Regolamento (UE) 2025/899
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/899 della Commissione, del 19 maggio 2025, che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Thailandia nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco unionale dei paesi terzi autorizzati all’ingresso di cavalli registrati, reintroducendo la Thailandia tra i territori ammessi. La modifica si fonda sull’esito positivo di un audit della Commissione, che ha confermato l’eradicazione dell’AHS e l’adeguatezza dei controlli sanitari, pur rilevando alcune carenze poi affrontate dalla Thailandia. L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 viene quindi sostituito per la voce relativa alla Thailandia, con efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per reintrodurre l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati provenienti dalla Thailandia.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di equini, limitatamente ai cavalli registrati provenienti dalla Thailandia, ai fini dell’ingresso nell’Unione europea. L’intervento riguarda l’elenco dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all’ingresso per tali partite, contenuto nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’effetto territoriale è unionale; l’atto è direttamente applicabile negli Stati membri. Non disciplina altre specie, né il materiale germinale o i prodotti di origine animale diversi da quelli espressamente richiamati nell’elenco modificato.
Modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per la Thailandia
Il regolamento aggiorna gli elenchi sanitari dell’Unione relativi all’ingresso di partite di equini, con specifico riferimento ai cavalli registrati provenienti dalla Thailandia. La misura è adottata nel quadro della normativa unionale in materia di sanità animale e tiene conto dell’esito di un audit della Commissione, che ha verificato il superamento del focolaio di peste equina africana (AHS) e l’adeguatezza delle misure di controllo adottate dal paese terzo.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sia consentito solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite interessate, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati. In tale sistema, l’allegato IV riguarda specificamente gli equini.
Situazione della Thailandia e motivi della modifica
La Thailandia figurava nell’allegato IV e nel gruppo sanitario E, ma l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati da tale paese era stato sospeso dal 6 aprile 2020 in seguito a un focolaio di AHS. Tra il 27 febbraio e il 13 marzo 2024 la Commissione ha effettuato un audit per valutare i controlli veterinari relativi alle esportazioni di equidi vivi registrati, in particolare le garanzie contro l’AHS. L’audit ha concluso che la Thailandia ha eradicato con successo la malattia e può mantenere lo status di paese terzo indenne da AHS; le carenze rilevate sono state successivamente affrontate. Inoltre, il paese ha presentato un piano d’azione, comprensivo di sorveglianza della surra (Trypanosoma evansi), che la Commissione ha valutato positivamente.
Effetti della modifica dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce thailandese nell’allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) 2021/404. La nuova voce autorizza l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati dalla Thailandia, con riferimento ai codici e alle condizioni indicate nell’allegato modificato: "EQUI-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP". La voce riporta inoltre le date "6.4.2020" e "9.6.2025", che identificano, nel contesto dell’elenco, il periodo rilevante della sospensione e della reintroduzione dell’autorizzazione.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ne deriva un effetto immediato sugli operatori e sulle autorità competenti che gestiscono i controlli veterinari alle frontiere e le procedure di importazione degli equini registrati dalla Thailandia.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 3. Si inserisce nel sistema di norme che condiziona l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori o zone inclusi negli elenchi pertinenti e conformi alle prescrizioni sanitarie del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Reintroduzione della Thailandia per i cavalli registrati
La Thailandia, già inclusa nel gruppo sanitario E dell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/404, era soggetta a sospensione dell’ingresso nell’Unione per i cavalli registrati dal 6 aprile 2020 a seguito di un focolaio di peste equina africana (AHS). Dopo l’audit Commissione del 27 febbraio-13 marzo 2024, la Commissione ha ritenuto che la Thailandia abbia eradicato con successo l’AHS e disponga di controlli sanitari idonei a mantenere lo status di paese indenne da AHS; perciò l’ingresso nell’Unione di partite di cavalli registrati è nuovamente autorizzato.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato, parte 1, la voce relativa alla Thailandia è sostituita con la seguente indicazione: "TH – Thailandia – TH-0 – E – Cavalli registrati – EQUI-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP – 6.4.2020 – 9.6.2025".
Esito dell’audit e piano d’azione
Il considerando rileva che l’audit ha evidenziato alcune carenze nei controlli sanitari, successivamente affrontate dalla Thailandia. È stato presentato un piano d’azione per conformarsi alle raccomandazioni della relazione di audit, comprendente anche un programma di sorveglianza della surra (Trypanosoma evansi), in ragione della segnalazione di casi nel paese terzo; tale piano è stato valutato positivamente dalla Commissione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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