Cassazione Penale, Ordinanza n. 23697/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione dal domicilio obbligato, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p. e un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto, trattandosi di una trasgressione unica ed esigua. Con il secondo motivo ha censurato il mancato vaglio dell'esclusione della recidiva, lamentando che la motivazione non avrebbe spiegato perché i precedenti penali dovessero rilevare ai fini del giudizio di maggiore pericolosità e capacità delinquenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo della censura già proposta in appello, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente negato la particolare tenuità del fatto valorizzando la durata dell'assenza dal domicilio obbligato, protrattasi per un'ora, e l'assenza di qualsiasi giustificazione, elementi idonei a fondare sia la gravità della condotta sia l'intensità del dolo. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato, anche implicitamente, sulla recidiva, non limitandosi a registrare i precedenti penali ma apprezzando la reiterazione dell'illecito come indice di pericolosità e maggiore capacità delinquenziale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta, per durata e modalità concrete, denoti una gravità non minima e un'intensità del dolo apprezzabile, specie in assenza di giustificazioni.
art. 385 c.p.
È il reato oggetto della condanna e della contestazione in fatto, consistente nell'evasione dal domicilio obbligato.
Corte cost. n. 186 del 2000
In caso di ricorso dichiarato inammissibile per profili di colpa dell'impugnante, è dovuta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può negare la particolare tenuità del fatto valorizzando la durata della condotta, la mancanza di giustificazioni e l'intensità del dolo, senza che occorra fondare il diniego su un elemento costitutivo del reato.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando si limita a riprodurre in cassazione la censura già proposta in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione sulla recidiva richiede una motivazione che mostri come i precedenti siano indice di effettiva maggiore pericolosità o capacità delinquenziale; tale motivazione può risultare anche implicitamente dal complessivo percorso argomentativo della sentenza.
- La reiterazione dell'illecito e la presenza di precedenti penali possono legittimare il giudizio di persistente pericolosità, se il giudice ne ricava un concreto indice di maggiore capacità criminale.
Come è indicizzato
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