Sentenza n. 4432/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 720/2025 pubblicata il 25 novembre 2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pavia, Sezione Lavoro, n. 720/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Pavia, Sezione Lavoro, n. 720/2025, pubblicata il 25 novembre 2025 e notificata al Ministero il 27 novembre 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 2.000 euro. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: la spettanza delle somme risultava documentata e il Ministero non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza i 2.000 euro dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo e adottando gli atti necessari. Non è stato riconosciuto un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, considerate la nomina del commissario e le circostanze del ritardo, principalmente riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente, la misura sarebbe stata manifestamente iniqua nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nelle fattispecie in esame il Collegio ritiene di non accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione ed in quanto risulterebbe manifestamente iniqua in relazione al caso specifico, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione della sentenza da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze del ritardo, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; nel caso specifico rilevano la nomina del commissario ad acta e l’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile, nei confronti di un’amministrazione, una volta decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato che riconosce somme determinate e in assenza di deduzioni dell’amministrazione circa l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, precisandone modalità e tempi d’intervento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua; la nomina del commissario ad acta e le circostanze che hanno causato il ritardo sono elementi valutabili a tal fine.
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