Sentenza n. 1074/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e diniego questorile di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dal Prefetto e il successivo diniego del Questore al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39, 40 e 43 r.d. n. 773/1931, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto di non avere precedenti penali e che i procedimenti richiamati dalle amministrazioni erano stati definiti con remissione di querela o archiviazione, alcuni molti anni prima dell’adozione degli atti. Ha inoltre contestato l’inesistenza o l’inattualità di ulteriori fatti indicati nel provvedimento prefettizio, nonché l’assenza di una motivazione specifica circa la persistente rilevanza di episodi risalenti e non sfociati in condanne ai fini del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi. Quanto al diniego questorile, ha dedotto che esso riproduceva sostanzialmente gli stessi elementi già utilizzati in precedenza, senza spiegare perché tali vicende comportassero un divieto attuale e permanente di rinnovo della licenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti. Il Collegio ha premesso che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931, il divieto di detenzione e il diniego o mancato rinnovo della licenza possono fondarsi su un giudizio prognostico di non affidabilità, anche in assenza di una condanna penale, di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi. L’amministrazione può valorizzare anche fatti privi di rilievo penale, purché la valutazione sia razionale, attuale e sorretta da motivazione congrua. Nel caso concreto, tuttavia, i fatti posti a fondamento degli atti erano in parte superati o molto risalenti e, per alcuni, i procedimenti si erano conclusi con archiviazione, remissione di querela o mancanza di condizioni di procedibilità. Le amministrazioni non avevano spiegato perché tali episodi conservassero, nel 2025, una specifica rilevanza dimostrativa dell’inaffidabilità del ricorrente. Gli ulteriori episodi richiamati dalle amministrazioni nelle memorie difensive non potevano essere utilizzati per integrare la motivazione degli atti impugnati, essendo vietata la motivazione postuma. Il giudice ha comunque precisato che Prefetto e Questore possono riesercitare il potere, procedendo a una valutazione completa di tutte le circostanze oggettive e soggettive rilevanti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
La valutazione dell'affidabilità richiesta per il rilascio o il mantenimento dei titoli di polizia può considerare situazioni incompatibili con la buona condotta, senza necessità di una condanna penale o di un accertamento di pericolosità sociale.
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi sulla base di una valutazione cautelare e prognostica del possibile abuso delle armi, fondata su circostanze dotate di sufficiente attendibilità.
art. 40 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
È richiamato nel quadro della disciplina dei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Consente di negare o non rinnovare la licenza di porto d'armi quando sussistano elementi tali da porre in dubbio l'affidabilità dell'interessato; la valutazione deve essere non irrazionale e adeguatamente motivata.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone una motivazione effettiva e congrua dell'atto, tale da rendere comprensibili le ragioni per cui fatti risalenti o procedimenti non conclusi con condanna siano ancora rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi e il diniego o mancato rinnovo della licenza di porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva: possono fondarsi su una valutazione prognostica di possibile abuso, senza necessità di una condanna penale, di un giudizio di pericolosità sociale o di un precedente abuso delle armi.
- L'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare anche fatti privi di rilievo penale come indici di inaffidabilità, ma deve effettuare una valutazione razionale, attuale e congruamente motivata della loro concreta rilevanza ai fini del possibile abuso delle armi.
- Quando gli episodi posti a fondamento del provvedimento siano risalenti, archiviati, estinti per remissione di querela o comunque non conclusi con condanna, l'amministrazione deve spiegare specificamente perché essi conservino un'attitudine dimostrativa dell'inaffidabilità dell'interessato al momento dell'adozione dell'atto.
- È illegittima l'integrazione postuma della motivazione del divieto di detenzione di armi o del diniego di rinnovo del porto d'armi mediante fatti e circostanze introdotti per la prima volta nelle difese processuali dell'amministrazione.
- L'annullamento del divieto di detenzione di armi e del diniego di rinnovo del porto d'armi non impedisce all'autorità competente di riesercitare il potere, previa valutazione completa e motivata delle circostanze oggettive e soggettive rilevanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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