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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1045

Regolamento delegato (UE) 2025/1045 della Commissione, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di sottogruppi di veicoli per gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti

Normativa europea32025R1045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1242 per tenere conto degli autocarri impiegati in combinazioni ultrapesanti (EHC), introducendo sottogruppi specifici e criteri di assegnazione dedicati. La modifica consente di considerare correttamente, nei calcoli di conformità agli obiettivi di CO2, le migliori prestazioni espresse in gCO2/t km conseguibili in determinate condizioni operative e regionali. Sono inoltre adeguate le tabelle su ponderazioni, carichi utili, chilometraggi annui e obiettivi di riduzione per i vari sottogruppi di veicoli.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1242 introducendo sottogruppi distinti per gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti ai fini del calcolo della conformità agli obiettivi di emissione di CO2 dei veicoli pesanti nuovi.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli pesanti nuovi della categoria N disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1242, con particolare incidenza sugli autocarri EHC (combinazioni ultrapesanti) e sui relativi sottogruppi di veicoli utilizzati per il calcolo delle emissioni di CO2, dei carichi utili, delle ponderazioni per profilo di utilizzo e dei chilometraggi annuali. Incide anche, per i soli fini della ripartizione nei calcoli regolamentari, sui veicoli professionali a emissioni zero della categoria N e sugli obiettivi di riduzione applicabili nei diversi periodi di riferimento. È atto direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Modifica del regolamento (UE) 2019/1242 per gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti

Il regolamento delegato (UE) 2025/1045 interviene sul sistema di calcolo della conformità alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, al fine di tenere conto in modo specifico degli autocarri impiegati in combinazioni ultrapesanti (EHC). Il presupposto è che, in adeguate condizioni operative e regionali, tali veicoli possano esprimere valori di emissione per tonnellata-chilometro inferiori rispetto ad altre combinazioni, e che tali prestazioni debbano essere considerate nel meccanismo di conformità del regolamento (UE) 2019/1242.

Finalità della modifica

La Commissione modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1242 per creare sottogruppi distinti dedicati agli autocarri EHC, così da riflettere meglio le caratteristiche tecniche e operative di tali veicoli nel calcolo degli obiettivi di CO2. La modifica si colloca nell’ambito della disciplina europea sulle emissioni dei veicoli pesanti nuovi e si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), del regolamento di base.

Ambito applicativo e soggetti interessati

Il regolamento incide sui veicoli pesanti nuovi della categoria N disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1242 e, in particolare, sui gruppi e sottogruppi utilizzati per il calcolo delle emissioni specifiche medie dei costruttori. L’attenzione principale è rivolta agli autocarri EHC nei gruppi 11, 12 e 16, per i quali vengono introdotti i nuovi sottogruppi 11-EHC, 12-EHC e 16-EHC. La disciplina ha effetti anche sui parametri tecnici connessi, quali ponderazioni di utilizzo, carico utile, chilometraggio annuo e obiettivi di riduzione per periodo di riferimento.

Nuovi sottogruppi e criteri di classificazione

Il punto 1.1.1 dell’allegato I è riscritto per definire in modo più analitico il sottogruppo di veicoli sg per la categoria N. Sono mantenute e dettagliate le distinzioni tra tipi di cabina, potenza del motore e autonomia, con specifiche regole per i sottogruppi 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH.

Per i gruppi 11, 12 e 16 viene introdotta la distinzione tra veicoli ordinari e autocarri EHC:

  • 11, 12 e 16 per i veicoli esclusi dagli EHC;
  • 11-EHC, 12-EHC e 16-EHC per i veicoli che rientrano nella definizione di autocarri EHC.

Il testo disciplina anche alcune ipotesi di assegnazione in caso di dati non disponibili:

  • se un veicolo nuovo è potenzialmente assegnabile al sottogruppo 4-UD ma mancano i dati di emissione per i profili UDL o UDR, esso è attribuito al sottogruppo 4-RD;
  • se per un veicolo dei gruppi 11, 12 o 16 mancano le informazioni sulla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, esso è assegnato ai sottogruppi EHC sulla base dei soli criteri di cui all’articolo 3, punto 25, lettere a) e b).

Ponderazioni per profilo di utilizzo

Il punto 2.1.1 dell’allegato I è sostituito per aggiornare le ponderazioni Wsg,mp. Le tabelle di ponderazione ripartiscono il peso dei diversi profili di utilizzo per ciascun sottogruppo, includendo i nuovi sottogruppi EHC. In sostanza, il regolamento adatta il calcolo della media ponderata delle emissioni in funzione dell’uso tipico del veicolo, con valori differenziati per i profili stradali e logistici previsti dal metodo di calcolo del regolamento 2019/1242.

Carico utile e parametri tecnici connessi

Il punto 2.5.1 è riscritto per determinare i valori del carico utile PLsg,mp espressi in tonnellate. Per alcuni sottogruppi il valore resta determinato secondo il punto 3.1.1; per gli autocarri EHC, invece, sono fissati valori specifici:

  • 11-EHC: 31 t;
  • 12-EHC: 31 t;
  • 16-EHC: 34 t.

Il testo conferma inoltre che il carico utile massimo tecnicamente ammissibile maxPLsg e i volumi di carico CVsg sono determinati secondo il punto 3.1.1.

