Sentenza n. 5031/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la deliberazione del CSM relativa alla rideterminazione del punteggio e della posizione nella graduatoria per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 96/2001 e dell’art. 4 del bando. L’amministrazione contestava la lettura del TAR secondo cui l’espressione "albi professionali", contenuta nel bando, avrebbe ricompreso sia l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti sia l’iscrizione nell’albo ordinario degli avvocati. Sosteneva invece che il plurale fosse riferito agli albi degli avvocati e dei notai e che, alla luce del d.lgs. n. 96/2001, dovesse distinguersi tra avvocato stabilito, iscritto nella sezione speciale e operante con il titolo professionale d’origine, e avvocato integrato, abilitato a utilizzare in Italia il titolo di avvocato e iscritto nell’albo ordinario. Di conseguenza, il periodo di esercizio professionale maturato prima dell’integrazione non avrebbe dovuto essere computato ai fini del punteggio previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), del bando. Il TAR aveva invece ritenuto che il bando non prevedesse tale distinzione e che la riduzione del punteggio costituisse un’illegittima eterointegrazione della lex specialis.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il d.lgs. n. 96/2001 distingua nettamente tra avvocato stabilito e avvocato integrato: il primo esercita stabilmente in Italia con il titolo professionale d’origine ed è iscritto nella sezione speciale dell’albo; il secondo ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato. Tale distinzione, fondata sulla normativa nazionale e sovranazionale e sugli orientamenti giurisprudenziali richiamati, imponeva di interpretare la clausola del bando in modo coerente con il sistema normativo nel quale essa si inseriva. Pertanto, l’amministrazione aveva legittimamente computato, ai fini del punteggio per l’esercizio della professione forense, il solo periodo successivo all’integrazione nell’albo ordinario. La diversa interpretazione accolta dal TAR è stata ritenuta irragionevole e non conforme agli elementi differenziali tra le due figure professionali. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
Il decreto legislativo distingue tra avvocato stabilito, iscritto nella sezione speciale dell’albo e operante con il titolo professionale d’origine, e avvocato integrato, che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato; tale distinzione rileva nell’interpretazione dei requisiti e dei titoli professionali previsti dal bando.
art. 3, lett. d), d.lgs. n. 96/2001
Definisce l’avvocato stabilito come il cittadino di uno Stato membro dell’Unione che esercita stabilmente in Italia la professione con il titolo professionale di origine ed è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati.
art. 3, lett. e), d.lgs. n. 96/2001
Individua l’avvocato integrato come colui che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.
art. 4, comma 1, lett. b), del Bando
Prevede il titolo di preferenza collegato all’esercizio della professione di avvocato; la clausola deve essere interpretata alla luce della distinzione normativa tra avvocato stabilito e avvocato integrato.
art. 4, comma 2, del Bando
"il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali)"
La clausola relativa alle date di iscrizione negli albi professionali non impedisce di interpretare il titolo secondo le categorie professionali definite dalla normativa applicabile.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, le clausole della lex specialis devono essere interpretate in modo coerente e conforme al sistema normativo nazionale e sovranazionale nel quale si inseriscono, anche quando il bando non riproduca espressamente tutte le distinzioni previste dalla normativa primaria.
- Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale di un avvocato comunitario, è legittimo distinguere il periodo di attività svolto come avvocato stabilito, iscritto nella sezione speciale e operante con il titolo d’origine, dal periodo successivo all’integrazione nell’albo ordinario, quando tale distinzione sia imposta dal quadro normativo applicabile e dalla clausola del bando interpretata sistematicamente.
- L’amministrazione non opera un’illegittima eterointegrazione del bando quando applica una clausola della lex specialis secondo il significato che deriva dalla normativa primaria e dalle categorie giuridiche da essa definite.
- L’interpretazione della lex specialis che equipari, ai fini della valutazione del titolo professionale, situazioni che la normativa considera differenti può essere disattesa se risulta non coerente con il quadro normativo di riferimento e irragionevole.
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