Regolamento (UE) 2025/920
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/920 della Commissione, del 19 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per adeguare le regole tecniche di sicurezza aerea all'evoluzione delle minacce e per chiarire taluni requisiti applicativi. Da un lato elimina alcuni aeroporti dagli elenchi dei paesi/ aeroporti ritenuti equivalenti ai fini della sicurezza unica; dall'altro rafforza e armonizza le regole su merce e posta aerea, sull'impiego dei cani antiesplosivo (EDD), sulla certificazione del personale di sicurezza e sui controlli di routine delle attrezzature. Alcune modifiche relative a certificazione e nuova certificazione del personale differiscono la loro applicazione al 1° gennaio 2026.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sulle disposizioni dettagliate per l'attuazione delle norme comuni di sicurezza aerea, con aggiornamenti in materia di sicurezza del cargo/posta aerea, certificazione del personale e verifiche delle attrezzature di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica alle disposizioni di attuazione della sicurezza aerea dell'Unione contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, in particolare ai settori della merce e posta aerea, alla formazione/certificazione/ricertificazione del personale di sicurezza e alle prove di routine delle attrezzature di sicurezza. Incide sugli Stati membri e sugli operatori/soggetti coinvolti nelle catene di sicurezza aeroportuale (in particolare agenti regolamentati, RA3, ACC3, validatori UE della sicurezza aerea, fornitori e personale di sicurezza). Talune disposizioni sulla certificazione e nuova certificazione del personale si applicano dal 1° gennaio 2026; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea
Il regolamento interviene sulle disposizioni dettagliate di attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. La Commissione giustifica la modifica con l'esperienza applicativa maturata, l'evoluzione delle minacce alla sicurezza dell'aviazione civile e l'esigenza di chiarire, armonizzare e rafforzare talune procedure, in particolare nel settore della merce e posta aerea e della formazione/certificazione del personale di sicurezza.
Ambito delle modifiche agli elenchi di aeroporti e territori
L'allegato del regolamento 2015/1998 è modificato per rimuovere dagli elenchi di equivalenza alcuni aeroporti/territori che non soddisfano più i presupposti richiesti. In particolare, sono soppressi i riferimenti a Kangerlussuaq (Groenlandia), Guernsey, Isola di Man e Jersey, nonché all'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv per le appendici 3-B e 4-B. La motivazione è collegata al fatto che tali scali non applicano più, o non soddisfano più, i criteri di equivalenza o di rilevanza per il sistema di one stop security.
Definizioni introdotte per i rapporti commerciali nel cargo aereo
Nel capitolo 6 sono introdotte due definizioni operative rilevanti per gli agenti regolamentati: "rapporto commerciale" e "rapporto commerciale consolidato". La seconda nozione assume rilievo soprattutto per i rapporti instaurati dopo il 1° settembre 2024, purché l'agente regolamentato abbia acquisito e conservato un set minimo di informazioni identificative, di pagamento, fiscali/societarie e un accordo contrattuale.
Obblighi degli agenti regolamentati all'accettazione delle spedizioni
Quando riceve una spedizione, l'agente regolamentato deve verificare la qualifica del soggetto che consegna la merce o la posta e ispezionare esternamente la spedizione, incluse quelle consolidate, per individuare segni di interferenza, manomissione o anomalie sospette. È inoltre imposto il controllo dell'identità del consegnante tramite documento con fotografia rilasciato o riconosciuto da un'autorità nazionale. In mancanza di documento valido, la spedizione deve essere rifiutata e contrassegnata secondo la procedura prevista, salvo l'applicazione di misure supplementari specifiche.
Rafforzamento dei requisiti per lo screening di merci e posta aerea
Il nuovo testo del punto 6.8.3.2 ribadisce che lo screening di merci e posta trasportate nell'Unione deve avvenire con strumenti e metodologie idonei a garantire con ragionevole sicurezza l'assenza di articoli proibiti. A decorrere dal 1° gennaio 2026, un ACC3 o un RA3 potrà essere approvato per l'impiego di EDD solo se, nel corso della convalida ai fini della sicurezza aerea UE, l'autorità competente o il validatore ha osservato la procedura di screening e ha verificato che essa soddisfi gli obiettivi della nuova lista di controllo dell'appendice 6-M.
