Ordinanza n. 3949/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando di concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina per l'a.a. 2025/2026, nella parte relativa al termine di presentazione della domanda e all'assenza di un meccanismo di rimessione in termini, nonché il diniego di riapertura o rimessione del termine
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando del concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina per l'a.a. 2025/2026, chiedendone l'annullamento nella parte in cui prevedeva una finestra di soli 13 giorni, dal 28 maggio alle ore 15:00 del 10 giugno 2026, per la compilazione e chiusura della domanda, senza prevedere un meccanismo di rimessione in termini per cause di forza maggiore, impedimento sanitario o altre situazioni di particolare gravità. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, la nota di Cineca del 16 giugno 2026 sull'impossibilità tecnica di riaprire i termini e la nota del Ministero del 24 giugno 2026 di conferma del diniego di rimessione. Il candidato, laureatosi in Medicina e Chirurgia l'8 giugno 2026, ha dedotto di non avere completato tempestivamente la domanda a causa della patologia cronica da cui è affetto, del burn-out post-laurea e della coincidenza del termine con il periodo di discussione della tesi. Ha sostenuto che la brevità del termine avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto ai candidati laureatisi anteriormente e non affetti da patologie. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione con riserva, rappresentando che la prova era fissata per il 21 luglio 2026 e che la mancata ammissione avrebbe comportato la perdita dell'intero anno di formazione specialistica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che non emergesse una causa di assoluto impedimento o di forza maggiore idonea a giustificare la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio. Il ricorrente si era attivato soltanto il 15 giugno 2026, cinque giorni dopo la scadenza, circostanza ritenuta indicativa di una mera dimenticanza o di un errore sulla durata della finestra temporale, non necessariamente riconducibile alla patologia riferita, peraltro sottoposta da anni a costante controllo, e comunque non configurante un impedimento oggettivo assoluto. Il Collegio ha inoltre affermato che la previsione di termini perentori per la partecipazione ai concorsi pubblici tutela la par condicio tra i candidati; l'ammissione con riserva in assenza di un oggettivo impedimento assoluto costituirebbe una radicale deroga ai principi della materia concorsuale. Il periculum allegato non è stato quindi sufficiente a compensare l'assenza di fumus. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato, unitamente alla normativa sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, il termine perentorio per la presentazione della domanda tutela la par condicio tra i candidati e non può essere derogato mediante ammissione con riserva in assenza di una causa oggettiva di assoluto impedimento o di forza maggiore.
- La patologia del candidato non giustifica di per sé la rimessione in termini per la partecipazione a una procedura concorsuale quando, alla luce delle circostanze concrete, non risulti provato un impedimento oggettivo assoluto causalmente collegato alla mancata presentazione della domanda.
- L'attivazione del candidato soltanto dopo la scadenza del termine può essere valutata, in sede cautelare, come elemento indicativo di una dimenticanza o di un errore sulla durata del termine, anziché di un impedimento sanitario idoneo a giustificare la rimessione.
- L'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla perdita dell'anno di formazione non supplisce, nella fase cautelare, alla mancanza del fumus boni iuris.
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