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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20680/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio Territorio aveva rettificato in aumento la rendita catastale di una centrale geotermica, con effetto per il periodo 2012-2015, valorizzando anche taluni impianti e componenti dell'impianto produttivo. La società contribuente aveva impugnato l'atto e il giudice di merito aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo alcuni elementi dalla stima e confermando il resto. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme catastali e sosteneva che i pozzi di estrazione e reiniezione, essendo componenti strutturali e impiantistiche della centrale geotermica e non assimilabili alle miniere, dovessero essere computati nella rendita; richiamava inoltre la normativa e la prassi catastale sul calcolo della rendita degli impianti produttivi. Le società resistenti proponevano ricorso incidentale con quattro motivi: contestavano, da un lato, l'inclusione nella stima di vapordotti, alternatori e trasformatori in base all'art. 10 della legge 11 luglio 1942 n. 843; dall'altro, deducevano ultrapetizione per la pronuncia sui carriponte e violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame della CTU e del deprezzamento per vetustà.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo con cui si sosteneva la computabilità nella rendita catastale, per il periodo anteriore al 1 gennaio 2016, dei pozzi geotermici, dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori come impianti funzionali e non separabili dal ciclo produttivo della centrale. Ha invece rigettato il ricorso incidentale: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché coerenti con il principio appena richiamato; il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e perché la censura ex art. 115 c.p.c. non era correttamente articolata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d. 13 aprile 1939 n. 652

    richiamato dall'Agenzia come base della disciplina catastale applicabile alla stima

  • art. 10 r.d. 13 aprile 1939 n. 652

    richiamato dall'Agenzia come norma violata nella determinazione della rendita

  • art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005 n. 44 conv. in L. 31 maggio 2005 n. 88

    nel periodo anteriore al 1 gennaio 2016, i componenti impiantistici funzionali al ciclo produttivo della centrale geotermica concorrono alla rendita catastale

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014 n. 190

    richiamato come fonte del rinvio alla prassi catastale e ai criteri di stima degli impianti produttivi

  • art. 1, commi 21, 22, 23 e 24, L. 28 dicembre 2015 n. 208

    norma innovativa, non retroattiva; opera dal 1 gennaio 2016 e solo per le variazioni catastali presentate nei termini previsti

  • art. 18, comma 1, r.d. 13 aprile 1931 n. 1572

    richiamato nel confronto interpretativo, ma ritenuto non applicabile per assimilare i pozzi geotermici alle miniere nel caso concreto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del motivo principale e dei primi due motivi incidentali per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per i motivi incidentali di nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione processuale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di ultrapetizione, escluso per difetto di interesse

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non è configurabile come mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato in tema di memoria depositata in cassazione; la pluralità di memorie è ammessa nei termini di legge

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    consente il deposito di memorie fino a dieci giorni prima dell'adunanza; non preclude il deposito di più memorie dalla stessa parte entro il termine

  • art. 92 c.p.c.

    la duplicazione delle memorie è valutata ai fini delle spese come attività superflua

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali

Massime di principio

  • Nelle centrali geotermiche, per il periodo regolato dalla disciplina previgente alla L. n. 208/2015, concorrono alla rendita catastale tutti gli impianti e componenti non separabili senza alterare la funzione unitaria del bene complesso, anche se collocati a monte o a valle del generatore o nel sottosuolo, purché funzionali al ciclo di produzione dell'energia.
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 in materia di immobili a destinazione speciale e particolare ha natura innovativa e non retroagisce al periodo anteriore al 1 gennaio 2016; la sua applicazione dipende inoltre dalle procedure e dichiarazioni catastali previste dalla legge.
  • Il motivo di ricorso per violazione dell'art. 115 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove o del merito: è configurabile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
  • La consulenza tecnica di parte non è una prova in senso tecnico, ma una difesa tecnica; il giudice di merito non è tenuto a confutarne analiticamente il contenuto quando fondi il convincimento su argomentazioni incompatibili con essa.
  • Il vizio di ultrapetizione è inammissibile se la parte non ha un concreto interesse a censurare la statuizione, specie quando affermi di non aver contestato nel merito il punto oggetto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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