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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01020/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna per truffa (con recidiva specifica infraquinquennale). Denuncia: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.), sostenendo che un danno di 250,00 euro sarebbe di speciale tenuità e che la valutazione del giudice non ha considerato adeguatamente il valore intrinseco del bene e le condizioni economiche della persona offesa; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.), per mancanza di motivazione conforme ai parametri di legge; 3) eccessiva quantificazione della pena, che avrebbe potuto essere più mite alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero questioni di merito già valutate e risolte dalla Corte di appello e quindi non sindacabili in sede di Cassazione salvo vizio manifesto di motivazione, che non è stato dimostrato. In particolare: l'esclusione dell'attenuante per il danno di 250 euro è stata ritenuta motivata e non illogica; il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sulle modalità del fatto e sui precedenti specifici; la censura sulla misura della pena è inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione e non devoluta al giudice d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata prioritariamente sul valore intrinseco del bene e solo sussidiariamente sulle condizioni economiche della persona offesa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che un danno di 250,00 euro non costituisce speciale tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni; la Corte ha ritenuto che mancassero elementi di segno positivo (considerando le modalità del fatto e i precedenti) per applicarle.

  • art. 62-bis cod. pen. (riforma d.l. 23/05/2008 n. 92 conv. 24/07/2008 n. 125)

    La riforma ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, rendendo insufficiente il solo stato di incensuratezza; ciò è richiamato per giustificare il diniego delle attenuanti nel caso di recidiva e precedenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, constatati profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito e delle valutazioni probatorie: sono ammissibili censure solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata primariamente sul valore intrinseco del bene; il limitato importo del danno (es. 250 euro) non garantisce automaticamente il riconoscimento della diminuente se la motivazione evidenzia gravità del fatto o altre circostanze sfavorevoli.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo e non sono conseguite automaticamente dall'assenza di precedenti; recidiva e modalità del fatto possono legittimamente portare al loro diniego.
  • Questioni relative alla misura della pena devono essere specificamente dedotte in appello per poter essere esaminate in Cassazione; censure sollevate per la prima volta in sede di legittimità sono inammissibili.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente reiterativi o infondati può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quando vi siano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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