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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/912

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 della Commissione, del 19 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tipo del piano nazionale di ripristino

Normativa europea32025R0912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce il modello uniforme che gli Stati membri devono usare per redigere il piano nazionale di ripristino previsto dal regolamento (UE) 2024/1991. Il formato tipo disciplina in modo molto dettagliato i contenuti minimi, i dati quantitativi, le mappe, gli indicatori, le informazioni finanziarie e le misure di monitoraggio e revisione. L’obiettivo è garantire coerenza, comparabilità, uso di dati esistenti e trasmissione digitale, riducendo gli oneri amministrativi e agevolando la valutazione da parte della Commissione.

Stabilisce il formato tipo del piano nazionale di ripristino previsto dal regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea tenuti a predisporre e presentare il progetto di piano nazionale di ripristino ai sensi del regolamento (UE) 2024/1991. Riguarda la struttura, i campi informativi, i dati e le modalità di compilazione/presentazione del piano, anche in formato digitale, con particolare attenzione ai piani relativi a ecosistemi terrestri, marini, urbani, fluviali, agricoli e forestali, nonché alle misure sulle barriere artificiali e al monitoraggio finanziario e tecnico. Gli Stati membri senza sbocco sul mare sono esclusi dalla sezione sugli ecosistemi marini; talune sezioni sono facoltative o non applicabili al primo piano, e dal 1° luglio 2032 il piano può essere limitato a una panoramica strategica per alcuni periodi successivi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 – formato tipo del piano nazionale di ripristino

Il regolamento attua l’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, fissando il formato uniforme che ciascuno Stato membro deve utilizzare per il proprio piano nazionale di ripristino. La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di un modello strutturato, flessibile e digitalmente compilabile, capace di riflettere gli obblighi sostanziali del regolamento madre, di valorizzare i dati già disponibili e di facilitare la valutazione e il riesame dei piani.

Finalità e ratio del formato tipo

Il formato è concepito per consentire una pianificazione completa, efficace e comparabile delle misure di ripristino, evitando duplicazioni informative e oneri amministrativi non necessari. La Commissione sottolinea che il modello deve permettere di utilizzare informazioni già raccolte nell’attuazione di altri atti e politiche dell’Unione e di far confluire i dati nei sistemi digitali pertinenti, come Reportnet dell’Agenzia europea dell’ambiente. Inoltre, la struttura deve garantire che i dati raccolti siano utili alla valutazione e al riesame previsti dagli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) 2024/1991.

Ambito soggettivo e temporale

Il regolamento riguarda tutti gli Stati membri tenuti a presentare il progetto di piano nazionale di ripristino entro il 1° settembre 2026 ai sensi del regolamento (UE) 2024/1991. Il piano copre normalmente il periodo fino al 2050, con tappe intermedie coerenti con gli obiettivi e gli obblighi sostanziali del regolamento sul ripristino della natura. Dal 1° luglio 2032, e per i piani riveduti dal 1° luglio 2042, gli Stati membri possono limitare la parte del piano relativa ai periodi successivi a una panoramica strategica, secondo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 2.

Struttura del piano nazionale di ripristino

Il modello è articolato in tre blocchi principali:

  • Informazioni di base: Stato membro, data di presentazione, autorità responsabili o di coordinamento, indicazione se il piano è una versione riveduta e sintesi generale.
  • Parte A – Informazioni generali per tutti gli obiettivi: preparazione e partecipazione del pubblico, considerazioni territoriali e regionali, aspetti relativi alle regioni ultraperiferiche, contributi ai traguardi generali, benefici collaterali, politiche considerate, fabbisogni finanziari, sovvenzioni dannose e monitoraggio.
  • Parte B e C: sezioni per ciascun ecosistema/obiettivo e per ciascuna misura, con indicazione puntuale di superfici, mappe, indicatori, deroghe, tempistiche e fonti di finanziamento.