Chilometraggio annuale

Il punto 2.6.1 aggiorna i chilometraggi annuali AMsg attribuiti ai sottogruppi. Per i nuovi sottogruppi EHC il valore è fissato a 107 000 km annui, segnalando un impiego tipicamente più intenso rispetto ad altri veicoli della categoria N. Il regolamento mantiene al contempo i valori già previsti per gli altri sottogruppi, differenziando le percorrenze a seconda della classe di veicolo e configurazione.

Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2

Il punto 4.3.1 è sostituito per aggiornare gli obiettivi di riduzione rfsg e rfpsg. Per i sottogruppi interessati, i periodi di riferimento e le percentuali sono articolati come segue:

  • autocarri medi: 0% nel 2025-2029, 43% nel 2030-2034, 64% nel 2035-2039, 90% dal 2040 in poi;
  • autocarri pesanti > 7,4 t: 0% nel 2025-2029, 43% nel 2030-2034, 64% nel 2035-2039, 90% dal 2040 in poi;
  • autocarri pesanti > 16 t con configurazioni degli assi 4 × 2 e 6 × 4: 15% nel 2025-2029, 43% nel 2030-2034, 64% nel 2035-2039, 90% dal 2040 in poi;
  • autocarri pesanti > 16 t con configurazioni speciali degli assi, inclusi 11-EHC, 12-EHC e 16-EHC: 0% nel 2025-2029, 43% nel 2030-2034, 64% nel 2035-2039, 90% dal 2040 in poi;
  • veicoli professionali: 0% nel 2025-2029 e nel 2030-2034, poi 64% e 90% nei periodi successivi;
  • pullman e autobus interurbani e veicoli primari corrispondenti: 0% nel 2025-2029, 43% nel 2030-2034, 64% nel 2035-2039, 90% dal 2040;
  • rimorchi: 0% nel 2025-2029 e 7,5% nei periodi successivi indicati;
  • semirimorchi: 0% nel 2025-2029 e 10% nei periodi successivi indicati.

Per i periodi precedenti al 2025, tutti gli obiettivi di riduzione sono pari a 0.

Attribuzione dei veicoli professionali a emissioni zero

La nota finale dell’allegato stabilisce, ai fini del calcolo delle quote di veicoli e delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori per i periodi 2030-2034, l’attribuzione dei veicoli professionali a emissioni zero della categoria N ai corrispondenti sottogruppi convenzionali. Ciò consente di evitare distorsioni nel calcolo della conformità e di assicurare coerenza tra veicoli tradizionali e versioni a emissioni zero.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1242

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1242 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento delegato, con effetto sulle regole tecniche di classificazione e sui parametri di calcolo della conformità.

Introduzione dei sottogruppi EHC per la categoria N

Il punto 1.1.1 dell’allegato I è sostituito per introdurre sottogruppi distinti per gli autocarri EHC nei gruppi 11, 12 e 16, creando le nuove categorie 11-EHC, 12-EHC e 16-EHC. Sono inoltre precisate le definizioni di "cabina con cuccetta", "cabina corta" e "autonomia" e le regole di attribuzione in caso di dati mancanti, inclusa l’assegnazione al sottogruppo 4-RD ove non siano disponibili dati sulle emissioni per i profili UDL/UDR, e ai sottogruppi EHC quando non siano disponibili le informazioni sulla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

Ponderazioni per profilo di utilizzo

Il punto 2.1.1 è sostituito per aggiornare le ponderazioni Wsg,mp dei veicoli pesanti della categoria N, includendo i nuovi sottogruppi EHC e riequilibrando i valori per i diversi profili di utilizzo (RDL, RDR, LHL, LHR, UDL, UDR, REL, RER, LEL, LER, MUL, MUR, COL, COR).

Carico utile e valori tecnici correlati

Il punto 2.5.1 è sostituito per ridefinire i valori del carico utile PLsg,mp dei veicoli pesanti della categoria N. Per alcuni sottogruppi i valori sono determinati conformemente al punto 3.1.1; per i nuovi sottogruppi EHC sono fissati valori specifici, pari a 31 t per 11-EHC e 12-EHC e 34 t per 16-EHC. È confermato che i valori del carico utile massimo tecnicamente ammissibile maxPLsg e i volumi del carico CVsg sono determinati conformemente al punto 3.1.1.

Chilometraggi annuali dei sottogruppi

Il punto 2.6.1 è sostituito per aggiornare i chilometraggi annuali AMsg. I nuovi sottogruppi EHC sono attribuiti a 107 000 km annui, in linea con le ipotesi di utilizzo più intensive rispetto ad altri sottogruppi della categoria N.

Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per periodo di riferimento

Il punto 4.3.1 è sostituito per aggiornare gli obiettivi di riduzione rfsg e rfpsg applicabili ai sottogruppi di veicoli. Per gli autocarri pesanti > 16 t con configurazioni speciali degli assi, compresi i nuovi sottogruppi 11-EHC, 12-EHC e 16-EHC, gli obiettivi sono 0% nel periodo 2025-2029, 43% nel 2030-2034, 64% nel 2035-2039 e 90% dal 2040 in poi; per periodi precedenti al 2025 tutti gli obiettivi sono pari a 0.

Attribuzione dei veicoli professionali a emissioni zero

Una nota dell’allegato precisa, per il calcolo delle quote di veicoli e delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori nei periodi 2030-2034, l’attribuzione dei veicoli professionali a emissioni zero della categoria N ai rispettivi sottogruppi equivalenti (ad esempio 53v a 53, 4v a 4-UD, 11v a 11, 12v a 12, 16v a 16).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 2.

Come è indicizzato

Materietrasportiemissioni di co2omologazione veicoliveicoli pesanti

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