Cassazione Penale, Sentenza n. 30315/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato per mancata conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato. Si contestava che, benché l'iter fosse iniziato con un arresto in flagranza e fossero state compiute alcune notifiche e nomine di difensori, non sussisteva prova che Risco Ponce avesse realmente avuto notizia della citazione a giudizio e delle successive udienze. Il ricorso denunciava errata applicazione degli artt. 629-bis e 420-bis c.p.p. e vizio di motivazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto che l'imputato si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo sulla base di elezione di domicilio e nomine difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello, ha accolto la richiesta di rescissione del giudicato, ha revocato la sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 19/10/2022 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo del processo. Ha anche revocato l'esecuzione della sentenza impugnata e disposto l'immediata liberazione di Risco Ponce se non detenuto per altra causa. Il giudice di legittimità ha ritenuto che non vi fosse prova della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e che gli elementi richiamati dalla Corte d'appello (elezione di domicilio, nomina difensore, ricezione di atti in fase investigativa) non fossero di per sé sufficienti a escludere l'incolpevole ignoranza.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che indica uno dei reati per cui era stato condannato l'imputato; citata per inquadrare il tipo di imputazione originaria.
art. 635 cod. pen.
Altro reato oggetto della condanna; citato per completezza del capo d'accusa originario.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola la comunicazione all'indagato dell'attività istruttoria; la sentenza valuta se la notifica personale dell'avviso ex art. 415-bis abbia effettivamente informato l'imputato della successiva vocatio in iudicium.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la notifica al difensore domiciliatario; la Corte sottolinea che la notifica al difensore è valida solo se sussiste un rapporto processuale effettivo tra difensore e imputato tale da far ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del provvedimento.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai rimedi esperibili; la Corte esamina la corretta applicazione della disciplina sulla rescissione del giudicato e sulle condizioni di procedibilità.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma post-riforma che disciplina effetti della mancata conoscenza della vocatio in iudicium; la Corte la interpreta insieme alla giurisprudenza costituita per richiedere la prova della conoscenza effettiva del processo prima di dichiarare legittimo il giudizio in assenza.
art. 625-ter cod. proc. pen.
Riguarda la rescissione del giudicato; la sentenza discute la dottrina e la giurisprudenza pregressa sull'accessibilità del rimedio quando manca la conoscenza effettiva del giudizio.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")
Riforma legislativa richiamata come contesto normativo che ha inciso sulla disciplina processuale e che rende necessaria un'interpretazione attenta della prova della conoscenza del processo.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Giurisprudenza richiamata per il principio che occorre la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium e non bastano presunzioni semplici come la nomina del difensore o l'elezione di domicilio.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Arresto che afferma il dovere del giudice di accertare l'effettiva instaurazione del rapporto tra difensore domiciliatario e indagato e di non fondare la conoscenza del processo su mere presunzioni.
Massime di principio
- La semplice elezione di domicilio o la nomina di un difensore domiciliatario non costituiscono di per sé prova sufficiente della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium; sono indizi da valutare congiuntamente ad altri elementi probatori.
- La notifica al difensore è efficace solo se è dimostrabile un rapporto processuale reale tra difensore e imputato (contatti, comunicazioni, effettiva rappresentanza); in mancanza, il giudice deve verificare oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato fosse consapevole del giudizio.
- In caso di rinuncia del difensore o di cambio di domiciliario senza che ciò sia comunicato all'imputato, non può automaticamente ritenersi conosciuto il processo; il contatto effettivo con il difensore è elemento decisivo.
- Quando manca prova della conoscenza del processo, il rimedio della rescissione del giudicato può essere accolto e la condanna revocata, con annullamento senza rinvio se la valutazione di Cassazione riscontra l'assenza totale di prova della vocatio in iudicium.
- Il giudice deve operare una valutazione complessiva e motivata, evitando di affidarsi a presunzioni semplici: ogni decisione di procedere in assenza dell'imputato richiede l'accertamento probatorio della sua consapevolezza dei dettagli essenziali del processo (accusa, data e luogo dell'udienza).
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