Sentenza n. 902/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano n. 179/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di decadenza degli effetti della SCIA agrituristica e di divieto di prosecuzione dell’attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il divieto comunale di prosecuzione degli effetti della SCIA relativa all’ampliamento dell’attività di ristoro di campagna mediante uso temporaneo di un nuovo fienile e all’avvio di un servizio di catering o party-service. Deduceva violazione della legge provinciale n. 7/2008 sull’agriturismo, della legge provinciale n. 17/1993 sul procedimento amministrativo e della legge provinciale n. 9/2018 sul territorio e paesaggio, nonché eccesso di potere, difetto e contraddittorietà della motivazione, sproporzione e sviamento. Sosteneva che le attività agrituristiche potessero essere svolte anche in fabbricati rurali, che l’uso temporaneo del fienile non fosse incompatibile con la destinazione agricola, che il divieto non potesse estendersi all’attività di catering in generale, che le carenze igienico-sanitarie e di accesso avrebbero dovuto essere oggetto di prescrizioni o di un termine per la regolarizzazione e che il Comune fosse decaduto dal potere di controllo avendo adottato il divieto oltre il termine di trenta giorni previsto per le variazioni dell’attività. Deduceva inoltre la violazione del preavviso di rigetto. Il Comune sosteneva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei precedenti titoli edilizi e delle relative prescrizioni, nonché l’infondatezza dell’appello.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. 4 della legge provinciale n. 7/2008, secondo il suo chiaro tenore letterale, consenta l’attività agrituristica soltanto in edifici o parti di edifici non necessari alla conduzione dell’azienda agricola, e quindi in strutture preesistenti non destinate, per dimensioni e conformazione, al fabbisogno dell’attività agricola primaria. Il nuovo fabbricato rurale era stato autorizzato esclusivamente per esigenze agricole e non risultava previsto alcun uso temporaneo agrituristico; l’attività agricola e quella agrituristica non potevano essere esercitate contemporaneamente nello stesso manufatto. Il richiamo alla multifunzionalità agricola e alla qualificazione dell’agriturismo quale attività connessa non consentiva di superare i limiti posti dalla disciplina urbanistico-edilizia e dalla legge provinciale sull’agriturismo. L’assimilazione dei locali agrituristici alle abitazioni rurali comportava inoltre che l’attività fosse esercitabile nei locali aventi destinazione abitativa e nel rispetto dei limiti di volumetria residenziale, senza trasformare automaticamente un fabbricato rurale in edificio residenziale. Sono state ritenute legittime anche le valutazioni comunali sulle carenze igienico-sanitarie, sull’insufficienza dei servizi igienici, sull’accesso e sulla mancanza di locali idonei per la preparazione degli alimenti; l’autorizzazione di una singola manifestazione temporanea non dimostrava l’idoneità permanente del fabbricato per l’attività agrituristica. Il secondo motivo è stato respinto perché la segnalazione presentava ambiguità quanto ai luoghi di svolgimento del catering e alla distinzione tra preparazione e somministrazione dei cibi; il Comune poteva quindi riferire il servizio al nuovo fabbricato e valutarne i requisiti. Il terzo motivo è stato respinto perché la segnalazione riguardava una nuova e autonoma attività, non una mera variazione dell’attività esistente: trovava pertanto applicazione il termine di sessanta giorni previsto per i controlli sulla SCIA, ampiamente rispettato. È stata esclusa anche la necessità del preavviso di rigetto, poiché la SCIA non avvia un procedimento autorizzatorio, ma costituisce una dichiarazione privata cui seguono i poteri amministrativi di controllo e inibizione. L’eccezione comunale di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti è rimasta assorbita. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4 l.p. n. 7/2008
Le attività agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell'impresa agricola e negli edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell'azienda agricola.
La disposizione consente l’attività agrituristica esclusivamente in edifici o parti di edifici non necessari alla conduzione agricola; il giudice ne ricava l’esclusione dei nuovi fabbricati rurali dimensionati e autorizzati per le esigenze dell’attività agricola primaria.
art. 4, comma 2, l.p. n. 7/2008
I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
L’assimilazione impone il rispetto della destinazione e dei limiti della volumetria residenziale; non comporta la trasformazione automatica dei fabbricati rurali in edifici residenziali.
art. 8, comma 3, l.p. n. 7/2008
Prevede il termine di sessanta giorni per il controllo dei requisiti dell’attività agrituristica e per l’adozione dei provvedimenti di divieto o di rimozione degli effetti dannosi.
art. 9 l.p. n. 7/2008
Il titolare dell'attività agrituristica deve comunicare al comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione dell'attività, confermando sotto propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
La disposizione consente di avviare l’attività modificata prima della comunicazione, ma non sostituisce il termine di sessanta giorni per i controlli amministrativi; inoltre non si applica quando la modifica integra una nuova e autonoma attività.
art. 21-bis l.p. n. 17/1993
L’amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.
Il termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA è di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione.
art. 37, commi 1, 2 e 4, l.p. n. 9/2018
I fabbricati rurali sono realizzati nella misura necessaria alla razionale conduzione dell’azienda agricola e la loro dimensione è commisurata all’attività agricola primaria; la volumetria residenziale delle aziende agricole è soggetta ai limiti previsti dalla legge.
art. 2135 c.c.
Le attività agrituristiche rientrano tra le attività connesse all’attività agricola, ma sono esercitabili nei limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto della destinazione urbanistica prescritta.
art. 1 l. 241/1990
I rapporti tra cittadino e amministrazione devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede; nel caso concreto le ambiguità della segnalazione hanno impedito una chiara individuazione dei locali e delle modalità di svolgimento dell’attività.
art. 10-bis l. 241/1990
Non si applica al controllo inibitorio della SCIA, perché la SCIA non costituisce un’istanza che avvia un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un provvedimento di assenso.
art. 12 preleggi
Quando il significato letterale della disposizione è chiaro e univoco, l’interprete non può ricorrere a criteri ulteriori per modificarne la portata precettiva.
Massime di principio
- La disciplina che consente l’esercizio dell’agriturismo in edifici dell’azienda agricola non autorizza l’utilizzo di un nuovo fabbricato rurale costruito e dimensionato esclusivamente per le esigenze dell’attività agricola primaria, se il fabbricato è necessario alla conduzione dell’azienda.
- Quando una norma prevede che i locali agrituristici siano assimilati alle abitazioni rurali, tale assimilazione impone il rispetto della destinazione abitativa e dei limiti di volumetria residenziale, senza trasformare automaticamente un fabbricato rurale in locale residenziale.
- La qualificazione dell’agriturismo come attività agricola connessa non consente di derogare ai limiti stabiliti dalla disciplina urbanistica e dalla normativa speciale sull’agriturismo quanto ai locali utilizzabili e alla loro destinazione d’uso.
- La comunicazione di variazione dell’attività agrituristica non riduce il termine per l’esercizio dei poteri di controllo e inibitori quando la modifica, per caratteristiche, sede, autonomia organizzativa e funzionale, integra una nuova attività; in tal caso si applica il termine previsto per la SCIA di nuova attività.
- La SCIA non costituisce un’istanza di autorizzazione e non instaura un procedimento destinato a concludersi con un provvedimento di assenso; pertanto, prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibizione, non sono necessari la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
- L’autorizzazione amministrativa rilasciata per una manifestazione temporanea ed eccezionale non dimostra, di per sé, l’idoneità permanente dei locali e delle relative infrastrutture allo svolgimento continuativo di un’attività agrituristica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →