Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pordenone che aveva respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro del telefono cellulare di Crescenzi, indagato per truffa. Il ricorrente deduce: 1) nullità degli atti per difetto di legittimazione della presunta persona offesa (Fantuzzi Rosetta) e mancanza di querela del reale soggetto danneggiato (Zuccato Giancarlo); 2) inammissibilità del decreto per mancanza di querela; 3) vizio di motivazione circa la pertinenzialità del cellulare rispetto al reato e assenza di finalità probatoria; 4) illogicità e sproporzione del sequestro rispetto alle esigenze investigative.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, con verbale del 27 gennaio 2024, il telefono oggetto del sequestro è stato dissequestrato e restituito a Crescenzi; il ricorrente non ha dimostrato un residuo interesse a proseguire l'impugnazione. Non è stata disposta condanna alle spese né pagamento a titolo di ammenda, atteso che la sopravvenuta mancanza di interesse non è imputabile al ricorrente e non configura soccombenza. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenziale (Cass. Sez. 4, sent. n. 45618/2021) a sostegno del principio applicato.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
Richiamati dai motivi di ricorso in relazione alla proposizione dell'impugnazione e ai presupposti del provvedimento di perquisizione/sequestro; il ricorrente contestava violazioni procedurali e carenza di querela sulla base di tali norme
Codice penale
Richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimazione della persona offesa e ai profili di querela nel delitto di truffa; deduzione volta a sostenere la nullità degli atti per mancanza di querela tempestiva
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 4 - Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549 - 01)
Principio secondo cui la sopravvenuta restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso determina la carenza di interesse all'impugnazione e, se la causa della sopravvenienza non è imputabile al ricorrente, ciò esclude la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa per le ammende
Massime di principio
- La restituzione dell'oggetto sequestrato dopo la proposizione del ricorso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo che il ricorrente dimostri un residuo interesse concreto a far valere la propria domanda
- Se la perdita dell'interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. dissequestro disposto dall'autorità), il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al versamento di somme a titolo di ammenda
- Nei reati per i quali rileva la querela, la mancanza o l'irregolarità della querela può essere oggetto di eccezione difensiva; tuttavia, tale censura non elimina automaticamente l'efficacia di provvedimenti cautelari già eseguiti se nel frattempo l'interesse all'impugnazione è venuto meno
- Il sequestro di un telefono personale richiede motivazione sulla pertinenzialità rispetto al reato e sulla finalità probatoria; l'assenza di adeguata congrua motivazione può costituire motivo di impugnazione, ma l'azione difensiva rischia di diventare priva di interesse se l'oggetto viene restituito
- In sede di impugnazione è utile documentare e sostenere l'esistenza di un residuo interesse (es. copia dei dati acquisiti, prova di impedimento alla restituzione) per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
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