Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 1886/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal lotto 1 e la conseguente aggiudicazione a Sapi Med S.p.a.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea aveva indetto una procedura negoziata senza bando, suddivisa in lotti, per la fornitura di materiale per proctologia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel lotto 1, relativo ad anoscopi monouso a “becco di flauto”, l’offerta di THD aveva conseguito il massimo punteggio per tutti i criteri salvo quello relativo alla “Ampia illuminazione ed esposizione anale”, giudicato insufficiente dalla Commissione perché la fonte luminosa interna non avrebbe garantito un’adeguata illuminazione per tutte le esigenze cliniche. THD era stata quindi esclusa ai sensi del disciplinare e il lotto era stato aggiudicato a Sapi Med. Nel ricorso principale e nell’appello THD ha dedotto, tra l’altro, la manifesta illogicità e erroneità della valutazione tecnica relativa all’illuminazione del proprio dispositivo, nonché l’illegittimità della mancata esclusione di Sapi Med, sostenendo la non conformità del prodotto aggiudicatario ai requisiti capitolari, con particolare riferimento alla biocompatibilità dell’adesivo e alla caratteristica di autoreggenza. Sapi Med ha proposto appello incidentale, insistendo sulla non conformità dell’offerta THD ai requisiti minimi, in particolare quanto all’autoreggenza e alla compatibilità con la fonte luminosa esterna in dotazione all’Azienda sanitaria. Il TAR aveva respinto il ricorso principale, ritenendo che il criterio sull’illuminazione imponesse una valutazione complessiva della resa del dispositivo nelle condizioni operative effettive, anche in combinazione con le fonti luminose esterne, e aveva dichiarato irricevibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale di Sapi Med.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello e ha riservato ogni valutazione in rito, nel merito e sulle spese. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica, affidata all’Azienda Ospedale-Università Padova, per accertare la conformità dei dispositivi offerti da entrambe le imprese ai requisiti della lex specialis. Il verificatore dovrà verificare, quanto al prodotto THD, la presenza delle caratteristiche di autoreggenza e di compatibilità con la fonte luminosa esterna, nonché la rispondenza e la misura della rispondenza al criterio premiale dell’“Ampia illuminazione ed esposizione anale”. Quanto al prodotto Sapi Med, dovrà accertare la conformità ai requisiti capitolari, con particolare riguardo all’autoreggenza e alla biocompatibilità dell’adesivo. Sono stati assegnati quindici giorni per la comunicazione del soggetto delegato alla verificazione e sessanta giorni per il deposito della relazione. L’anticipo di euro 1.000 per spese e compenso è stato posto provvisoriamente a carico dell’appellante. È stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del merito al 12 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    procedura negoziata senza bando

    Richiamato quale base normativa della procedura di affidamento per la fornitura oggetto di gara.

  • art. 108, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. 36/2023

    criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

    Richiamato quale criterio di aggiudicazione della procedura.

  • artt. 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori e alla verificazione.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    cento giorni dal deposito della relazione di verificazione

    Richiamato per i termini di presentazione della nota relativa al compenso e alle spese del verificatore.

Massime di principio

  • Quando la decisione dipende dall’accertamento della conformità tecnica dei prodotti offerti ai requisiti della lex specialis, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un organismo dotato di specifica professionalità, anche nei confronti dei prodotti offerti sia dall’impresa esclusa sia dall’aggiudicataria.
  • In una gara per la fornitura di dispositivi tecnici, la verifica giudiziale può riguardare distintamente sia la conformità ai requisiti minimi e inderogabili della lex specialis, sia la rispondenza del prodotto ai criteri premiali di valutazione dell’offerta.
  • La valutazione del criterio tecnico relativo all’ampiezza dell’illuminazione deve essere verificata in relazione alle caratteristiche operative complessive del dispositivo e alla sua compatibilità con le fonti luminose esterne previste dalla lex specialis, non potendo essere esaminata necessariamente mediante la sola considerazione astratta della fonte luminosa interna.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento direttoCause di esclusioneCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.