaria - Idoneità - Disconoscimento ex art. 2712 c.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2004, contestando il disconoscimento di una parte del credito IVA. In particolare, ha sostenuto che la stampa delle interrogazioni dell’anagrafe tributaria non fosse sufficiente a provare l’avvenuta utilizzazione del credito in precedenti compensazioni, anche perché ne aveva disconosciuto la conformità ai sensi dell’art. 2712 c.c. Ha inoltre contestato l’assenza di una preventiva comunicazione e instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha stabilito che, nell’ambito del controllo automatizzato previsto dagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’Ufficio può rettificare il credito IVA dichiarato quando risulti duplicato o già utilizzato, basandosi sui dati dell’anagrafe tributaria. La stampa delle risultanze di un sistema informatico è utilizzabile come prova e non è soggetta al disconoscimento previsto dall’art. 2712 c.c., che riguarda riproduzioni meccaniche di documenti originariamente cartacei. La preventiva comunicazione al contribuente è necessaria solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non nel caso di semplice riscontro di compensazioni già effettuate.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni e correzione degli errori materiali e di calcolo

    Consente all’Amministrazione finanziaria di liquidare le imposte sulla base dei dati dichiarati e di quelli presenti negli archivi dell’anagrafe tributaria, anche correggendo crediti indicati in misura superiore a quella effettivamente spettante, quando si tratta di un mero controllo cartolare.

  • Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

    Liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione IVA

    È applicabile per disconoscere un credito IVA già utilizzato in precedenti compensazioni, senza necessità di un accertamento sostanziale, quando la rettifica deriva dal semplice confronto dei dati dichiarati con quelli dell’anagrafe tributaria.

  • Art. 2712 del codice civile

    Riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche

    Il disconoscimento della conformità non incide sulla stampa delle risultanze di un sistema informatico, poiché essa non costituisce la riproduzione meccanica di un documento cartaceo, ma rappresenta i dati estratti da una banca dati.

  • Art. 2697 del codice civile

    La Corte ha escluso che l’utilizzo dei dati dell’anagrafe tributaria comporti un’inversione dell’onere della prova: tali dati possono costituire elemento probatorio valutabile insieme alle contestazioni e alla documentazione prodotta dal contribuente.

  • Art. 6 della legge n. 212 del 2000

    Obbligo di informazione e comunicazione al contribuente

    La comunicazione preventiva è necessaria, nell’ambito della liquidazione automatizzata, soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è richiesta per un semplice riscontro matematico o informatico di un credito già compensato.

  • Art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Produzione degli atti e dei documenti nel processo tributario

    La norma non impone al giudice tributario di acquisire d’ufficio il modello F24 quando l’Amministrazione abbia già prodotto dati informatici ritenuti sufficienti e il contribuente abbia formulato una contestazione meramente generica.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato è legittimo quando la rettifica deriva dal confronto tra la dichiarazione del contribuente e i dati già presenti negli archivi dell’Amministrazione, senza valutazioni giuridiche o istruttorie complesse.
  • I dati dell’anagrafe tributaria possono costituire una prova sufficiente dell’avvenuta compensazione o duplicazione di un credito, soprattutto se il contribuente non contrappone documentazione concreta e specifica.
  • Il disconoscimento ex art. 2712 c.c. non è normalmente efficace contro la stampa di dati estratti da una banca dati informatica, poiché tale stampa non è una copia meccanica di un documento cartaceo.
  • Una contestazione generica dei dati dell’Amministrazione, priva di documenti come dichiarazioni, modelli F24 o registrazioni contabili, può non essere sufficiente a superare la prova risultante dagli archivi tributari.
  • La comunicazione preventiva e il contraddittorio non sono sempre obbligatori nei controlli automatizzati: diventano necessari quando emergono incertezze rilevanti, mentre non lo sono per semplici errori materiali, aritmetici o duplicazioni di crediti già utilizzati.

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