Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20259/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il sequestro preventivo dei suoi beni disposto nel decreto del GIP del 3/9/2021. Il ricorso contestava: 1) l'affermazione che il difensore avv. Stefano Bortone avesse proposto il riesame solo per Luca Frassanito e non anche per la Salento Energia s.r.l.s., nonostante la nomina della procura; 2) la liceità del sequestro per equivalente sui beni della società senza che fosse dimostrata la carenza di autonomia dell'ente o una commistione inestricabile fra attività lecite e illecite; 3) l'applicabilità del sequestro ad un deposito a risparmio di €15.000 che sarebbe invece gravato da pegno a favore della banca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: dagli atti risultava che il riesame era stato proposto dall'avv. Bortone unicamente quale difensore di Luca Frassanito e non esisteva un'espressa manifestazione di volontà o procura speciale che lo autorizzasse ad impugnare anche per conto della Salento Energia s.r.l.s. Il Tribunale del riesame ha correttamente giudicato inammissibile il riesame quanto ai beni della società poiché Frassanito non era più legale rappresentante e dunque non aveva interesse a impugnare il sequestro dei beni societari; di conseguenza la società non era legittimata a ricorrere in Cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Usato come riferimento procedurale in ordine ai requisiti e all'ammissibilità del riesame: la Corte sottolinea la necessità di una manifesta ed espressa volontà di impugnare da parte del soggetto interessato e la correttezza formale dell'atto di impugnazione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento alla disciplina del sequestro preventivo nell'ambito dei reati tributari; la decisione richiama l'onere di provarne i presupposti quando si colpiscono beni aziendali.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma collegata al reato di autoriciclaggio e alla possibilità di sequestro. La Corte segnala che il sequestro per equivalente sui beni di terzi richiede specifici presupposti fattuali (es. schermo societario o commistione).

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento dell'impugnazione in cassazione per vizio di motivazione o applicazione di norme; la Corte ha esaminato i motivi ex art. 606 ma li ha ritenuti infondati per i profili processuali di ammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Citata a supporto della determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende nella liquidazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per proporre un'impugnazione (riesame o ricorso) per conto di più soggetti è indispensabile che l'atto di impugnazione manifesti chiaramente la volontà di agire in nome e per conto di ciascun soggetto interessato; la mera allegazione di una nomina non sostituisce un'espressa e chiara indicazione dell'interesse ad impugnare.
  • Quando un difensore agisce anche per un soggetto diverso dall'indagato (es. una società) è necessario il conferimento di una procura speciale; la sola nomina quale difensore non è sufficiente a garantire la legittimazione ad impugnare per conto dell'ente.
  • Il soggetto che impugna deve avere un interesse attuale e diretto all'annullamento del provvedimento impugnato: se il legale rappresentante non lo è più, il provvedimento cautelare sui beni societari non può essere impugnato da lui a meno che non agisca anche per la società con adeguata procura.
  • Il sequestro preventivo per equivalente sui beni di terzi (es. società collegata) richiede presupposti fattuali specifici quali l'assenza di autonomia dell'ente o una riconosciuta commistione inestricabile fra attività lecite e illecite. In mancanza di tali elementi il sequestro sui beni dell'ente può essere illegittimo.
  • Beni soggetti a vincoli (es. pegno) possono essere sottratti alla disponibilità utile al sequestro, ma occorre che ciò sia documentato e provato in modo idoneo nell'atto di impugnazione.
  • L'attenzione alla forma e alla chiarezza dell'impugnazione è cruciale: omissioni formali o mancata indicazione dell'interesse determinano facilmente l'inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.