Lista di controllo 6-M per la convalida degli EDD
L'appendice 6-M introduce una procedura strutturata e molto dettagliata per valutare l'equivalenza dei programmi EDD di paesi terzi ai requisiti UE. La lista di controllo copre: identificazione del soggetto e del validatore; addestramento iniziale e certificazione/approvazione di cani e conduttori; tipo di materiali di addestramento; controllo qualità interno ed esterno; addestramento continuo; osservazione diretta della procedura di screening e gestione degli allarmi. Le istruzioni specificano che la lista integra, e non sostituisce, le check-list già previste per RA3 e ACC3 e che una risposta negativa a una domanda in grassetto comporta, in linea di principio, una valutazione negativa della convalida.
Certificazione e nuova certificazione del personale di sicurezza
Nel capitolo 11 la nozione di certificazione/nuova certificazione viene ridefinita come valutazione e conferma formali delle competenze del personale. Il processo iniziale deve comprendere una prova teorica o un colloquio, una prova pratica e, per l'uso di raggi X e sistemi EDS, una prova standard di interpretazione delle immagini. La nuova certificazione richiede un percorso analogo, ma può includere una valutazione delle prestazioni operative che copra tutte le funzioni assegnate. Le prove teoriche devono essere sufficientemente ampie; la prova immagini deve coprire tutte le categorie di articoli proibiti pertinenti.
Ruolo dell'autorità competente, indipendenza dei soggetti incaricati e conseguenze del mancato rinnovo
La disciplina precisa che, salvo l'ipotesi di prova pratica affidata a un istruttore certificato, gli elementi della certificazione devono essere svolti dall'autorità competente o per suo conto. L'ente incaricato dall'autorità deve essere pienamente indipendente dagli operatori, dai fornitori di servizi di sicurezza e dagli istruttori. Se la nuova certificazione o approvazione non è superata entro un termine ragionevole, normalmente non superiore a tre mesi, le autorizzazioni di sicurezza devono essere revocate. La documentazione deve essere conservata per tutta la durata del contratto della persona interessata.
Formazione periodica e prove semestrali
La modifica del punto 11.4.1 chiarisce la cadenza della formazione e delle prove, indicando che è preferibile distribuirle in modo uniforme nel corso di ciascun periodo di sei mesi. Se tale distribuzione non è possibile, esse devono avvenire al termine di ogni semestre.
Verifiche di routine delle attrezzature di sicurezza
Il capitolo 12 viene integrato per rafforzare la disciplina delle attrezzature di sicurezza installate. Ogni apparecchiatura deve essere sottoposta a prova di accettazione in loco e a successive prove di routine, da effettuarsi indipendentemente dalla manutenzione periodica e con frequenza adeguata a individuare rapidamente eventuali difetti o riduzioni della capacità di rilevamento. Vengono inoltre soppressi alcuni punti del capitolo 12, a conferma di un intervento di razionalizzazione normativa.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per assicurare una rapida applicazione delle misure in materia di merce e posta aerea. Le disposizioni sulla certificazione e nuova certificazione del personale, contenute nei punti 8, 10 e 11 dell'allegato, si applicano invece soltanto dal 1° gennaio 2026, per consentire agli Stati membri di apportare gli eventuali adeguamenti nazionali necessari.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di aeroporti/territori equivalenti
Sono soppressi, nelle appendici 3-B, 4-B e 5-A dell'allegato del regolamento (UE) 2015/1998, i riferimenti a Groenlandia per l'aeroporto di Kangerlussuaq, Guernsey, Isola di Man e Jersey; inoltre, nelle appendici 3-B e 4-B, è soppresso il riferimento allo Stato d'Israele per l'aeroporto internazionale Ben Gurion. La modifica riflette il venir meno dei presupposti di equivalenza o di rilevanza per il sistema di one stop security.
Definizioni di "rapporto commerciale" e "rapporto commerciale consolidato"
Nel capitolo 6 sono introdotte le definizioni di "rapporto commerciale" come associazione contrattuale tra persone fisiche o giuridiche per operazioni di consegna, accettazione, trattamento, handling, carico, scarico e trasporto di merce o posta aerea; e di "rapporto commerciale consolidato" come rapporto instaurato prima del 1° settembre 2024, oppure instaurato dopo tale data se l'agente regolamentato ha acquisito e conservato specifiche informazioni identificative, di pagamento, fiscali/ societarie e un accordo contrattuale.
