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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/917

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/917 della Commissione, del 19 maggio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

Normativa europea32025R0917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 per renderne più chiari e più flessibili alcuni requisiti tecnici relativi ai posti di controllo frontalieri. In particolare, precisa la funzione del sistema di drenaggio, amplia alcune ipotesi di scarico senza tetto, estende l’uso di strutture di magazzinaggio commerciali e rende più flessibile la separazione/stabulazione di alcune categorie di animali. Vengono inoltre aggiornate le categorie di prodotti ispezionabili e le indicazioni da utilizzare per la pubblicazione delle designazioni nazionali.

Modifica delle norme tecniche sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, ampliando e chiarendo alcune deroghe operative e le categorie di merci/animali ispezionabili.

Ambito di applicazione

Si applica ai posti di controllo frontalieri degli Stati membri designati nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625 per i controlli ufficiali su animali e merci in entrata nell’Unione da paesi terzi. Incide sui requisiti minimi strutturali e funzionali dei posti di controllo frontalieri, sulle possibilità di usare zone non coperte, strutture commerciali di magazzinaggio e sulla designazione/pubblicazione delle categorie per cui i posti sono abilitati. Non introduce un autonomo regime materiale, ma modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/917: modifica del regolamento (UE) 2019/1014 sui posti di controllo frontalieri

Il regolamento interviene sul quadro tecnico dei posti di controllo frontalieri previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. La Commissione motiva le modifiche con l’esigenza di chiarire alcuni requisiti strutturali e di adattarli meglio alle diverse categorie di animali e merci, riducendo rigidità non necessarie senza compromettere la tutela sanitaria e fitosanitaria.

Quadro normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sulle partite di animali e merci in entrata nell’Unione da paesi terzi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 contiene, in tale quadro, i requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, nonché le regole per il formato, le categorie e le abbreviazioni da usare per l’elenco dei posti e dei punti di controllo.

Le modifiche del 2025 mirano soprattutto a:

  • chiarire la funzione del sistema di drenaggio;
  • ampliare alcune deroghe relative a coperture, scarico e locali di ispezione;
  • estendere l’uso di strutture commerciali di magazzinaggio;
  • rendere più flessibile la stabulazione degli animali;
  • aggiornare le categorie di prodotti ispezionabili e le diciture per la pubblicazione delle designazioni.

Sistema di drenaggio e requisiti strutturali

È inserito un nuovo paragrafo 3 bis all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1014. La norma chiarisce che il sistema di drenaggio deve essere idoneo a eliminare qualsiasi rischio di contaminazione e a consentire stabulazione, magazzinaggio, pulizia e disinfezione in condizioni adeguate alle categorie di animali o merci trattate.

Inoltre, il regolamento riscrive i paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 3:

  • il requisito della copertura con tetto non si applica a determinate partite non trasportate in container, tra cui animali acquatici e prodotti della pesca, alcuni sottoprodotti di origine animale, merci alla rinfusa di volume elevato e macchine agricole e forestali usate;
  • per liquidi alla rinfusa di origine animale e non animale, e per merci alla rinfusa di volume elevato di origine non animale scaricate direttamente in silos o depositi con attrezzature speciali, non sono obbligatorie le zone/locali di scarico né i locali/zone di ispezione;
  • gli Stati membri possono esonerare i posti designati per piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2017/625, dagli obblighi relativi ad acqua corrente calda e fredda, lavaggio e asciugatura delle mani, nonché ai soffitti facili da disinfettare.

Strutture di magazzinaggio commerciali

L’articolo 3, paragrafo 11, viene ampliato in modo significativo. Le autorità competenti possono autorizzare, sotto il loro controllo, l’uso di strutture di magazzinaggio commerciali per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, purché tali strutture:

  • siano situate in prossimità del posto di controllo frontaliero;
  • siano di competenza della stessa autorità doganale;
  • rispettino i requisiti minimi del regolamento.

Tali strutture possono essere utilizzate anche per controlli di identità e controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti, nonché sulle merci di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f).

Stabulazione degli animali e ispezione di specifiche partite

All’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), la formulazione viene semplificata: i posti di controllo frontalieri designati per gli animali devono avere zone o locali di stabulazione per trattenere le categorie di animali per le quali sono designati. Il testo precedente, più articolato sulle distinzioni tra categorie, viene sostituito da una formula più generale che lascia margini di adattamento operativo.

