Sentenza n. 7188/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni; - del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; nonché, per quanto occorrer possa: - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); - della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); - dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; - dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 16/2/2023: - del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente all'Allegato A - della comunicazione della precedente Determinazione inviata alla ricorrente; - nonché per quanto occorrer possa delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: 1. decreto n. 634 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 2. decreto n. 696 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 3. decreto n. 692 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 4. nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 5. decreto n. 441 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 6. decreto n. 187 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3” dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 7. decreto n. 145 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); 8. decreto n. 376 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); 9. decreto n. 149 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 10. decreto n. 130 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 11. decreto n. 101 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 12. nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 13. nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 14. nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 15. nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 16. nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, non conosciute, con le quali sono state esaminate e codificate le richieste di accesso agli atti e le memorie depositate dalle aziende fornitrici in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento; 17. nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e di tutti i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi e circolari attuativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia di individuazione dell'impresa e quantificazione della quota di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, deducendo vizi propri degli atti ministeriali e dell'accordo Stato-Regioni, nonché l'illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Sono state dedotte violazioni di numerosi parametri costituzionali, della legge n. 241/1990, della disciplina dei contratti pubblici, della direttiva 2014/24/UE e dell'art. 2948 c.c., oltre a eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento e cattivo uso del potere. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la fissazione nel 2019 dei tetti regionali e l'attivazione nel 2022 del payback avrebbero avuto natura retroattiva, leso il legittimo affidamento e alterato ex post l'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura. Ha inoltre contestato il rispetto dei termini normativi per la fissazione dei tetti, la certificazione dello sforamento e l'adozione delle linee guida. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia che approvava l'elenco delle imprese soggette al ripiano e gli importi dovuti, deducendo anche i vizi degli atti contabili e istruttori presupposti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il payback per gli anni 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria, non viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., né i principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Le imprese conoscevano già dal 2015 l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di sforamento; la successiva disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligazione. È stata esclusa anche la violazione della normativa eurounitaria sugli appalti, poiché il payback opera sul fatturato complessivo dell'impresa e non modifica né il contenuto delle forniture né il prezzo dei singoli contratti, agendo esternamente sulla posizione patrimoniale del fornitore. È stata inoltre esclusa la manifesta disomogeneità censurata ai sensi dell'art. 77 Cost. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il provvedimento regionale previsto dall'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 svolge infatti una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: la Regione verifica i dati di fatturato, individua le imprese e calcola matematicamente la quota dovuta sulla base di parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali. Non vi è esercizio di potere autoritativo, ma un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'importo. La controversia deve quindi essere proposta davanti al giudice ordinario; è stata dichiarata possibile la riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e pone a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano del superamento, determinata in rapporto al fatturato.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Per gli anni 2015-2018 attribuisce alle Regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti, sulla base della previa certificazione ministeriale e delle linee guida.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Introduce il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano dello sforamento.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Fissa dal 2014 il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Modifica l'art. 9-ter, comma 8, stabilendo la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e la relativa certificazione ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Introduce il comma 9-bis dell'art. 9-ter, rendendo operative per il quadriennio 2015-2018 le procedure regionali di individuazione delle imprese e di quantificazione del ripiano.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Istituisce un fondo statale collegato al payback e prevede una riduzione della quota dovuta dalle imprese, disciplina successivamente incisa dalla Corte costituzionale.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Prevede il pagamento della quota ridotta del 25 per cento quale definizione dell'obbligazione, con estinzione della stessa e cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali; nel caso concreto la ricorrente ha dichiarato di non avere effettuato il versamento.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata appartenente alla sua giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 133 c.p.a.
Il TAR precisa che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 77, comma 2, Cost.
La violazione per eterogeneità della legge di conversione ricorre solo in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione con il decreto-legge originario; tale condizione è stata esclusa.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo di payback sui dispositivi medici per il periodo 2015-2018, escludendo violazioni degli artt. 23, 41 e 117 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola i principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri essenziali erano già previsti dalla legge al momento della partecipazione alle gare; la successiva disciplina attuativa può rendere operativo l'obbligo senza introdurre retroattivamente una nuova prestazione sostanziale.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente rispetto alle singole procedure di gara e ai contratti di fornitura: incidendo sul fatturato complessivo dell'impresa e non sul prezzo o sull'entità delle forniture, non altera di per sé l'esito delle gare né viola i principi eurounitari di evidenza pubblica.
- Quando la legge e gli atti statali hanno già fissato il tetto di spesa, certificato lo sforamento e determinato i criteri percentuali del ripiano, il provvedimento regionale che individua le imprese e calcola gli importi dovuti svolge una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata, priva di esercizio di potere autoritativo.
- La controversia relativa al corretto calcolo della quota di payback dovuta da una singola impresa, quando il rapporto si colloca a valle degli atti autoritativi statali e riguarda un'obbligazione patrimoniale determinata mediante criteri matematici, concerne un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la denominazione formale dell'atto regionale come "provvedimento" e l'eventuale indicazione del giudice amministrativo quale foro di impugnazione non sono decisive se l'atto non esprime un potere autoritativo ma accerta contabilmente il quantum debeatur.
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