Sentenza del 11/12/2015 n. 25013 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.M. s.r.l. aveva impugnato il diniego di definizione agevolata ex L. n. 289/2002, art. 9-bis, relativo a somme richieste per Euro 155.355,52, sostenendo il difetto di motivazione e l'errata liquidazione degli importi, in particolare delle ritenute indicate per Euro 143.088,38. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto sufficiente il pagamento della prima rata, ammettendo la possibilità di iscrivere a ruolo soltanto le rate successive non versate. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione, deducendo che la contribuente aveva introdotto solo in appello la questione della non necessità del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il processo tributario sia delimitato dai motivi formulati nel ricorso introduttivo e che non sia possibile introdurre in appello una nuova causa petendi. La censura relativa alla sufficienza del pagamento della prima rata non era stata proposta in primo grado e non poteva essere ricondotta alla generica denuncia di difetto di motivazione. Il secondo motivo, relativo all'interpretazione dell'art. 9-bis, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione dei carichi tributari mediante pagamento delle somme dovute secondo le modalità previste dalla norma
La questione sostanziale riguardava se il condono potesse considerarsi valido con il solo pagamento della prima rata oppure richiedesse l'integrale e tempestivo versamento delle somme. La Corte non ha deciso definitivamente tale questione, avendo accolto il ricorso per una ragione processuale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2
Preclusione alla proposizione di motivi nuovi rispetto a quelli contenuti nel ricorso introduttivo
Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere specificamente dedotti nel ricorso di primo grado; non possono essere introdotte in appello nuove contestazioni o nuove ragioni di annullamento dell'atto impugnato.
Codice di procedura civile, art. 360
La disposizione individua i motivi del ricorso per cassazione utilizzati, rispettivamente, per denunciare violazioni di legge e vizi processuali.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario occorre formulare già nel ricorso introduttivo tutti i motivi di illegittimità dell'atto, sia quelli relativi alla motivazione sia quelli relativi alla quantificazione delle somme o all'interpretazione della disciplina applicabile.
- Non è normalmente possibile introdurre per la prima volta in appello una nuova tesi difensiva o una diversa causa di annullamento, anche se collegata ai fatti già dedotti.
- Una contestazione generica del difetto di motivazione non comprende automaticamente una specifica censura sulla disciplina sostanziale applicabile o sulla sufficienza di un determinato pagamento.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso per una ragione processuale, le questioni sostanziali possono rimanere non decise e il giudizio viene rinviato al giudice di merito.
- In materia di definizioni agevolate, è necessario verificare puntualmente termini, importi e condizioni di perfezionamento previsti dalla norma; il pagamento parziale non comporta necessariamente il perfezionamento della definizione, ma la relativa questione deve essere dedotta tempestivamente.
Testo integrale
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