È poi introdotto un nuovo paragrafo 6, che consente l’ispezione delle uova da cova presso i posti di controllo frontalieri designati per gli animali ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Merci di origine animale: ampliamento delle categorie ispezionabili

L’articolo 6, paragrafo 5, è sostituito e prevede che presso i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 possano essere ispezionati:

  • pesci vivi destinati al consumo umano;
  • rane vive destinate al consumo umano;
  • invertebrati vivi;
  • esche da pesca.

Il riferimento specifico alle uova da cova viene soppresso, poiché il materiale germinale è già compreso nella definizione del regolamento (UE) 2016/429 e viene ispezionato nei posti designati per le categorie pertinenti.

Pubblicazione delle designazioni e abbreviazioni

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1014 è aggiornato per allineare le frasi introduttive delle lettere a), c) e d) alle categorie di animali e merci oggetto di condizioni o misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2017/625. La modifica ha rilievo pratico per la corretta pubblicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sulla designazione dei posti di controllo frontalieri e delle categorie per cui essi sono abilitati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Chiarimento sul sistema di drenaggio

All’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1014 è inserito il paragrafo 3 bis, che precisa che il sistema di drenaggio dei locali e delle zone deve essere idoneo a eliminare qualsiasi rischio di contaminazione e a consentire stabulazione, magazzinaggio, pulizia e disinfezione in condizioni adeguate alle categorie di animali o merci trattate.

Deroghe al requisito del tetto e alle strutture di scarico/ispezione

L’articolo 3, paragrafi 4 e 5, è riscritto: il requisito del tetto non si applica a partite non trasportate in container di animali acquatici e prodotti della pesca, a determinati sottoprodotti di origine animale (lana, proteine animali trasformate sfuse, letame o guano alla rinfusa) e a merci alla rinfusa di volume elevato e macchine agricole e forestali usate di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625. Inoltre, per liquidi alla rinfusa di origine animale e non animale, nonché per merci alla rinfusa di volume elevato di origine non animale scaricate direttamente in silos o depositi con attrezzature speciali, non sono obbligatorie le zone/locali di scarico e i locali/zone di ispezione.

Esenzioni per i posti designati per piante e merci vegetali

L’articolo 3, paragrafo 6, è esteso ai posti di controllo frontalieri designati per le categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2017/625. Per tali posti gli Stati membri possono esonerare l’obbligo di acqua corrente calda e fredda, strutture per il lavaggio e asciugatura delle mani e locali con soffitti facili da disinfettare.

Uso di strutture di magazzinaggio commerciali

L’articolo 3, paragrafo 11, è ampliato: le autorità competenti possono autorizzare, sotto il loro controllo, l’uso di strutture di magazzinaggio commerciali per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, se vicine al posto di controllo frontaliero e soggette alla stessa autorità doganale. Tali strutture possono essere usate anche per controlli di identità e fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti e sulle merci di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), purché rispettino i requisiti minimi del regolamento.

Stabulazione degli animali e ispezione delle uova da cova

All’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), i requisiti di stabulazione sono formulati in modo più flessibile: i posti di controllo frontalieri devono disporre di zone o locali di stabulazione per trattenere le categorie di animali per le quali sono designati. È inoltre introdotto il nuovo paragrafo 6, che consente l’ispezione delle uova da cova presso i posti designati per gli animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Ampliamento delle categorie ispezionabili presso i posti designati per le merci di origine animale

L’articolo 6, paragrafo 5, è sostituito: presso i posti di controllo frontalieri designati per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 possono essere ispezionati pesci vivi destinati al consumo umano, rane vive destinate al consumo umano, invertebrati vivi e esche da pesca. Il riferimento espresso alle uova da cova viene eliminato, per coerenza con la definizione di materiale germinale del regolamento (UE) 2016/429.

Aggiornamento delle abbreviazioni e delle diciture dell’allegato II

L’allegato II è modificato per allineare le frasi introduttive delle lettere a), c) e d) alle nuove categorie di merci/condizioni o misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2017/625. Ciò serve a garantire coerenza nella pubblicazione delle designazioni dei posti di controllo frontalieri da parte degli Stati membri.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità animalesanità delle piantefiliera agroalimentarecommercio di animali e merci con paesi terzi

Testo integrale

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