Cassazione Civile, Ordinanza n. 34057/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di ciascun contribuente per la vendita, avvenuta nel 2006, di un terreno edificabile a una banca. L'Ufficio aveva determinato, ai fini IRPEF, una plusvalenza pari a euro 813.456,00, mentre i contribuenti avevano indicato un importo di euro 503.400,00. La CTP di Milano aveva accolto integralmente i ricorsi dei contribuenti; la CTR Lombardia, su appello dell'Ufficio, aveva invece accolto parzialmente il gravame e sostanzialmente confermato una plusvalenza di euro 623.000,00. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., sostenendo: (1) che, per la determinazione dell'imposta diretta, non potesse essere assunto quale parametro il valore dell'immobile definito ai fini dell'imposta di registro, ma dovesse rilevare il solo corrispettivo effettivamente percepito e dichiarato; (2) che la CTR avrebbe omesso di esaminare le loro deduzioni. L'Agenzia ha resistito osservando che la CTR non aveva autonomamente rideterminato il valore, ma aveva preso atto del giudicato formatosi sulla sentenza resa nel diverso giudizio sull'imposta di registro, non impugnata dall'Amministrazione, che aveva reso immodificabile quel valore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i ricorrenti avessero censurato la decisione discostandosi dal suo effettivo percorso argomentativo, perché la CTR non aveva fondato la decisione su un principio generale di automatica utilizzabilità del valore fissato ai fini dell'imposta di registro per l'IRPEF, ma aveva semplicemente rilevato che la quantificazione del valore del bene era ormai coperta da giudicato, in quanto risultante da una sentenza non impugnata nel diverso contenzioso promosso dalla società acquirente. Pertanto, non sussisteva il vizio lamentato di omesso esame delle deduzioni dei contribuenti, ma una scelta del giudice di ritenere precluso l'esame per effetto del giudicato esterno. Le spese sono state compensate in considerazione della sopravvenienza normativa dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 rispetto alla data di proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure di ricorso erano formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, ma non aggredivano la reale ratio decidendi fondata sul giudicato esterno.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
La Corte richiama la norma solo per giustificare la compensazione delle spese, essendo successiva alla proposizione del ricorso e avendo definito criteri distintivi tra imposte dirette e imposta di registro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda sulla formazione di un giudicato esterno su un punto decisivo, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tale ratio; è inammissibile il motivo che attacca una diversa regola di merito non effettivamente applicata dal giudice.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio, se non contestato e rilevato dal giudice, preclude la rivalutazione del medesimo presupposto fattuale o valutativo nel successivo processo tra le parti interessate o in relazione ai riflessi del medesimo accertamento.
- Il vizio di omesso esame non ricorre quando il giudice abbia implicitamente ritenuto non esaminabili le deduzioni di parte perché assorbite o precluse da un giudicato esterno.
- In tema di spese, la Corte può disporne la compensazione quando sopravvengano interventi normativi che chiariscono la disciplina sostanziale solo dopo la proposizione del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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