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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18141/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione da parte del Tribunale di Milano. L'ex amministratore unico e socio unico della società ha proposto reclamo, sostenendo che la società non avesse superato le soglie di fallibilità previste dalla legge fallimentare nei tre esercizi anteriori all'istanza. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha rigettato il reclamo ritenendo non assolto l'onere della prova gravante sul debitore e ha reputato non rilevante un bilancio di verifica dell'esercizio 2016 perché non depositato presso il registro delle imprese. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non aveva considerato altri documenti prodotti in giudizio: bilanci 2014 e 2015 regolarmente depositati, un prospetto denominato bilancio di liquidazione, e i libri giornale 2014-2017, tutti idonei a corroborare i dati del bilancio di verifica 2016 e a dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel disconoscere in radice rilevanza probatoria al bilancio di verifica 2016 solo perché non depositato al registro imprese, senza invece valutarne il contenuto alla luce dei bilanci anteriori e dell'ulteriore documentazione contabile e patrimoniale prodotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della prova sulla non fallibilità e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    L'onere di provare la non assoggettabilità al fallimento grava sul debitore, ma tale prova può essere fornita anche con documenti diversi dai bilanci ritualmente depositati, specie quando occorra verificare se siano superate le soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    I bilanci degli ultimi tre esercizi da depositare nel procedimento sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese; se tali requisiti mancano o non sono osservati, il giudice può motivatamente non tenerne conto.

  • art. 2435 c.c.

    Richiamato come norma che regola il deposito dei bilanci nel registro delle imprese; i bilanci utilizzabili nel procedimento fallimentare sono quelli depositati secondo tale disciplina.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato violazione delle regole di valutazione della prova per il mancato esame di documenti prodotti in giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato violazione delle regole di valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso valore probatorio a documenti rilevanti.

Massime di principio

  • Ai fini della prova della non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi sono il mezzo privilegiato, ma non costituiscono prova legale esclusiva.
  • Se i bilanci ritualmente depositati mancano o non sono utilizzabili, il debitore può dimostrare l'insussistenza delle soglie di fallibilità mediante scritture contabili e altri documenti idonei a rappresentare storicamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
  • Il giudice non può limitarsi a escludere un documento contabile solo perché non depositato al registro delle imprese; deve valutarne il contenuto e apprezzarlo insieme agli altri elementi istruttori disponibili.
  • Quando la prova della non fallibilità sia offerta con documentazione alternativa, occorre verificare in concreto se i dati emergenti da tale documentazione, anche alla luce dei bilanci precedenti, dimostrino il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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