Cassazione Civile, Ordinanza n. 06447/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento ICI e IMU per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 relativi a un compendio immobiliare sito in Roma. La contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione del tributo per alcune annualità in coerenza con precedenti annullamenti parziali disposti dall’ente impositore. In appello, invece, la Corte di Giustizia Tributaria regionale aveva accolto integralmente l’impugnazione della contribuente, ritenendo applicabile una esenzione dall’imposta collegata all’uso gratuito degli impianti sportivi. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, perché la decisione non spiegava in modo intellegibile perché fosse riconosciuta l’esenzione e non specificava la documentazione valorizzata; 2) violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992 e dell’art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. 1/2012, per avere ritenuto sussistente il requisito oggettivo dell’attività esente in ragione del preteso uso gratuito degli impianti sportivi; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata prova, da parte della contribuente, dei presupposti dell’esenzione. L’intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente e dunque nulla, perché formulata in termini generici, incomprensibili e priva di un effettivo percorso logico-giuridico e probatorio. Ha ritenuto assorbiti gli altri due motivi. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato evocato quale parametro per censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama la sua riformulazione come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
art. 12 preleggi
usato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i criteri ermeneutici ordinari
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza di motivazione o la sua apparenza integra nullità della sentenza
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato nel secondo motivo quale norma sull’esenzione invocata dalla contribuente
art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla L. n. 27 del 2012
richiamato nel secondo motivo quale disciplina dell’esenzione fiscale oggetto di controversia
richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell’onere della prova circa i presupposti dell’esenzione
richiamati nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove e al principio di disponibilità e apprezzamento delle risultanze istruttorie
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarlo con congetture.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- È affetta da nullità la decisione che riconosca un’esenzione fiscale richiamando in modo generico la documentazione prodotta, senza indicare quali elementi probatori siano stati ritenuti decisivi e senza esplicitare i presupposti normativi dell’agevolazione.
- La motivazione della sentenza deve consentire il controllo della correttezza del ragionamento decisorio e verificare se il giudice abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
- Quando è dedotta un’esenzione tributaria, il giudice deve esporre in modo chiaro i fatti rilevanti, le prove considerate e il nesso logico tra tali elementi e la conclusione sull’applicabilità del beneficio; in mancanza, la decisione non regge al sindacato di legittimità.
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