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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11586/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utenti)

La controversia

Gli utenti avevano chiesto la restituzione delle somme pagate, nell’ambito del corrispettivo del servizio idrico, per la depurazione delle acque, sostenendo che l’impianto di Cuma fosse obsoleto e non funzionante. La domanda si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, che aveva dichiarato illegittima la previsione dell’obbligo di pagare la quota di depurazione anche in assenza di impianti o in caso di loro temporanea inattività. Il Giudice di pace di Napoli aveva accolto la domanda e condannato in solido l’azienda speciale e la Regione alla restituzione; il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8255/2018 depositata il 26 settembre 2018, aveva riformato tale decisione e respinto la domanda. Gli utenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1705 e 2033 c.c., perché il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva dell’azienda speciale, benché fosse la controparte del contratto di utenza che aveva richiesto e riscosso il pagamento; (2) violazione delle regole sull’onere e sulla valutazione della prova, anche con riguardo alla vicinanza della prova, e omesso esame di documenti relativi al malfunzionamento dell’impianto; (3) violazione degli artt. 10 e 11 disp. prel. c.c., contestando l’applicazione retroattiva dell’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008; (4) nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla retroattività della norma e del D.M. 30 settembre 2009; (5) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere posto sugli utenti, anziché sul gestore convenuto, la prova degli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto invocati per ridurre o escludere la restituzione. L’azienda speciale ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l’omessa pronuncia sulla titolarità attiva degli utenti, la mancata decisione sulle domande di manleva o regresso contro la Regione e la società affidataria della depurazione e l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale, rigettando il terzo e il quarto. Ha stabilito che la domanda restitutoria deve essere proposta contro il soggetto con cui l’utente ha concluso il contratto di utenza, e quindi, nel caso, contro il gestore che ha richiesto il pagamento; che spetta al gestore provare il funzionamento dell’impianto nel periodo fatturato; e che gli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto dedotti ai fini della detrazione dal credito restitutorio costituiscono fatti impeditivi, da provare dal convenuto ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c. La disciplina dell’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008 è applicabile retroattivamente, ma il termine massimo di cinque anni previsto per la restituzione non costituisce una condizione di procedibilità della domanda; gli oneri deducibili devono invece essere provati dal convenuto. Il ricorso incidentale condizionato è stato respinto: i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti a questioni assorbite e prive di una statuizione sfavorevole impugnabile; il terzo è stato rigettato, confermandosi l’applicazione della prescrizione decennale alla pretesa restitutoria, non essendo applicabile la prescrizione breve prevista per crediti periodici. La sentenza del Tribunale è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. A carico della ricorrente incidentale è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    In altri termini, la titolarità di ABC – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell’intervento caducatorio del Giudice delle leggi), aveva legittimato la predetta azienda municipalizzata a pretendere la riscossione dell’intero corrispettivo del servizio idrico.

    La domanda restitutoria per la quota di depurazione non dovuta va proposta contro la controparte del contratto di utenza che ha richiesto il pagamento, e non soltanto contro il soggetto al quale la somma sia stata successivamente riversata o destinata.

  • art. 2697 c.c.

    Tanto basta, dunque, per decretare l’accoglimento del motivo, restando assorbite le altre censure, ovvero quelle di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., dal momento che il rigetto della domanda degli odierni ricorrenti è stato motivato dal giudice di appello – salvo quanto si dirà nello scrutinare il quarto motivo del ricorso principale, che investe proprio tale ulteriore “ratio” posta dal Tribunale partenopeo a fondamento della propria decisione – sul rilievo che costoro non avrebbero adempiuto ad un onere probatorio che, come detto, non gravava su di essi.

    Nella domanda restitutoria relativa alla quota di depurazione, l’onere di provare che l’impianto fosse funzionante nel periodo fatturato grava sul gestore che pretende il corrispettivo; l’onere non può essere posto sugli utenti.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, comma 1

    Per contro, ove tale riconosciuta possibilità di dilazione di pagamento tragga origine dalla necessità di dedurre, dal “quantum” del credito restitutorio spettante all’utente, gli oneri – a suo carico derivanti dalle attività, peraltro già avviate, di progettazione, di realizzazione o di completamento dell’impianto (secondo la previsione di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 8-sexies), si è al cospetto di un’evenienza che, rendendo illiquido tale credito, si pone alla stregua di un fatto impeditivo del diritto alla restituzione azionato dall’utente, fatto, ovviamente, la cui prova è a carico del convenuto, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c., comma 2.

    Gli oneri relativi alle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto, se invocati per ridurre il credito restitutorio, costituiscono un fatto impeditivo e devono essere provati dal gestore convenuto.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, comma 2

    La norma va piuttosto interpretata nel senso che i gestori possono dilazionare fino a cinque anni la restituzione, non solo erogando l’importo in forma rateale, ma eventualmente – come è tipico dei contratti di fornitura – “sub specie” di parziale compensazione con l’importo, comunque, dovuto per il complessivo servizio assicurato.

    Il termine massimo di cinque anni disciplina la modalità e la dilazione della restituzione, anche mediante rate o parziale compensazione, e non costituisce una condizione di procedibilità della domanda restitutoria.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    Il tutto, peraltro, senza tacere del fatto che la prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), si applica solo alle azioni volte ad ottenere il pagamento, in esecuzione di contratti di durata, di somme che presentino il carattere della periodicità, e non – come nella specie – di un importo dovuto a titolo di restituzione e in unica soluzione.

    La prescrizione breve per prestazioni periodiche non si applica alla domanda di restituzione, da eseguirsi in unica soluzione, delle somme indebitamente pagate.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    A carico della ricorrente incidentale, stante il rigetto dell’impugnazione, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la ricorrente incidentale di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione della quota tariffaria di depurazione non dovuta deve essere proposta contro la parte del contratto di utenza che ha richiesto il pagamento, anche se le somme riscosse sono destinate o riversate a un altro soggetto.
  • Quando l’utente domanda la restituzione della quota di depurazione perché il servizio non è stato fruito per fatto non imputabile, il gestore che pretende il corrispettivo deve provare il funzionamento dell’impianto nel periodo oggetto di fatturazione.
  • Gli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto, dedotti per ridurre la restituzione dovuta all’utente secondo l’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008, sono fatti impeditivi della pretesa e devono essere provati dal soggetto convenuto.
  • Il termine massimo di cinque anni previsto per la restituzione delle quote non dovute dal gestore del servizio idrico disciplina la dilazione del pagamento e non introduce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  • La pretesa di restituzione delle somme pagate per la quota di depurazione non dovuta è soggetta alla prescrizione decennale propria della ripetizione dell’indebito; non si applica la prescrizione breve dei crediti periodici, perché è domandata la restituzione in unica soluzione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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