Cassazione Civile, Ordinanza n. 35905/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento emessi per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2001-2004 nei confronti di una società immobiliare. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello l’Ufficio aveva contestato, tra l’altro, la deducibilità dei costi sostenuti per la ristrutturazione di un immobile (una chiesa) concessa in comodato alla società, ritenendo che l’operazione fosse priva di reale scopo economico-sociale e finalizzata al vantaggio fiscale. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme tributarie e civilistiche, dell’art. 53 Cost. e dei principi in materia di abuso del diritto, sostenendo che dagli elementi di fatto emergeva l’assenza di una reale finalità economica dell’operazione e quindi l’indeducibilità dei costi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse omesso di pronunciare sugli ulteriori rilievi dell’Ufficio relativi a riprese diverse da quella sui costi di ristrutturazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile la censura nella parte in cui introduceva per la prima volta un tema di abuso del diritto non trattato nei gradi di merito, e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto sulla sussistenza dell’inerenza dei costi. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulle ulteriori questioni riproposte dall’Agenzia in appello, integrando così una violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come parametro sulla deducibilità/inerenza dei costi di impresa; la censura dell’Ufficio è stata ritenuta, sul punto, inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione un accertamento di fatto della CTR.
artt. 37-bis e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
evocati dall’Agenzia a sostegno della tesi antielusiva; la Corte ha rilevato che il tema dell’abuso del diritto era nuovo e non trattato nei precedenti gradi di giudizio.
artt. 1325, primo comma, n. 2, 2697 e 2722 c.c.
richiamati nel motivo di ricorso insieme alle norme tributarie; non hanno condotto all’accoglimento del primo motivo, che è stato dichiarato inammissibile/infondato nei limiti indicati.
art. 53 Cost.
invocato dall’Agenzia in relazione alla pretesa elusiva dell’operazione; la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo per la novità della questione.
direttiva n. 77/388/CEE
richiamata nel quadro del primo motivo, ma senza esito favorevole per la ricorrente, per la novità e per la natura fattuale della contestazione.
art. 112 c.p.c.
la sua violazione è stata ravvisata per omessa pronuncia della CTR su alcuni rilievi dell’Ufficio riproposti in appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del secondo motivo per nullità della sentenza derivante dall’omessa pronuncia.
Massime di principio
- La deduzione di abuso del diritto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta già dedotta e trattata nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per novità della questione.
- La censura che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mira in realtà a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla inerenza dei costi è inammissibile in cassazione.
- Sussiste nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice d’appello ometta di pronunciarsi su questioni e riprese fiscali specificamente riproposte con l’atto di appello.
- In presenza di una pluralità di rilievi fiscali, il giudice di merito deve esaminare e decidere ciascuna autonoma contestazione devoluta in impugnazione; la mancata trattazione di una di esse comporta cassazione con rinvio limitatamente al punto omesso.
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