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Sentenza

Sentenza n. 6174/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, del provvedimento della Questura di Roma n. -OMISSIS-in data 07.11.2022, notificato a mani al ricorrente in data 10.11.2022 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del titolo di viaggio; nonché con i motivi aggiunti depositati il 23 luglio 2023, del provvedimento datato 24.03.2023 depositato nel fascicolo telematico il 23.05.2023, con cui la Questura di Roma ufficio immigrazione confermava il rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri richiesto dal ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Giustizia amministrativa202301676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri e successivo provvedimento di conferma del diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, aveva richiesto alla Questura di Roma il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, rappresentando di avere interrotto i rapporti con il Paese di origine. La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo non dimostrate le fondate ragioni che impedivano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. A seguito di un’ordinanza cautelare di riesame, che aveva rilevato l’assenza di idonea motivazione e l’insufficienza dell’istruttoria, la Questura aveva confermato il diniego. Con l’unica censura articolata nel ricorso e nei motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 e della circolare del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2003, sostenendo che l’Amministrazione non avesse correttamente valutato l’impossibilità, anche di fatto, di ottenere il passaporto. Il ricorrente aveva documentato di essersi rivolto all’autorità consolare del Mali, la quale aveva riferito di non poter rilasciare il passaporto per la mancanza di documenti amministrativi nazionali; tali documenti, secondo il ricorrente, non potevano essere acquisiti senza recarsi nel Paese d’origine.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo illegittimi sia il diniego originario sia il successivo provvedimento di conferma. Ha interpretato l’art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 nel senso che le fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto comprendono non solo l’impossibilità giuridica, ma anche l’impossibilità materiale o di fatto e le gravi difficoltà burocratiche che rendano inefficace la richiesta. Nel caso concreto, il ricorrente aveva attivato il canale consolare, ma il consolato aveva negato il passaporto per la mancanza di documenti non meglio individuati; l’Amministrazione non aveva dimostrato che tali documenti fossero acquisibili tramite le autorità consolari. Il giudice ha inoltre ritenuto non esigibile il rientro nel Paese d’origine, sia perché il ricorrente era privo di passaporto o titolo di viaggio, sia perché tale rientro avrebbe potuto esporlo a un procedimento di revoca o cessazione della protezione sussidiaria. L’onere probatorio del beneficiario della protezione internazionale deve essere inteso in senso attenuato, in ragione della sua posizione di soggetto debole rispetto al Paese d’origine. Non essendo emersi elementi sufficienti per negare il titolo, l’Amministrazione è stata onerata di rideterminarsi sulla domanda. Le spese di giudizio sono state compensate; è stato liquidato al difensore il compenso per il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007

    Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

    Le fondate ragioni comprendono sia l’impossibilità giuridica sia l’impossibilità di fatto di ottenere il passaporto, inclusa l’ipotesi in cui il rilascio sia verosimilmente precluso o gravemente ostacolato da difficoltà burocratiche. L’onere probatorio del beneficiario della protezione sussidiaria è attenuato.

  • Circolare Ministero dell’Interno n. 300 del 24 febbraio 2003

    nell’ipotesi in cui lo straniero sia munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari e sia privo di passaporto ovvero si trovi nell’impossibilità di ottenerlo, le Questure possono rilasciare, in suo favore, il titolo di viaggio per stranieri previsto dalla circolare n. 48 del 31 ottobre 1961.

    La circolare disciplina il rilascio del titolo di viaggio agli stranieri privi di passaporto o impossibilitati a ottenerlo.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti

    Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    dimezza i compensi spettanti ai difensori

    Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, il titolo di viaggio per stranieri deve essere rilasciato al titolare della protezione sussidiaria quando sussistano fondate ragioni che gli impediscano di chiedere efficacemente il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza; tali ragioni comprendono anche l’impossibilità materiale e le gravi difficoltà burocratiche, non soltanto l’impossibilità giuridica o il rischio diretto per l’incolumità personale.
  • La dimostrazione dell’impossibilità di ottenere il passaporto da parte del beneficiario della protezione sussidiaria è soggetta a un onere probatorio attenuato, in considerazione della posizione di soggetto debole rispetto al Paese d’origine e della possibile inopportunità dei contatti con le autorità di quello Stato.
  • Non è esigibile dal titolare della protezione sussidiaria il rientro nel Paese d’origine per procurarsi documenti necessari al rilascio del passaporto quando egli sia privo di un documento di viaggio e il rientro possa esporlo al rischio di revoca o cessazione della protezione internazionale.
  • Quando l’autorità consolare rifiuta il rilascio del passaporto per la mancanza di documenti non meglio individuati, spetta all’Amministrazione dimostrare che tali documenti siano concretamente acquisibili tramite i canali consolari o altrimenti ottenibili senza imporre al beneficiario della protezione il rientro nel Paese d’origine.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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