Sentenza n. 104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17360/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 17360/2024, che aveva accolto il ricorso dell’Ente Parco contro il rinnovo regionale della concessione dell’Azienda Faunistico Venatoria Acqua Bianca
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ente Parco aveva impugnato il rinnovo regionale della concessione faunistico-venatoria, sostenendo che una parte dell’area concessa ricadesse entro i confini del Parco nazionale e che la Regione, consentendo l’attività venatoria in tale area, avesse violato l’art. 11, comma 3, lett. a), della legge n. 394/1991. Il TAR, dopo una verificazione, aveva accertato la sovrapposizione per circa 305 ettari sulla base della cartografia allegata al d.P.R. 22 novembre 1976 e aveva annullato gli atti regionali per violazione del divieto di caccia nel Parco e per difetto di istruttoria. L’azienda appellante ha dedotto il difetto di interesse dell’Ente Parco, la tardività del ricorso di primo grado, l’erronea individuazione dei confini, la violazione dell’art. 2 del r.d.l. n. 257/1923, l’erroneità della sentenza, la lesione del legittimo affidamento e l’erronea qualificazione della DGR Lazio n. 209/2021 come atto privo di autonoma lesività. La Regione ha proposto appello incidentale censurando l’accertamento dei confini, la ritenuta violazione del divieto di caccia e il difetto di istruttoria della concessione. Il Comune di Campoli Appennino ha proposto opposizione di terzo, deducendo ultrapetizione, tardività del ricorso originario, difetto di integrità del contraddittorio, violazione dell’art. 11, comma 3, lett. a), della legge n. 394/1991, difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà tra atti amministrativi e chiedendo anche una nuova verificazione o CTU.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo del Comune, per difetto di un concreto e attuale interesse a opporsi alla revoca della concessione rilasciata a un soggetto terzo e, comunque, per tardività. Il Comune era infatti rappresentato dal Sindaco nella seduta della Comunità del Parco del 22 dicembre 2021, nella quale era stata approvata all’unanimità la delimitazione del Parco risultante dalla cartografia successivamente contestata; da quel momento la lesione dedotta era percepibile. L’appello principale dell’azienda è stato respinto. L’interesse dell’Ente Parco sussisteva perché l’azienda non aveva dimostrato l’esistenza e l’attuale efficacia di un divieto assoluto di caccia nell’area controversa derivante dal cosiddetto riservino: il protocollo d’intesa del 22 dicembre 2005 prodotto in giudizio aveva natura provvisoria e riguardava la salvaguardia di determinate specie. La censura di tardività è stata respinta perché la DGR n. 209/2021, riguardando i confini dell’area contigua e non potendo modificare la perimetrazione del Parco, era priva di autonoma lesività rispetto alla controversia. Nel merito, il Collegio ha confermato che i confini del Parco devono essere individuati secondo la cartografia allegata al d.P.R. 22 novembre 1976, espressamente qualificata dal decreto come parte integrante dello stesso. La cartografia ricomprendeva anche l’area controversa sul versante laziale; gli atti successivi richiamati dall’azienda, adottati da amministrazioni prive del potere di modificare i confini del Parco e aventi finalità diverse, non potevano prevalere sulla perimetrazione normativa. È stata quindi confermata la carenza istruttoria della Regione, che avrebbe potuto agevolmente verificare la corretta delimitazione del Parco prima di rinnovare la concessione. Anche l’appello incidentale regionale è stato respinto perché fondato sul medesimo presupposto erroneo dell’irrilevanza della cartografia del 1976. Le spese sono state integralmente compensate per la specificità delle questioni.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, lett. a), l. 394/1991
Il testo della disposizione non è riportato integralmente.
Vieta l’esercizio dell’attività venatoria all’interno del territorio del Parco; il rinnovo della concessione è illegittimo nella parte in cui consente la caccia su aree ricadenti nel perimetro del Parco.
art. 2 r.d.l. 257/1923
Il testo della disposizione è richiamato nella parte relativa alla possibilità di estendere il perimetro del Parco con decreto.
Disciplina le modalità di modifica dei confini del Parco; non consente di disconoscere la perimetrazione risultante da un successivo decreto adottato nelle forme previste.
d.P.R. 22 novembre 1976
«i nuovi confini del Parco nazionale d’Abruzzo, in dipendenza dell’ampliamento di cui al precedente comma, sono quelli indicati nell’allegata corografia, che fa parte integrante del presente decreto»
La cartografia allegata costituisce parte integrante del decreto e ha valore determinante per individuare i nuovi confini del Parco, compresa la porzione del versante laziale oggetto della controversia.
art. 32 l. 394/1991
La norma è richiamata con riferimento alla determinazione dei confini dell’area contigua.
La determinazione regionale dei confini dell’area contigua non incide sulla perimetrazione del Parco stabilita da fonti di rango superiore.
art. 29 c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento al termine di impugnazione.
La censura di tardività riferita alla DGR n. 209/2021 non è fondata perché tale delibera era priva di autonoma lesività rispetto ai confini del Parco.
artt. 108 e ss. c.p.a.
La disposizione è richiamata quale disciplina dell’opposizione di terzo.
L’opposizione di terzo presuppone un concreto e attuale interesse del terzo e deve essere proposta tempestivamente rispetto alla conoscenza della lesione dedotta.
Massime di principio
- Quando un decreto di ampliamento di un’area protetta stabilisce espressamente che la corografia allegata costituisce parte integrante del provvedimento, la cartografia ha valore normativo e deve essere utilizzata per individuare i confini dell’area, anche qualora la parte testuale del decreto menzioni soltanto alcuni dei territori interessati.
- La perimetrazione di un parco nazionale stabilita da una fonte normativa di rango superiore non può essere modificata o disattesa mediante protocolli d’intesa, pareri, atti amministrativi o prassi successive adottati da amministrazioni prive della competenza a modificare i confini del parco.
- L’ente gestore di un parco nazionale ha interesse a impugnare il provvedimento che autorizza attività potenzialmente vietate all’interno dell’area protetta, salvo che sia concretamente dimostrata l’esistenza e l’attuale efficacia di un autonomo divieto capace di escludere il rischio lesivo dedotto.
- La determinazione regionale dei confini dell’area contigua al parco non ha autonoma efficacia lesiva sulla perimetrazione del parco quando quest’ultima è stabilita da una fonte normativa superiore; pertanto, l’impugnazione può essere proposta contro il successivo provvedimento che concretamente incide sul regime dell’area.
- È tardiva l’opposizione di terzo quando il soggetto che la propone aveva partecipato, tramite il proprio rappresentante istituzionale, a un procedimento nel quale erano stati esaminati e approvati i confini contestati, poiché da tale momento la dedotta lesione era conoscibile.
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