Sentenza n. 1681/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dall'associazione ricorrente, a mezzo pec dell’11 dicembre 2024, avente ad oggetto “Parco Nazionale degli Iblei. Atto di diffida a concludere il procedimento”, nonché per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Siciliana e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e per la condanna delle medesime Amministrazioni a provvedere all'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei e, per il caso di ulteriore ritardo, per la nomina di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza-diffida dell'11 dicembre 2024 volta alla conclusione del procedimento di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha riassunto davanti al TAR Sicilia il giudizio originariamente proposto dinanzi al TAR Lazio, dopo la declinatoria di incompetenza territoriale. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 della l. 241/1990 e dell'art. 26, comma 4-septies, del d.l. n. 159/2007, convertito dalla l. n. 222/2007, sostenendo che la norma imponga la conclusione del procedimento di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei e che l'istruttoria, protrattasi per molti anni, fosse ormai definita. Ha lamentato inoltre la violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e leale collaborazione, nonché dell'art. 97 Cost., assumendo che l'intesa regionale non potesse trasformarsi in un veto sine die e valorizzando il parere favorevole dell'ISPRA. In via subordinata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-septies, per asserito contrasto con gli artt. 9 e 97 Cost., e questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, chiedendo la disapplicazione della clausola d'intesa o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le amministrazioni hanno sostenuto che il procedimento fosse ancora condizionato dall'acquisizione dell'intesa regionale e da ulteriori interlocuzioni, riferendo che lo schema di decreto era stato trasmesso alla Regione il 1° febbraio 2024.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 26, comma 4-septies, del d.l. n. 159/2007, usando la formula "sono istituiti", imponga un obbligo di provvedere e non abbia natura meramente programmatica. Dalla documentazione e dalle stesse difese amministrative è emerso che la perimetrazione e la zonizzazione erano state definite, lo schema di decreto era stato redatto e trasmesso alla Regione per l'intesa. La successiva richiesta regionale di un generico incontro per una verifica complessiva, non seguita da una concreta calendarizzazione e intervenuta dopo anni di concertazione e circa sei mesi dalla trasmissione dello schema, non è stata ritenuta idonea a giustificare una sospensione sine die del procedimento, assumendo carattere dilatorio. Richiamando la giurisprudenza costituzionale sull'intesa, il Collegio ha affermato che essa non può trasformarsi in un potere di veto capace di paralizzare indefinitamente una competenza statale relativa alla tutela ambientale, e ha ravvisato anche la violazione del principio di leale collaborazione. Ha quindi accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato all'Assessorato regionale di concludere il procedimento entro 180 giorni, nominando sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale per il patrimonio naturalistico e mare o suo delegato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, con termine di 60 giorni per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Le questioni costituzionali e di compatibilità europea sono state dichiarate assorbite. Le spese sono state poste a carico dell'Assessorato regionale per euro 3.000, oltre accessori, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine ragionevole.
art. 26, comma 4-septies, d.l. n. 159/2007, convertito dalla l. n. 222/2007
La disposizione ha natura precettiva e impone all'amministrazione di portare a compimento il procedimento di istituzione dei parchi nazionali indicati, tra cui il Parco Nazionale degli Iblei.
art. 6 l. 394/1991
È richiamato in relazione alle misure di salvaguardia connesse all'istituzione del parco, senza costituire la base principale della decisione.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità e alla necessità di evitare ritardi ingiustificati nell'azione amministrativa.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente; la relativa questione è rimasta assorbita.
art. 9, comma 3, Cost.
È stato invocato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita.
Direttiva 92/43/CEE
È richiamata dalla ricorrente in relazione alla tutela degli habitat e della Rete Natura 2000; la questione europea è rimasta assorbita.
Direttiva 2009/147/CE
È richiamata dalla ricorrente in relazione alla tutela degli uccelli e della Rete Natura 2000; la questione europea è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Quando una disposizione primaria stabilisce che determinati parchi nazionali "sono istituiti" mediante il procedimento previsto dalla legge, essa ha natura precettiva e fa sorgere in capo alle amministrazioni competenti un obbligo di provvedere, non una mera facoltà programmatica.
- La conclusione dell'istruttoria, la definizione della perimetrazione e della zonizzazione e la predisposizione dello schema di decreto impediscono all'amministrazione di mantenere indefinitamente sospeso il procedimento mediante generiche richieste di ulteriori interlocuzioni non accompagnate da una concreta calendarizzazione o da specifiche esigenze istruttorie.
- L'intesa tra Stato e Regione, necessaria nell'ambito di un procedimento riguardante la tutela ambientale, non può essere interpretata come un potere di veto regionale idoneo a paralizzare sine die l'esercizio della competenza statale e deve essere attuata secondo il principio di leale collaborazione.
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando il giudice accerta che l'istruttoria è sostanzialmente definita e che il ritardo eccede un termine ragionevole, può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale inottemperanza.
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