Sentenza n. 3099/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 273/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza n. 273/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi 2.000 euro. La sentenza, notificata al Ministero il 13 agosto 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che la pretesa economica era comprovata dalla documentazione prodotta e che l'amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e concludere l'incarico entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, ove occorra, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di una pronuncia recante obblighi pecuniari nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diretto all'esecuzione di una sentenza recante obblighi pecuniari nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione quando il giudicato sia comprovato, la spettanza delle somme risulti dalla documentazione acquisita e l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia.
- Quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
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