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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03695/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli da una compagnia aerea all'esito di una procedura di mobilità, chiedendo la reintegrazione e le conseguenze economiche nei confronti della società cessionaria del compendio aziendale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non illegittimo il recesso pur in presenza del trasferimento d'azienda, e aveva considerato corretta anche l'applicazione dei criteri di scelta pattuiti in sede sindacale. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990, della direttiva 2001/23/CE e delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che il licenziamento dei lavoratori in esubero fosse la premessa e la condizione della cessione, quindi causalmente collegato al trasferimento e vietato dall'art. 2112, comma 4, c.c.; inoltre contestava la validità di un accordo sindacale che avrebbe escluso la prosecuzione dei rapporti di lavoro di parte del personale, in contrasto con la disciplina comunitaria. Con il secondo motivo denunciava un vizio processuale per asserita carenza di allegazione sui nominativi dei colleghi che avrebbero dovuto essere licenziati al suo posto. Con il terzo motivo lamentava errata valutazione della mancata contestazione di un documento prodotto dalla società e dei relativi effetti probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondate le censure relative sia all'art. 2112, comma 4, c.c. sia all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990. Ha affermato che, quando il licenziamento è contestuale al trasferimento e funzionale ad agevolarlo o comunque causalmente connesso ad esso, esso non può considerarsi legittimo ai sensi dell'art. 2112 c.c.; ha inoltre ribadito che, nelle procedure di crisi o insolvenza, gli accordi sindacali possono incidere sulle condizioni di lavoro ma non possono disporre della soppressione dell'occupazione preesistente al trasferimento in modo incompatibile con la direttiva 2001/23/CE. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio e delle non contestazioni, attività riservate al giudice di merito. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda non può costituire di per sé ragione giustificativa del licenziamento; il recesso è ammissibile solo se fondato sulla struttura aziendale e non sulla connessione con il trasferimento o sulla finalità di agevolarlo.

  • art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990

    L'accordo sindacale può prevedere, nelle procedure di crisi o insolvenza, deroghe alle condizioni di lavoro, ma non può disporre la soppressione dell'occupazione preesistente al trasferimento in termini incompatibili con la disciplina unionale.

  • art. 4 Direttiva 2001/23/CE

    La disposizione deve essere letta nel senso che impedisce che il trasferimento d'impresa divenga causa o finalità del licenziamento dei lavoratori coinvolti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato in relazione alla critica all'interpretazione dell'accordo sindacale e del verbale di cessione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati inammissibili per contestare la decisione sulla dedotta mancata specifica allegazione e sulla pretesa non contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati inammissibili in tema di valutazione del materiale probatorio e della non contestazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati inammissibili in relazione alle allegazioni e contestazioni delle parti.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati inammissibili per asseriti vizi dell'atto introduttivo e delle allegazioni.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati inammissibili in relazione al regime delle contestazioni nel rito del lavoro.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nei motivi dichiarati inammissibili in tema di attività istruttoria e contestazioni nel rito del lavoro.

  • art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/2012

    Richiamato per la disciplina del reclamo nel rito di impugnazione del licenziamento.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda, il licenziamento del personale non è legittimo quando risulti causalmente collegato all'operazione di cessione o funzionale ad agevolarla, poiché il trasferimento non può costituire di per sé la ragione del recesso.
  • In presenza di crisi aziendale o insolvenza, gli accordi sindacali ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 possono disciplinare il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione e alcune condizioni di lavoro, ma non possono eliminare in via generale la continuità dei rapporti di lavoro in modo incompatibile con la direttiva 2001/23/CE.
  • I motivi di ricorso formalmente dedotti come violazioni di legge ma diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei documenti, della non contestazione o del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Il sindacato di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento delle risultanze probatorie o nel giudizio sulle contestazioni processuali, salvo i limiti del vizio denunciabile nei modi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causaLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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