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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23257/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il difensore ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di gravità degli indizi relativi alla partecipazione all'associazione mafiosa, sostenendo che gli indizi erano fondati solo su rapporti di parentela (cugino dei fratelli Abruzzese), alcune frequentazioni con affiliati e alcune dichiarazioni di collaboratori (Noblea, De Rose) e conversazioni intercettate che, a suo avviso, attengono al narcotraffico ma non dimostrano una stabile e organica appartenenza al sodalizio mafioso; inoltre il collaboratore apicale Celestino Abruzzese, pur ricostruendo l'organigramma del gruppo, non ha mai menzionato il ricorrente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, considerato il decorso temporale dagli ultimi elementi indiziari (2017-2019) e l'incensuratezza del ricorrente, con censura sull'adeguatezza della misura custodiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e lo ha accolto, con valore assorbente rispetto al secondo motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., ordinando di integrare la motivazione colmando le lacune indicate. La Corte ha precisato i criteri giurisprudenziali per rilevare la partecipazione all'associazione mafiosa (stabilità, organicità, "messa a disposizione" caratterizzata da serietà e continuità) e ha censurato il Tribunale per aver basato il giudizio su elementi riferibili al narcotraffico anziché su indici sintomatici di una stabile compenetrazione con il sodalizio mafioso e per non aver valutato l'incidenza della mancata menzione del ricorrente da parte del collaboratore apicale. Non vi è stata una decisione di merito sulla partecipazione mafiosa; il procedimento è rimandato perché il giudice di rinvio completi la valutazione probatoria e motivi in ordine alla sussistenza degli indizi richiesti dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama che la partecipazione va dimostrata come stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo, non con semplici contiguità o rapporti familiari

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Norma processuale che disciplina il rinvio alla fase di merito dopo annullamento di provvedimenti cautelari; usata per indicare il Tribunale competente a riesaminare la misura alla luce delle indicazioni della Corte

  • Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 (Modafferi)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per i criteri probatori relativi alla partecipazione mafiosa: la 'messa a disposizione' deve essere seria e continuativa, la partecipazione deve emergere da indicatori gravi e precisi e l'affiliazione rituale è rilevante solo se inserita in un contesto di effettiva e durevole adesione

  • Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Precedente giurisprudenziale richiamato sulla necessità che la partecipazione all'associazione mafiosa sia dimostrata mediante indizi gravi, precisi e concordanti, con riferimento al periodo temporale contestato

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione mafiosa richiede prove di una stabile e organica integrazione nel sodalizio: rapporti di parentela o semplici frequentazioni non sono, di per sé, decisivi
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro complesso; l'assenza di menzione di un soggetto rilevante da parte di un collaboratore apicale può incidere sul quadro indiziario e deve essere esaminata esplicitamente dal giudice
  • Conversazioni intercettate che riguardano solo attività di narcotraffico non dimostrano automaticamente l'appartenenza all'associazione mafiosa se non sono supportate da altri indici di continuità e disponibilità organica al sodalizio
  • Per giustificare misure cautelari personali gravi come la custodia in carcere occorre un giudizio di gravità indiziaria basato su indizi gravi, precisi e concordanti; carenze motivazionali sul punto comportano l'annullamento del provvedimento
  • Il decorso temporale degli ultimi fatti e l'eventuale incensuratezza dell'indagato sono elementi che devono essere considerati nella valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura
  • In caso di annullamento per vizi motivazionali il giudice di rinvio deve colmare le lacune indicate dalla Corte, valutando specificamente l'incidenza di ogni elemento probatorio sul quadro complessivo

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