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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05204/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'obbligo di presentazione imposto da un provvedimento amministrativo di cd. DASPO urbano. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo che la convalida del provvedimento questorile sarebbe stata illegittima perché egli non era stato presentato in udienza per la convalida. La censura mirava quindi a contestare la validità della procedura di convalida del provvedimento presupposto e, indirettamente, la tenuta della condanna per il reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza difensiva, osservando che, per i provvedimenti amministrativi impositivi dell'obbligo di presentazione adottati in materia di DASPO urbano, il rinvio operato dalla normativa speciale all'art. 6, commi 3 e 4, della l. n. 401/1989 comporta l'applicazione del contraddittorio cartolare e non di quello in presenza. Conseguentemente la mancata presenza personale dell'imputato all'udienza di convalida non integra vizio della procedura. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, l. 48/2017

    norma incriminatrice sulla base della quale è stata pronunciata la condanna per la violazione dell'obbligo di presentazione previsto dal DASPO urbano

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    disciplina i provvedimenti amministrativi impositivi dell'obbligo di presentazione, cd. DASPO urbano, richiamando le disposizioni compatibili dell'art. 6 l. 401/1989

  • art. 6, commi 2, 3 e 4, l. 401/1989

    regola la convalida dei provvedimenti analoghi in materia di manifestazioni sportive; in particolare, prevede un contraddittorio cartolare e il termine di quarantotto ore per la convalida

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per verificare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

  • Sez. 3, n. 28526 del 17/05/2024, De, Rv. 287368 - 01

    ai provvedimenti amministrativi impositivi dell'obbligo di presentazione emessi ai sensi dell'art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetti provvedimenti di DASPO urbano), si applicano, per espressa previsione del quinto comma della medesima disposizione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401

    precedente di legittimità richiamato per affermare che ai DASPO urbani si applica, in quanto compatibile, la disciplina della convalida cartolare prevista per i provvedimenti analoghi in materia sportiva

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi ai provvedimenti amministrativi impositivi dell'obbligo di presentazione in materia di DASPO urbano, il rinvio normativo alla disciplina della l. n. 401/1989 comporta l'applicazione di un contraddittorio cartolare per la convalida, non essendo necessario il contraddittorio in presenza.
  • La mancata presentazione personale dell'interessato all'udienza di convalida non determina, di per sé, illegittimità del provvedimento quando la legge speciale preveda una forma di convalida cartolare compatibile con la disciplina richiamata.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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