Cassazione Penale, Sentenza n. 48124/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Perugia (26.04.2023) per illegittimità/illegalità dell'applicazione delle pene accessorie fallimentari; il ricorrente deduce violazione dell'art. 445 c.p.p. (e art. 444 c.p.p. in via subordinata) per aver applicato pene accessorie nonostante la pena concordata fosse inferiore ai due anni e nonostante dal patteggiamento risultasse l'esclusione delle pene accessorie dall'accordo tra P.M. e imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: ha affermato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena comprende anche le pene accessorie e che, per i patteggiamenti che applicano una pena detentiva non superiore a due anni, l'art. 445 c.p.p. impedisce l'applicazione delle pene accessorie (anche quelle previste da leggi speciali come le pene accessorie fallimentari). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie fallimentari, mantenendo valido l'accordo di patteggiamento per il resto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il rito del patteggiamento; la Corte ricorda che l'accordo tra P.M. e imputato può prevedere l'esclusione o l'inclusione di pene accessorie, ma l'applicazione concreta deve comunque rispettare i limiti sostanziali fissati dall'art. 445 c.p.p.
art. 445 cod. proc. pen.
Stabilisce gli effetti premiali per le pene non superiori a due anni: tra essi è l'impossibilità di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (con le eccezioni previste). La Corte ha interpretato che, per patteggiamenti con pena detentiva <= 2 anni, le pene accessorie non possono essere imposte.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento e comprende l'illegalità della pena (anche delle pene accessorie) come motivo ammissibile di impugnazione.
R.d. n. 267/1942 art. 216 (legge fallimentare)
R.d. n. 267/1942 art. 216
Il reato di bancarotta per cui sono previste pene accessorie fallimentari non rientra tra le eccezioni che consentirebbero di applicare pene accessorie in caso di patteggiamento con pena <= 2 anni; dunque quelle pene non potevano essere inflitte nel caso di specie.
L. 23 giugno 2017, n. 103
L. 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis; la Corte ne rileva l'applicabilità ai procedimenti successivi al 3 agosto 2017, consentendo la cassazione per motivi limitati tra cui l'illegalità della pena.
L. 9 gennaio 2019, n. 3
Ha introdotto modifiche che incidono sulle eccezioni e sugli effetti premiali del patteggiamento (richiamata in relazione alle esclusioni previste dall'art. 445 c.p.p.).
d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia)
Ha chiarito/completato che le pene accessorie possono costituire oggetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. o essere escluse dalle parti; comunque l'applicazione pratica resta subordinata ai limiti di legge (es. soglia dei due anni).
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), se la pena detentiva concordata non supera i due anni, in base all'art. 445 c.p.p. non possono essere applicate pene accessorie: l'applicazione di tali pene in contrasto con questo principio è annullabile in Cassazione.
- L'illegalità della pena oggetto di patteggiamento comprende anche le pene accessorie; pertanto il ricorso per cassazione (art. 448, comma 2-bis) può essere proposto per contestare l'applicazione illegittima di pene accessorie.
- Se le pene accessorie sono state imposte in violazione dell'art. 445 c.p.p., la Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alle pene accessorie senza rinvio, lasciando impregiudicato il resto dell'accordo di patteggiamento.
- Dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) le pene accessorie possono essere espressamente oggetto dell'accordo tra P.M. e imputato, ma la loro applicazione resta vincolata ai limiti sostanziali previsti (es. soglia dei due anni); occorre verificare la data della richiesta di patteggiamento e il contenuto dell'accordo.
- Per reati fallimentari (es. art. 216 R.d. 267/1942) non opera, in relazione al patteggiamento con pena <=2 anni, una deroga che consenta automaticamente l'applicazione delle pene accessorie: valgono le regole generali del patteggiamento.
- In un caso simile, il difensore dovrebbe verificare se la pena concordata supera la soglia di due anni, se le pene accessorie sono state richieste/escluse nell'accordo e, in presenza di applicazione illegittima di accessori con pena <=2 anni, proporre ricorso in Cassazione per ottenere l'annullamento limitato delle pene accessorie.
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