Cassazione Penale, Sentenza n. 32292/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre di detenzione 3/7/2020 - 3/1/2021. Il rigetto si fondava sul mancato reperimento sul luogo di lavoro il 7/10/2020 alle ore 12:20 (il detenuto spiegò di essersi allontanato per acquistare un panino) e su esiti positivi a test tossicologici per alcool il 24 e 28/9/2020 (per il primo episodio fu inflitta sanzione disciplinare di esclusione per 10 giorni; per il secondo non si procedette disciplinarmente). Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e motivazione illogica in relazione alla valutazione della singola inosservanza e delle prescrizioni imposte dal programma di lavoro all'esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo la motivazione dell'ordinanza carente. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha effettuato una valutazione fattuale e psicologica completa dell'episodio isolato, né ha spiegato perché quella singola assenza fosse di per sé così grave da escludere la partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre. Ha richiamato il principio secondo cui il giudizio sulla partecipazione deve essere complessivo, evitando automatismi, e tener conto delle condizioni personali e del modo in cui il detenuto abbia tratto profitto dalle opportunità offerte. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Quarta parte del ricorso in cassazione: il motivo è stato formulato richiamando le ipotesi di impugnazione previste da tale norma (vizi di motivazione e applicazione della legge), come titolo di ammissibilità e merito del controllo di legittimità.
art. 54 Ordinamento penitenziario
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione (lamentata errata applicazione). Dalla sentenza emerge che la Corte ha richiesto un'applicazione non automatica della norma, con valutazione complessiva e motivata delle inosservanze.
art. 21 Ordinamento penitenziario
Richiamato in relazione allo svolgimento di attività lavorativa all'esterno con orari e prescrizioni; il mancato reperimento del detenuto sul luogo di lavoro è stato valutato in base alle prescrizioni previste dall'art. 21.
art. 103 reg. es. Ord. pen.
Norma regolamentare citata dalla Corte quale criterio guida per la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione, con attenzione all'impegno dimostrato, al profitto dalle opportunità di trattamento e ai rapporti con gli operatori penitenziari.
Massime di principio
- La concessione di benefici come la liberazione anticipata richiede una valutazione complessiva della partecipazione all'opera di rieducazione, non può basarsi su un automatismo derivante da una singola trasgressione.
- Il giudice deve compiere una valutazione fattuale e psicologica degli addebiti per valutarne l'incidenza negativa sulla rieducazione; bisogna spiegare perché un episodio isolato impedisce il riconoscimento del beneficio.
- In casi di esecuzione all'esterno (arresti domiciliari, regime ex art. 21) il parametro centrale è come il detenuto ha saputo trarre profitto dalle libertà concesse, oltre al mero rispetto formale delle prescrizioni.
- Le sanzioni disciplinari non determinano automaticamente l'esclusione dai benefici: occorre valutare la rilevanza, la ripetitività e il contesto complessivo della condotta.
- Il giudice deve considerare le condizioni personali (salute, capacità intellettive, estrazione sociale, istruzione) nella valutazione della partecipazione al percorso riabilitativo e motivare specificamente le conclusioni.
- Se la motivazione è carente o non spiega l'incidenza negativa degli addebiti sulla rieducazione, la decisione è annullabile e il giudice deve rideterminare il giudizio con adeguata istruttoria e motivazione.
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