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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38778/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Massa del 18/10/2022, che aveva dichiarato la nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di De Falco per i reati di lesioni personali aggravate e porto d'arma impropria. Il PM deduceva "abnormità funzionale" dell'ordinanza e sosteneva che la notificazione fosse regolarmente eseguita al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., atteso che l'imputato risultava irreperibile all'indirizzo di domicilio dichiarato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito del decesso dell'imputato (De Falco), accertato con certificato di morte del 22/02/2023. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se l'imputato muore prima che si possa instaurare il contraddittorio necessario per la decisione in sede di cassazione, viene meno l'interesse della pubblica accusa all'impugnazione e non è possibile proseguire nell'azione. Il principio è stato esteso anche agli atti incidentali impugnati, perché il contraddittorio cartolare previsto (art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020) non può realizzarsi per la morte dell'imputato e la prosecuzione del procedimento penale non è più possibile.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma disciplina la notificazione degli atti all'imputato tramite il difensore d'ufficio in caso di irreperibilità; il PM sosteneva che la notificazione fosse valida secondo questa disposizione, giustificando l'impugnazione dell'ordinanza di nullità

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Prevede modalità di contraddittorio "cartolare" in sede di cassazione per alcuni procedimenti; la Corte ha rilevato che tale contraddittorio non può realizzarsi se l'imputato è deceduto prima della celebrazione dell'udienza, privando così di efficacia l'impugnazione del PM

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017 (Bozzato)

    "È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame"

    Principio consolidato secondo cui la morte dell'imputato sopprime l'interesse del PM a proseguire l'impugnazione, per l'impossibilità di garantire il necessario contraddittorio; la Consulta estensione al caso degli atti incidentali è stata ritenuta applicabile dalla Corte

Massime di principio

  • La morte dell'imputato durante il giudizio di impugnazione comporta, normalmente, la sopravvenuta carenza d'interesse del pubblico ministero ad impugnare decisioni che incidono sulla prosecuzione del procedimento penale: il ricorso diventa inammissibile se non è più possibile instaurare il contraddittorio richiesto.
  • Il principio non si limita alle sentenze di merito (es. assoluzioni) ma si estende anche ai provvedimenti incidentali impugnati, quando la loro riforma sarebbe funzionalmente diretta alla prosecuzione del processo penale e il contraddittorio non può più svolgersi.
  • L'esistenza di forme di contraddittorio "cartolare" previste da norme emergenziali (es. art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020) non supera l'ostacolo del decesso: se il contraddittorio non è effettivamente realizzabile per la morte, l'interesse ad impugnare viene meno.
  • In ipotesi particolari in cui determinati effetti civili o diritti che sopravvivono alla morte potrebbero essere interessati dal provvedimento impugnato (es. questioni patrimoniali autonome o misure che incidono su soggetti terzi), occorre valutare caso per caso se sussiste ancora interesse ad agire o termini diversi di legittimazione.
  • Se il ricorso del PM è volto esclusivamente a rimuovere una nullità formale per consentire la prosecuzione del processo, la morte dell'imputato rende in genere privo di oggetto tale interesse; diversamente, se l'impugnazione mira a tutelare interessi pubblici non estinguibili per effetto della morte, la valutazione potrebbe differire.

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