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Ordinanza

Ordinanza n. 331/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di esercizio dell'attività di noleggio senza conducente annunciata mediante SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa di noleggio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Palermo con il quale è stato vietato l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, avviata sulla base di una SCIA presentata il 19 settembre 2025. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento e, nel merito, l'annullamento dell'atto nonché l'accertamento del diritto alla prosecuzione dell'attività in virtù della SCIA e del titolo abilitativo formatosi. In particolare, è stato dedotto che il potere inibitorio ordinario previsto dall'art. 2 del d.P.R. 481/2001 fosse stato esercitato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla disposizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris, rilevando che il potere inibitorio ordinario previsto dall'art. 2 del d.P.R. 481/2001 appare esercitato oltre il termine di sessanta giorni. Il superamento del termine è stato ritenuto rilevante anche ipotizzando che il periodo di dieci giorni assegnato al privato per presentare memorie, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, potesse avere efficacia sospensiva del termine. È stato inoltre riconosciuto il periculum in mora, in considerazione dell'inibizione dell'attività d'impresa già avviata. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia del decreto impugnato è stata sospesa. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 481/2001

    termine di sessanta giorni

    Il potere inibitorio ordinario dell'amministrazione deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni; il TAR ha ritenuto configurabile, con adeguato fumus, il superamento di tale termine anche considerando l'ipotetica sospensione connessa al termine di dieci giorni assegnato per la presentazione di memorie.

  • art. 55 c.p.a.

    Base normativa della tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Il potere inibitorio ordinario previsto dall'art. 2 del d.P.R. 481/2001 deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni; il suo esercizio tardivo integra, in sede cautelare, un elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris.
  • Il superamento del termine per l'esercizio del potere inibitorio può rilevare anche quando si consideri, in via ipotetica, una sospensione del termine corrispondente al periodo assegnato al privato per presentare memorie a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
  • L'inibizione dell'esercizio di un'attività d'impresa già avviata è idonea a configurare il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelare

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