Sentenza n. 517/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 4 giugno 2024 n. 681, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 4 giugno 2024 n. 681, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscere e corrispondere il beneficio economico di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 settembre 2024 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, ed era passata in giudicato. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva eseguito quanto statuito e non si è costituita né ha fornito elementi ostativi. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il titolo esecutivo giudiziale, la sua definitività, la rituale notificazione e l'inadempimento del Ministero. Ha assegnato all'amministrazione 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla notificazione a cura della ricorrente per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione della sentenza del giudice ordinario. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento, nei successivi 60 giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio documentato. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in ragione del modesto valore della controversia e della natura del beneficio economico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La notificazione della sentenza al Ministero è stata effettuata ai fini dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all'amministrazione obbligata e l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi conformativi o patrimoniali stabiliti nel titolo.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e disporre preventivamente che, decorso inutilmente tale termine, provveda un commissario ad acta sostitutivo.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al modesto valore della controversia e alla natura del beneficio oggetto dell'obbligo, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato dal giudice, anche salvo conguaglio previa presentazione di una relazione documentata sull'attività svolta.
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