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Sentenza

Sentenza n. 4349/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’ottemperanza a giudicato formatosi sulla sentenza n. 2999/2025 pubbl. il 04/07/2025 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante l'accertamento del suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per tre anni scolastici. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 settembre 2025, era divenuta irrevocabile, e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, il pagamento del dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Ha inoltre domandato l'applicazione delle astreintes.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'azione, dei termini propri del rito camerale e del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi della propria inerzia; l'obbligazione è infatti fungibile e il mancato rispetto del termine non è imputabile alla ricorrente. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha chiarito che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di applicazione delle astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettati i termini processuali relativi al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e concorre a fondare la domanda di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione al giudicato.
  • In assenza di prova dell'adempimento della sentenza ottemperanda, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro il termine assegnato nella sentenza di ottemperanza.
  • Quando il termine fissato dal giudice per fruire di un beneficio economico sia inutilmente decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, con attribuzione dei poteri necessari alle operazioni contabili e di pagamento, anche mediante delega a un funzionario dell'ufficio.
  • L'applicazione dell'astreinte nell'ottemperanza non è automatica e può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la misura non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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