Cassazione Penale, Sentenza n. 2748/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 9.12.2020 con cui era stata applicata la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici o servizi per tre mesi nei confronti di Carlucci. Il ricorso denunciava violazioni di legge (artt. 309, co.1 e 310, co.2 c.p.p.), vizi relativi alla qualificazione del reato di abuso d'ufficio (art. 328 c.p.) e alla rilevanza degli indizi (art. 273 c.p.p.), carenze e illogicità della motivazione sulle omissioni contestate nei capi a)–d), nonché questioni connesse all'applicazione del reato previsto dall'art. 586 c.p. e all'esclusione della legionella quale causa di morte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, co.1, lett. a), c.p.p., perché la misura interdittiva originaria era stata disposta per soli tre mesi ed era nel frattempo venuta meno per decorrenza del termine (art. 308, co.2, c.p.p.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'impugnazione richiede un interesse concreto, attuale e perdurante fino alla decisione e ha spiegato che la norma introdotta dall'art. 3 L. 20 febbraio 2006, n. 46 (comma 1‑bis art. 405 c.p.p.) è stata poi dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n.121/2009), riconducendo l'orientamento alla regola della mancanza di interesse quando la misura è cessata. Pertanto il ricorso del pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 591, co.1, lett. a), c.p.p.
Fondamento dell'inammissibilità per carenza di interesse: l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non ha interesse all'annullamento del provvedimento.
art. 308, co.2, c.p.p.
Le misure interdittive perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice; la sopravvenuta perdita di efficacia determina la carenza di interesse all'impugnazione.
art. 405, co.1‑bis, c.p.p. (introdotto dalla L. 20/02/2006, n.46)
Norma che aveva imposto l'obbligo del PM di chiedere archiviazione dopo una pronuncia di insussistenza dei gravi indizi; la norma è stata poi dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n.121/2009), pertanto non assicura più un interesse residuo all'impugnazione in caso di estinzione della misura.
art. 568, co.4, c.p.p.
Principio generale richiamato: l'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale e persistere fino alla decisione.
art. 309, art. 310, art. 328, art. 586 c.p., art. 273 c.p.p.
Norme fattuali/indicative richiamate dal ricorrente per censurare la decisione di merito (correttezza procedurale, qualificazione dell'abuso d'ufficio, valutazione degli indizi, fattispecie di pericolo per la salute); la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se una misura cautelare interdittiva perde efficacia per decorrenza del termine fissato, l'interesse a proporre impugnazione può venire meno: il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- L'impugnazione richiede un interesse concreto, attuale e perdurante fino alla decisione; la valutazione si compie in relazione all'idoneità dell'esito del giudizio ad eliminare la situazione pregiudizievole.
- La sopravvenuta cancellazione o estinzione della misura cautelare non autorizza automaticamente la prosecuzione dell'impugnazione se l'annullamento non può più produrre un vantaggio pratico per il ricorrente.
- La possibilità per il giudice di rinnovare una misura interdittiva decaduta è limitata e subordinata a specifiche esigenze probatorie e alla competenza del giudice procedente; quindi, la mera potenzialità di rinnovo non sufficiente a creare interesse all'impugnazione da parte del PM.
- Prima di proporre ricorso, il pubblico ministero deve valutare se la misura impugnata sia ancora esecutiva o produca effetti concreti; in caso contrario il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
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