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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40185/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Olimpia Romano era stata condannata dal Tribunale di Napoli per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., contestandole la violazione dell'art. 4 del regolamento interno della Casa Circondariale di Napoli (divieto di introduzione di strumenti pericolosi/non ammessi). In cassazione la difesa ha dedotto: (i) che il regolamento interno non costituisce un 'provvedimento dell'autorità' ex art. 650 c.p. perché è una norma di carattere generale e non un ordine specifico rivolto a soggetti determinati; (ii) che il controllo con metal detector avrebbe impedito la consumazione e che la contravvenzione non ammette il tentativo; (iii) che doveva essere applicata o comunque valutata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il pubblico ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio ritenendo il carattere non provvedimentale del regolamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondante e assorbente. Ha chiarito che l'art. 650 c.p. si applica solo alla inosservanza di provvedimenti dell'autorità contenenti ordini specifici impartiti a soggetti determinati per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene; le disposizioni regolamentari di carattere generale (come il regolamento interno d'istituto) non hanno tali caratteristiche e pertanto la loro violazione non integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. Di conseguenza la condanna è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto. La Corte ha altresì richiamato che la disciplina penale specifica relativa all'introduzione di dispositivi di comunicazione in carcere (art. 391-ter c.p.) è stata introdotta successivamente al fatto contestato e non si applica retroattivamente.

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    Si applica solo alla inosservanza di provvedimenti individuali o ordini specifici impartiti a soggetti determinati per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene; non è applicabile alla violazione di norme o regolamenti di carattere generale

  • Regolamento interno della Casa Circondariale (art. 4)

    Disposizione di carattere generale volta a disciplinare la condotta dei detenuti in via preventiva; per la Corte non costituisce un 'provvedimento dell'autorità' idoneo a fondare la responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p.

  • art. 391-ter cod. pen. (introdotto dal D.L. 21/10/2020 n. 130, conv. L. n. 173/2020)

    Nuova fattispecie penale che sanziona l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti; recepisce il divieto contenuto nei regolamenti interni ma è di applicazione anteriore al fatto contestato (non applicabile retroattivamente)

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La contravvenzione contestata è di natura residuale e, come tale, non ammette la figura del tentativo; il controllo che ha impedito la consumazione non poteva dunque essere valutato come tentativo punibile

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    Causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto; nel caso concreto la Corte ha annullato per insussistenza del fatto e non si è pronunciata sull'esito del sindacato su tale causa invocata dalla difesa

Massime di principio

  • L'art. 650 c.p. richiede l'esistenza di un provvedimento dell'autorità che contenga un ordine specifico rivolto a soggetti determinati; la semplice violazione di un regolamento di carattere generale non integra il reato
  • Le disposizioni regolamentari interne (es. regolamenti carcerari) hanno natura generale e disciplinare e, di regola, la loro violazione dà luogo a responsabilità disciplinare o, se previsto da una norma penale autonoma e anteriore, a responsabilità penale specifica, ma non costituiscono 'provvedimenti dell'autorità' ai fini dell'art. 650 c.p.
  • Nuove incriminazioni introdotte successivamente al fatto (principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole) non possono essere applicate al tempo della commissione del reato
  • Per le contravvenzioni residuali che non ammettono il tentativo, l'interruzione o l'impedimento della consumazione non può automaticamente essere qualificato come tentativo punibile
  • In situazioni analoghe è utile eccepire l'assenza del presupposto del 'provvedimento legale' quando la contestazione si fonda su norme regolamentari generali; altresì valutare se esista una fattispecie penale specifica anteriore al fatto o se ricorra la particolare tenuità del fatto quale eventuale causa di non punibilità
  • Difesa e giudice devono distinguere tra sanzioni disciplinari/organizzative previste da regolamenti interni e fattispecie penali previste da norme statali: la qualificazione giuridica della condotta è cruciale

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