Obblighi dell'agente regolamentato all'accettazione delle spedizioni
Quando accetta una spedizione, l'agente regolamentato deve verificare se il soggetto da cui riceve la spedizione sia un agente regolamentato, un mittente conosciuto o nessuno dei due, ed esaminare dall'esterno anche le spedizioni consolidate per individuare segni di interferenza, manomissione o anomalie sospette. Deve inoltre chiedere al consegnante un documento d'identità con fotografia rilasciato o riconosciuto da un'autorità nazionale; in mancanza di documento valido, la spedizione va rifiutata e contrassegnata ai sensi del punto 6.1.3, oppure si applicano le disposizioni supplementari della decisione di esecuzione C(2015) 8005.
Impiego degli EDD nello screening di merci e posta aerea
Lo screening di merci e posta trasportate nell'Unione deve essere effettuato con strumenti e metodologie del punto 6.2.1 in modo da garantire con ragionevole sicurezza l'assenza di articoli proibiti. Dal 1° gennaio 2026 un ACC3 o un RA3 può essere approvato per impiegare cani antiesplosivo (EDD) per screening di merci e posta destinate all'Unione solo se, durante la convalida UE, l'autorità competente o il validatore UE ha osservato la procedura EDD e ritiene che essa soddisfi gli obiettivi della nuova lista di controllo dell'appendice 6-M.
Nuova appendice 6-M per la convalida degli EDD di paesi terzi
È inserita una lista di controllo dettagliata per la convalida della conformità degli EDD di paesi terzi ai requisiti UE. La lista richiede verifiche su identificazione dell'operatore e del validatore, addestramento iniziale e certificazione/approvazione di cani e conduttori, materiali di addestramento, controllo qualità interno ed esterno, addestramento continuo e osservazione in loco della procedura di screening, con esiti negativi se una risposta in grassetto è "NO" salvo inapplicabilità.
Riforma della disciplina sulla certificazione e nuova certificazione del personale di sicurezza
Nel capitolo 11 la certificazione e la nuova certificazione sono definite come valutazione e conferma formale, da parte o per conto dell'autorità competente, del completamento della formazione pertinente e del possesso delle competenze necessarie; i processi devono essere standardizzati a livello nazionale. Il processo iniziale deve comprendere prova teorica o colloquio, prova pratica e, per chi usa raggi X ed EDS, prova standard di interpretazione immagini; la nuova certificazione richiede prova teorica o colloquio, valutazione delle prestazioni operative o prova pratica completa e, ove applicabile, la prova immagini.
Ruolo dell'autorità competente, indipendenza e conseguenze del mancato rinnovo
L'autorità competente può autorizzare un istruttore certificato a svolgere la prova pratica, a condizione di approvazione preventiva della procedura, trasmissione dei risultati all'autorità e controllo qualità periodico. Salvo tale ipotesi, gli elementi della certificazione devono essere svolti dall'autorità competente o per suo conto; l'ente incaricato deve essere indipendente da operatori e fornitori di servizi di sicurezza e dagli istruttori. Il mancato superamento della nuova certificazione entro un termine ragionevole, normalmente non superiore a tre mesi, comporta il ritiro delle autorizzazioni di sicurezza. La documentazione va conservata almeno per la durata del contratto.
Frequenza della formazione e prove periodiche
Nel capitolo 11.4.1 è precisato che è preferibile distribuire formazione e prove in modo uniforme nell'arco di ogni periodo di sei mesi; se ciò non è possibile, devono svolgersi al termine di ciascun periodo semestrale.
Prove di routine delle attrezzature di sicurezza
Nel capitolo 12 ogni attrezzatura di sicurezza installata deve essere sottoposta a una prova di accettazione in loco e a successive prove di routine. Queste ultime devono svolgersi indipendentemente dalla manutenzione periodica e con frequenza tale da individuare rapidamente malfunzionamenti o deterioramenti delle prestazioni o della capacità di rilevamento.
Entrata in vigore e decorrenza differita di alcune disposizioni
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, i punti 8, 10 e 11 dell'allegato, relativi alla disciplina della certificazione e nuova certificazione del personale, si applicano dal 1° gennaio 2026.
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