Contenuti trasversali e informazioni generali

Il piano deve includere una sintesi, la descrizione della partecipazione del pubblico e il coinvolgimento dei portatori di interessi, nonché considerazioni sulla diversità delle situazioni regionali e, se del caso, sulle regioni ultraperiferiche. Devono essere riportati i contributi agli obiettivi generali dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1991, le estensioni indicative delle aree terrestri e marine interessate da misure di ripristino, i benefici collaterali in materia climatica e di neutralità del degrado del suolo, gli impatti socioeconomici e le principali politiche prese in considerazione.

Informazioni finanziarie e sovvenzioni dannose

Il formato richiede una stima articolata del fabbisogno finanziario per l’attuazione delle misure, distinta per periodi (agosto 2020-luglio 2024; agosto 2024-giugno 2032; luglio 2032-dicembre 2050) e per categorie di costo: misure orizzontali, per tipo di ecosistema e altre misure. Devono essere indicate anche le fonti di finanziamento pubbliche e private, il cofinanziamento UE e gli eventuali sostegni ai portatori di interessi. È inoltre prevista un’apposita sezione per le sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi del regolamento, con riferimento espresso alle sovvenzioni ai combustibili fossili e ad altre sovvenzioni dannose per l’ambiente.

Monitoraggio, valutazione ed effetti duraturi

Gli Stati membri devono descrivere come monitorano lo stato degli habitat e la qualità degli habitat di specie, come valutano l’efficacia delle misure, come le riesaminano e quali disposizioni adottano per assicurarne gli effetti continui, a lungo termine e duraturi. È prevista anche, in via facoltativa, una descrizione dei sistemi di monitoraggio basati su banche dati elettroniche, GIS, telerilevamento, Copernicus, sensori, dati in situ, scienza dei cittadini e strumenti di intelligenza artificiale.

Ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce

Per questi ecosistemi il formato impone di riportare il quadro nazionale, i dati contestuali sugli habitat, le superfici totali, quelle in cattivo stato o di stato ignoto, le superfici da ristabilire e le soglie minime da ripristinare al 2030, 2040 e 2050. Sono previste deroghe specifiche per habitat molto comuni e diffusi, nonché sezioni dedicate al miglioramento dello stato degli habitat, al ristabilimento delle superfici e al ripristino di habitat di specie. Il piano deve anche indicare come saranno colmate le lacune conoscitive e come saranno prevenuti i deterioramenti significativi delle aree interessate.

Ecosistemi marini

Per gli Stati membri costieri il formato richiede una sezione analoga per gli ecosistemi marini, con distinzione tra i gruppi di habitat da 1 a 6 e il gruppo 7 dei sedimenti morbidi. Devono essere fornite le superfici complessive, quelle in cattivo stato, quelle da ristabilire e quelle di stato ignoto, nonché gli obiettivi minimi entro il 2030, 2040 e 2050. Il modello contempla anche misure connesse alla politica comune della pesca e la possibilità di inserire informazioni supplementari per singoli habitat marini.

Ecosistemi urbani, impollinatori, agricoli e forestali

Per gli ecosistemi urbani il piano deve identificare le aree interessate, valutare la perdita netta zero di spazi verdi e di copertura arborea entro il 2030 e la tendenza all’aumento dopo tale data. Per gli impollinatori è richiesto un approccio nazionale e, poi, l’indicazione delle superfici oggetto di misure di ripristino per migliorare la diversità e invertire il declino delle popolazioni. Per gli ecosistemi agricoli e forestali sono previsti indicatori nazionali specifici, livelli di riferimento, obiettivi di rafforzamento della biodiversità e, per l’agricoltura, un focus sulle torbiere drenate e sulla riumidificazione; per le foreste, l’elenco degli indicatori è più ampio e comprende, tra l’altro, legno morto, struttura disetanea, connettività, carbonio organico e specie autoctone.

Fiumi, pianure alluvionali e connettività naturale

Il regolamento dedica una sezione specifica al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle pianure alluvionali. Gli Stati membri devono predisporre un inventario delle barriere artificiali, individuare quelle da rimuovere e indicare la lunghezza di fiumi a scorrimento libero da conseguire entro il 2030, tenendo conto anche di nuove barriere eventualmente costruite dopo il 2020. Devono inoltre descrivere le misure per migliorare le funzioni delle pianure alluvionali e per mantenere la connettività naturale nel tempo.

Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi

Il formato richiede di quantificare il contributo nazionale all’impegno UE di piantare tre miliardi di nuovi alberi mediante le misure di ripristino, specificando il numero complessivo e l’approccio adottato per garantire il rispetto dei principi ecologici, l’aumento della connettività ecologica e l’uso di tecniche sostenibili di imboschimento, rimboschimento e piantagione, inclusa la valorizzazione degli spazi verdi urbani.

Parte C – Misure di ripristino

Per ogni misura, il piano deve indicare denominazione, identificativo univoco, ecosistema principale e altri ecosistemi interessati, scala territoriale, stato di attuazione, durata, descrizione, obiettivi/indicatori cui contribuisce, pressioni affrontate, tipologia di misura secondo la classificazione comune, localizzazione, relazioni con Natura 2000, eventuale applicazione nelle regioni ultraperiferiche e stime finanziarie. Per le misure connesse alla politica comune della pesca, alla PAC o a sinergie con altri Stati membri, sono previste ulteriori indicazioni specifiche.

Informazioni supplementari e inventario delle barriere

L’allegato include campi opzionali o aggiuntivi per recepire le osservazioni della Commissione sul progetto di piano, per fornire informazioni dettagliate sui tipi di habitat marini, per elencare le zone di ecosistemi urbani quando non coincidono con intere unità amministrative locali e per costruire l’inventario delle barriere artificiali alle acque superficiali. Quest’ultimo deve contenere dati su ubicazione, tipologia, connettività interessata, obsolescenza, uso e possibili tempi di rimozione, ed è destinato ad aggiornarsi nei riesami periodici del piano.

Disposizioni principali

Adozione del formato tipo del piano nazionale di ripristino

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene il formato tipo obbligatorio per il piano nazionale di ripristino di cui all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1991.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Struttura generale del piano

L’allegato articola il piano in: informazioni di base; parte A con informazioni generali, partecipazione pubblica, contributi agli obiettivi, benefici collaterali, politiche considerate, informazioni finanziarie e monitoraggio; parte B con sezioni dedicate ai singoli ecosistemi e obiettivi; parte C con il dettaglio delle misure; e informazioni supplementari per osservazioni della Commissione, habitat marini, ecosistemi urbani e inventario delle barriere artificiali.

Contenuti obbligatori su obiettivi, dati e scadenze

Il formato richiede dati e stime sugli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991, inclusi i traguardi al 2030, 2040 e 2050, le superfici da ripristinare, gli habitat in cattivo stato o di stato ignoto, le deroghe applicate, le mappe geospaziali e le interazioni con altre politiche UE, con possibilità di panoramica strategica per il periodo successivo al 1° luglio 2032.

Sezioni tematiche su ecosistemi e indicatori

Sono previste sezioni specifiche per ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, ecosistemi marini, urbani, connettività fluviale e pianure alluvionali, impollinatori, ecosistemi agricoli e forestali, nonché per l’impegno di messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi. Per alcuni settori sono richiesti indicatori nazionali minimi e livelli di riferimento/soddisfacenti.

Misure, finanziamento e monitoraggio

La parte C impone di descrivere ciascuna misura di ripristino con denominazione, ecosistema interessato, scala territoriale, stato di attuazione, calendario, contributo agli obiettivi, pressioni affrontate, tipologia di misura, localizzazione, connessioni con Natura 2000 e stime di fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento. Sono inoltre richieste informazioni su monitoraggio, valutazione dell’efficacia, revisione e durata degli effetti delle misure.

Barriere artificiali e fiumi a scorrimento libero

L’allegato impone un inventario delle barriere artificiali e l’individuazione di quelle da rimuovere per contribuire agli obiettivi di ripristino e al traguardo UE di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, con dati su tipologia, ubicazione, connettività interessata, uso, obsolescenza, rimozione prevista o già avvenuta e misure di mitigazione ove la rimozione non sia prevista.

Come è indicizzato

Materieambientebiodiversitàripristino ecologicogovernance ambientalesistemi di informazione e reporting

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