Cassazione Civile, Ordinanza n. 30762/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva disconosciuto i benefici "prima casa" sull'acquisto di un immobile, ritenendolo di lusso ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969. Egli sosteneva, da un lato, che non dovesse applicarsi la disciplina previgente ma lo ius superveniens dell'art. 10 d.lgs. n. 23 del 2011, che ai fini dell'agevolazione fa leva sulla classificazione catastale; dall'altro, che anche a voler applicare il D.M. 2 agosto 1969, nel computo della superficie utile dovessero essere esclusi i locali del seminterrato e del sottotetto, qualificabili come cantine e soffitte, oltre che che non dovessero essere irrogate sanzioni alla luce della disciplina sopravvenuta e del favor rei. I motivi di ricorso per cassazione erano sette: i primi due contro la qualificazione dell'immobile e il regime normativo applicato; il terzo e il quarto per omessa pronuncia e omesso esame sulla computabilità di seminterrato e sottotetto; il quinto sulla medesima questione di diritto; il sesto per omessa pronuncia sull'annullamento delle sanzioni; il settimo per violazione della disciplina sanzionatoria in relazione allo ius superveniens.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che, per gli atti registrati prima del 10 gennaio 2014, continui ad applicarsi la disciplina previgente che individua l'immobile di lusso secondo i parametri del D.M. 2 agosto 1969, e che nella superficie utile debbano comprendersi anche muri perimetrali e divisori, senza poter estendere in via interpretativa i benefici fiscali. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza di appello non si era pronunciata sulla specifica eccezione relativa alla computabilità dei locali del seminterrato e del sottotetto, benché tale questione fosse stata puntualmente dedotta e supportata da perizie. Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo, i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 D.M. 2 agosto 1969
individua le abitazioni di lusso, rilevando la superficie utile complessiva superiore a 200 mq e le ulteriori caratteristiche previste dalla norma; nella superficie utile vanno compresi anche muri perimetrali e divisori, restando esclusi solo gli elementi espressamente indicati.
art. 10 d.lgs. n. 23 del 2011
ha sostituito il previgente criterio basato sul D.M. 2 agosto 1969 con un criterio catastale per individuare gli immobili esclusi dall'agevolazione 'prima casa', ma non si applica retroattivamente ai trasferimenti registrati prima del 10 gennaio 2014; può però rilevare in ambito sanzionatorio per favor rei.
art. 1, comma 2, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiama, per l'agevolazione 'prima casa', il requisito dell'assenza delle caratteristiche di lusso e si coordina con la disciplina del D.M. 2 agosto 1969 per gli atti soggetti al regime previgente.
art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
subordina il beneficio fiscale alla non lussuosità dell'abitazione, secondo i criteri normativi applicabili ratione temporis.
art. 18 d.P.R. n. 601 del 1973
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina agevolativa, senza che la Corte gli attribuisca un autonomo rilievo decisorio specifico.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
consente l'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria, per cui la sopravvenuta modifica normativa può escludere la sanzione per fatti non più rilevanti come violazioni fiscali.
art. 112 c.p.c.
la mancata decisione su un'eccezione specificamente proposta integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
sono i vizi di legittimità dedotti nei motivi di ricorso: violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato solo per la modalità di decisione camerale da remoto.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi all'agevolazione 'prima casa', il criterio di qualificazione dell'immobile come di lusso dipende dalla disciplina applicabile ratione temporis: per i trasferimenti registrati prima del 10 gennaio 2014 continua ad operare il rinvio al D.M. 2 agosto 1969, mentre il criterio catastale introdotto dall'art. 10 d.lgs. n. 23 del 2011 non ha effetto retroattivo sul tributo.
- Ai fini dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, la superficie utile complessiva non coincide con la sola superficie abitabile, ma comprende tutta la superficie dell'unità immobiliare al netto solo degli elementi espressamente esclusi dalla norma; in tale computo possono rientrare anche muri perimetrali e divisori.
- L'interpretazione delle agevolazioni fiscali deve essere restrittiva: i benefici non possono essere estesi oltre i casi espressamente previsti dalla legge o dalla disciplina regolamentare applicabile.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si pronuncia su un'eccezione o su un capo autonomo della domanda specificamente devoluto alla sua cognizione, non quando si limita a motivare in modo insufficiente o non esaustivo sulle argomentazioni delle parti.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole può operare sul solo piano sanzionatorio, sicché la revoca del beneficio per il tributo può restare ferma, mentre le sanzioni non sono più dovute se la condotta non integra più, alla luce della nuova normativa, una violazione rilevante.
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