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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/901

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/901 della Commissione, del 19 maggio 2025, che stabilisce un elenco di sostanze che sono essenziali per il trattamento della specie equina o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa è di sei mesi e che abroga il regolamento (CE) n. 1950/2006

Normativa europea32025R0901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna a livello UE l’elenco delle sostanze che possono essere impiegate nella specie equina destinata alla produzione di alimenti come sostanze essenziali o come sostanze con beneficio clinico supplementare, fissando per esse un tempo di attesa di sei mesi. L’elenco sostituisce quello previsto dal regolamento (CE) n. 1950/2006, sulla base della valutazione scientifica dell’EMA e nel rispetto della tutela dei consumatori. Sono disciplinate le condizioni di impiego, le esclusioni derivanti da altri atti dell’Unione e il regime transitorio per l’abrogazione del vecchio regolamento.

Stabilisce l’elenco delle sostanze essenziali o con beneficio clinico supplementare per il trattamento della specie equina, per le quali si applica un tempo di attesa di sei mesi, e abroga il regolamento (CE) n. 1950/2006.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai medicinali veterinari e, in particolare, alle sostanze utilizzabili negli animali della specie equina destinati alla produzione di alimenti nell’ambito dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6. Rileva per veterinari, autorità competenti e detentori di equidi interessati dalle indicazioni terapeutiche e diagnostiche elencate nell’allegato. Restano esclusi, ai fini del presente elenco, le sostanze incluse nelle tabelle 1 o 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e le sostanze il cui uso negli animali destinati alla produzione di alimenti è vietato dalla normativa dell’Unione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/901: elenco di sostanze per la specie equina e tempo di attesa di sei mesi

Il regolamento dà attuazione all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, istituendo un elenco aggiornato di sostanze considerate essenziali per il trattamento della specie equina o idonee a fornire un beneficio clinico supplementare. La finalità dichiarata è accrescere la disponibilità di medicinali per equidi destinati alla produzione di alimenti, preservando al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori.

Contesto normativo e finalità

I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2019/6 consente, in assenza di medicinali veterinari autorizzati o disponibili nello Stato membro, l’uso in deroga di medicinali nelle condizioni previste dagli articoli 113 e 115. L’elenco ora adottato si fonda sull’esperienza maturata con il regolamento (CE) n. 1950/2006, aggiornato da ultimo nel 2013, e sulla valutazione scientifica dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ha individuato le sostanze da mantenere o aggiungere. La Commissione sottolinea inoltre che l’inclusione nell’elenco è subordinata all’assenza di un rischio inaccettabile per i consumatori quando le sostanze sono impiegate in animali destinati alla produzione di alimenti con un tempo di attesa di sei mesi.

Definizioni sostanziali: sostanza essenziale e beneficio clinico supplementare

Il regolamento chiarisce, nei considerando, i criteri sostanziali di qualificazione:

  • una sostanza è "essenziale" solo se non esiste un’alternativa soddisfacente per il trattamento o la diagnosi di una certa indicazione e se la mancata cura comporterebbe inutili sofferenze per l’animale;
  • una sostanza ha "beneficio clinico supplementare" solo se offre un vantaggio clinico rilevante per efficacia, sicurezza o contributo al trattamento/diagnosi, anche in ragione di differenze nei meccanismi d’azione, nei profili farmacocinetici o farmacodinamici, nella durata del trattamento o nelle vie di somministrazione.

Ambito operativo e rapporti con altri atti dell’Unione

L’articolo 2 è centrale per l’operatività dell’elenco. Le sostanze essenziali possono essere usate solo quando nessun medicinale veterinario autorizzato per equidi destinati alla produzione di alimenti, né i medicinali richiamati dall’articolo 113 del regolamento (UE) 2019/6, risultino ugualmente efficaci per curare l’animale o evitare sofferenze inutili. Le sostanze con beneficio clinico supplementare possono invece essere usate quando apportino un vantaggio clinico rilevante rispetto alle alternative elencate.

Il regolamento prevede inoltre una clausola di esclusione automatica: le sostanze incluse nell’allegato non possono più essere utilizzate ai fini del regolamento se ricomprese nelle tabelle 1 o 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 o se il loro impiego negli equidi destinati alla produzione di alimenti è vietato da altra normativa UE. Questo raccordo è rilevante per l’operatore, perché impone una verifica costante della compatibilità della singola sostanza con la disciplina sui residui e con i divieti sulle sostanze ad azione ormonica, tireostatica o beta-agonista.

Abrogazione del vecchio elenco e regime transitorio

L’elenco contenuto nell’allegato sostituisce quello del regolamento (CE) n. 1950/2006. L’abrogazione di quest’ultimo è differita al 21 maggio 2027, con efficacia dei nuovi effetti applicativi dal 21 maggio 2025. Ne deriva un periodo transitorio di due anni, indicato per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alla nuova disciplina e alle eventuali modifiche rispetto alle sostanze e indicazioni non riprese nel nuovo allegato.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per il professionista ciò significa che l’elenco dell’allegato deve essere considerato immediatamente vincolante per la prescrizione e l’uso delle sostanze nei casi e secondo le condizioni previste dal testo e dall’allegato stesso.

Contenuto dell’allegato

L’allegato elenca numerose sostanze per categorie terapeutiche e diagnostiche, distinguendo tra sostanze essenziali e sostanze con beneficio clinico supplementare mediante i contrassegni "a" e "b". Le categorie comprendono, tra le altre:

  • anestetici e analgesici;
  • antimicrobici, antimicotici e antivirali;
  • sostanze per disturbi respiratori, cardiologia, gastrointestinali, metabolici, muscoloscheletrici, neurologici e oftalmologici;
  • sostanze per sedazione e premedicazione, disturbi sistemici, tumori e varie applicazioni.

Per ciascuna sostanza l’allegato indica le principali indicazioni, le alternative terapeutiche considerate e la motivazione del vantaggio specifico. Per il professionista, l’allegato costituisce quindi non solo un elenco autorizzatorio, ma anche una guida al corretto posizionamento clinico della sostanza rispetto alle alternative disponibili.

Disposizioni principali

Istituzione dell’elenco UE delle sostanze

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle sostanze di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6. L’elenco riguarda sostanze essenziali per il trattamento della specie equina o sostanze che comportano un beneficio clinico supplementare e per le quali il tempo di attesa è di sei mesi.

Condizioni di utilizzo delle sostanze elencate

L’articolo 2 stabilisce che le sostanze essenziali possono essere utilizzate per le indicazioni indicate nell’allegato solo quando nessun medicinale veterinario autorizzato per equidi destinati alla produzione di alimenti, né un medicinale di cui all’articolo 113 del regolamento (UE) 2019/6, produrrebbe risultati ugualmente soddisfacenti per curare l’animale o evitarne sofferenze inutili. Le sostanze con beneficio clinico supplementare possono essere usate per le indicazioni indicate nell’allegato, tenendo conto delle alternative ivi elencate, quando offrano un rilevante vantaggio clinico in termini di efficacia, sicurezza o contributo terapeutico rispetto ai medicinali disponibili.

Esclusione di alcune sostanze per effetto di altra normativa UE

Sempre l’articolo 2 prevede che una sostanza elencata nell’allegato non è più utilizzabile ai fini del regolamento se è inserita nelle tabelle 1 o 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, oppure se il suo uso negli animali della specie equina destinati alla produzione di alimenti è vietato dalla normativa dell’Unione.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1950/2006

L’articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 1950/2006 a decorrere dal 21 maggio 2027. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al presente regolamento. Il considerando 10 evidenzia un periodo transitorio per consentire l’adeguamento di autorità, veterinari e detentori di animali alle modifiche dell’elenco.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 21 maggio 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisanità animalesicurezza alimentareresidui di medicinalispecie equina

Testo integrale

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